+------------------------------------------+------------------------+
|601. Per il ristoro ai comuni delle minori|Incremento del Fondo di |
|entrate derivanti dal comma 599 del |ristoro ai comuni per le|
|presente articolo, il fondo di cui |minori entrate derivanti|
|all'articolo 177, comma 2, del |dalle agevolazioni IMU |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |connesse alla pandemia. |
|convertito, con modificazioni, dalla legge| |
|17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di | |
|79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla| |
|ripartizione dell'incremento di cui al | |
|primo periodo si provvede con uno o piu' | |
|decreti del Ministro dell'interno, di | |
|concerto con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, previa intesa in sede di | |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie | |
|locali, da adottare entro sessanta giorni | |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, tenuto conto degli | |
|effettivi incassi dell'anno 2019. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|602. All'articolo 28, comma 5, ultimo |Estensione del credito |
|periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,|d'imposta per i canoni |
|n. 34, convertito, con modificazioni, |di locazione degli |
|dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le|immobili a uso non |
|parole: «imprese turistico-ricettive» sono|abitativo alle agenzie |
|inserite le seguenti: «, le agenzie di |di viaggio e ai tour |
|viaggio e i tour operator» e le parole: |operator. |
|«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «30 aprile 2021». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|603. All'articolo 182, comma 1, del |Rifinanziamento del |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |Fondo per sostenere le |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|agenzie di viaggio, i |
|17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: |tour operator, le guide,|
|«nonche'» sono inserite le seguenti: «le |gli accompagnatori |
|imprese turistico-ricettive,» e dopo le |turistici e le imprese |
|parole: «per l'anno 2020» sono inserite le|di trasporto di persone |
|seguenti: «e di 100 milioni di euro per |in aree urbane e |
|l'anno 2021». |suburbane |
+------------------------------------------+------------------------+
|604. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento |
|all'articolo 79, comma 3, del |dell'autorizzazione di |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |spesa del credito di |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|imposta per la |
|13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata |riqualificazione e il |
|di 20 milioni di euro per l'anno 2021. |miglioramento delle |
| |strutture ricettive |
| |turistico-alberghiere |
| |per l'anno 2021 |
+------------------------------------------+------------------------+
|605. Al fine di valorizzare e promuovere |Istituzione di un Fondo |
|il territorio italiano, nello stato di |per l'organizzazione di |
|previsione del Ministero dell'economia e |gare sportive atletiche,|
|delle finanze e' istituito un fondo con |ciclistiche e |
|una dotazione di 500.000 euro per ciascuno|automobilistiche di |
|degli anni 2021, 2022 e 2023, da |rilievo internazionale |
|trasferire successivamente al bilancio |che si svolgano sul |
|della Presidenza del Consiglio dei |territorio di almeno due|
|ministri, da destinare all'erogazione di |regioni |
|contributi a favore delle regioni e della | |
|province autonome di Trento e di Bolzano | |
|per l'organizzazione di gare sportive | |
|atletiche, ciclistiche e automobilistiche | |
|di rilievo internazionale che si svolgano | |
|nel territorio di almeno due regioni. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|606. Il Ministro per le politiche |Criteri di riparto delle|
|giovanili e lo sport, con proprio decreto,|risorse del fondo |
|definisce le modalita' di riparto delle | |
|risorse del fondo di cui al comma 605. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|607. Per le finalita' di cui al comma 605 |Rilascio |
|del presente articolo, all'articolo 9, |dell'autorizzazione per |
|comma 1, del codice della strada, di cui |lo svolgimento delle |
|al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. |competizioni sportive da|
|285, dopo il terzo periodo e' inserito il |parte della regione in |
|seguente: «Per le gare atletiche, |cui parte la |
|ciclistiche e quelle con animali o con |manifestazione |
|veicoli a trazione animale che interessano| |
|il territorio di piu' regioni, | |
|l'autorizzazione e' rilasciata dalla | |
|regione o dalla provincia autonoma del | |
|luogo di partenza, d'intesa con le altre | |
|regioni interessate, che devono rilasciare| |
|il nulla osta entro il termine di venti | |
|giorni antecedenti alla data di | |
|effettuazione della gara». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo |Rifinanziamento e |
|57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, |proroga fino al 2022 del|
|n. 50, convertito, con modificazioni, |credito d'imposta per |
|dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' |gli investimenti |
|inserito il seguente: |pubblicitari |
|«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il | |
|credito d'imposta di cui al comma 1 e' | |
|concesso, ai medesimi soggetti ivi | |
|previsti, nella misura unica del 50 per | |
|cento del valore degli investimenti | |
|pubblicitari effettuati sui giornali | |
|quotidiani e periodici, anche in formato | |
|digitale, entro il limite massimo di 50 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|2021 e 2022. Alla copertura del relativo | |
|onere si provvede mediante corrispondente | |
|riduzione delle risorse del Fondo per il | |
|pluralismo e l'innovazione | |
|dell'informazione, di cui all'articolo 1 | |
|della legge 26 ottobre 2016, n. 198, | |
|nell'ambito della quota spettante alla | |
|Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai | |
|fini della concessione del credito | |
|d'imposta si applicano le disposizioni del| |
|comma 1-ter del presente articolo e del | |
|regolamento di cui al decreto del | |
|Presidente del Consiglio dei ministri 16 | |
|maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di | |
|cui al presente comma, il Fondo per il | |
|pluralismo e l'innovazione | |
|dell'informazione, di cui al citato | |
|articolo 1 della legge n. 198 del 2016, e'| |
|incrementato di 50 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|609. Per gli anni 2021 e 2022, agli |Rifinanziamento e |
|esercenti attivita' commerciali che |proroga fino al 2022 del|
|operano esclusivamente nel settore della |credito d'imposta per le|
|vendita al dettaglio di giornali, riviste |edicole e altri |
|e periodici e alle imprese di |rivenditori al dettaglio|
|distribuzione della stampa che |di quotidiani, riviste e|
|riforniscono giornali quotidiani o |periodici (c.d. tax |
|periodici a rivendite situate nei comuni |credit per le edicole) |
|con popolazione inferiore a 5.000 abitanti| |
|e nei comuni con un solo punto vendita e' | |
|riconosciuto il credito d'imposta di cui | |
|all'articolo 1, commi da 806 a 809, della | |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle | |
|condizioni e con le modalita' ivi | |
|previste, nel limite massimo di spesa di | |
|15 milioni di euro per ciascuno degli anni| |
|2021 e 2022. Alla copertura dell'onere | |
|derivante dall'attuazione del presente | |
|comma si provvede mediante corrispondente | |
|riduzione delle risorse del Fondo per il | |
|pluralismo e l'innovazione | |
|dell'informazione, di cui all'articolo 1 | |
|della legge 26 ottobre 2016, n. 198, | |
|nell'ambito della quota delle risorse del | |
|Fondo destinata agli interventi di | |
|competenza della Presidenza del Consiglio | |
|dei ministri. Per le predette finalita' il| |
|suddetto Fondo e' incrementato di 15 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|2021 e 2022. Le risorse destinate al | |
|riconoscimento del credito d'imposta di | |
|cui al presente comma sono iscritte nel | |
|pertinente capitolo dello stato di | |
|previsione del Ministero dell'economia e | |
|delle finanze e sono trasferite nella | |
|contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia | |
|delle entrate - fondi di bilancio» per le | |
|necessarie regolazioni contabili. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito |Rifinanziamento e |
|d'imposta per i servizi digitali di cui |proroga fino al 2022 del|
|all'articolo 190 del decreto-legge 19 |credito d'imposta per le|
|maggio 2020, n. 34, convertito, con |testate edite in formato|
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|digitale. |
|n. 77, e' riconosciuto, alle condizioni e | |
|con le modalita' ivi previste, entro il | |
|limite massimo di 10 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli | |
|oneri derivanti dall'attuazione del | |
|presente comma, pari a 10 milioni di euro | |
|per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si | |
|provvede a valere sul Fondo per il | |
|pluralismo e l'innovazione | |
|dell'informazione, di cui all'articolo 1 | |
|della legge 26 ottobre 2016, n. 198, | |
|nell'ambito della quota destinata agli | |
|interventi di competenza della Presidenza | |
|del Consiglio dei ministri. Per le | |
|predette finalita' il suddetto Fondo e' | |
|incrementato di 10 milioni di euro per | |
|ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le | |
|risorse destinate al riconoscimento del | |
|credito d'imposta di cui al presente comma| |
|sono iscritte nel pertinente capitolo | |
|dello stato di previsione del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze e sono | |
|trasferite nella contabilita' speciale n. | |
|1778 «Agenzia delle entrate - fondi di | |
|bilancio» per le necessarie regolazioni | |
|contabili. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|611. Al comma 357 dell'articolo 1 della |Riconoscimento della |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le |possibilita' di |
|parole: «quotidiani» sono inserite le |utilizzare la c.d. Card |
|seguenti: «e periodici». |cultura da parte dei |
| |giovani che compiono 18 |
| |anni nel 2020 e nel 2021|
| |anche per l'acquisto di |
| |abbonamenti a periodici |
+------------------------------------------+------------------------+
|612. Al fine di sostenere l'accesso delle |Istituzione bonus |
|famiglie a basso reddito ai servizi |aggiuntivo per |
|informativi, in via sperimentale per gli |l'acquisto di |
|anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con |abbonamenti a |
|un valore dell'indicatore della situazione|quotidiani, riviste o |
|economica equivalente inferiore a 20.000 |periodici, anche in |
|euro che beneficiano del voucher per |formato digitale a |
|l'acquisizione dei servizi di connessione |beneficio di nuclei |
|alla rete internet in banda ultra larga e |familiari meno abbienti |
|dei relativi dispositivi elettronici, ai |che gia' beneficiano del|
|sensi del decreto del Ministro dello |voucher per |
|sviluppo economico 7 agosto 2020, |l'acquisizione dei |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243|servizi di connessione |
|del 1° ottobre 2020, e' riconosciuto un |alla rete internet in |
|contributo aggiuntivo, dell'importo |banda ultra larga |
|massimo di 100 euro, sotto forma di sconto| |
|sul prezzo di vendita di abbonamenti a | |
|quotidiani, riviste o periodici, anche in | |
|formato digitale, entro il limite massimo | |
|di 25 milioni di euro per ciascuno degli | |
|anni 2021 e 2022. Il contributo e' | |
|utilizzabile per acquisti effettuati on | |
|line ovvero presso gli esercenti attivita'| |
|commerciali che operano esclusivamente nel| |
|settore della vendita al dettaglio di | |
|giornali, riviste e periodici, secondo le | |
|modalita' operative stabilite ai sensi del| |
|comma 613. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|613. Ai fini dell'erogazione del |Definizione delle |
|contributo di cui al comma 612 del |modalita' di erogazione |
|presente articolo si applicano, per quanto|del beneficio |
|compatibili, le disposizioni del decreto | |
|del Ministro dello sviluppo economico 7 | |
|agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con | |
|decreto del Presidente del Consiglio dei | |
|ministri o del Sottosegretario di Stato | |
|con delega all'informazione e | |
|all'editoria, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze e con il | |
|Ministro dello sviluppo economico, sentito| |
|il Ministro per l'innovazione tecnologica | |
|e la digitalizzazione, da adottare entro | |
|trenta giorni dalla data di entrata in | |
|vigore della presente legge, sono | |
|stabilite le disposizioni di attuazione | |
|del comma 612. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|614. Allo scopo di favorire il rinnovo o |Introduzione contributo |
|la sostituzione del parco degli apparecchi|(c.d. Bonus TV 4.0) per |
|televisivi non idonei alla ricezione dei |l'acquisto di apparecchi|
|programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e|televisivi e il |
|di favorire il corretto smaltimento degli |contestuale smaltimento |
|apparecchi obsoleti, attraverso il |degli apparecchi |
|riciclo, ai fini di tutela ambientale e di|obsoleti |
|promozione dell'economia circolare, di | |
|apparecchiature elettriche ed elettroniche| |
|ai sensi del decreto legislativo 14 marzo | |
|2014, n. 49, il contributo di cui | |
|all'articolo 1, comma 1039, lettera c), | |
|della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' | |
|esteso all'acquisto e allo smaltimento di | |
|apparecchiature di ricezione televisiva. | |
|Per l'esercizio finanziario 2021 le | |
|risorse di cui all'articolo 1, comma 1039,| |
|lettera c), della legge 27 dicembre 2017, | |
|n. 205, sono incrementate per un importo | |
|di 100 milioni di euro che costituisce | |
|limite di spesa. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|615. Con decreto del Ministro dello |Definizione delle |
|sviluppo economico, di concerto con il |modalita' operative e |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da|delle procedure per |
|adottare entro quarantacinque giorni dalla|l'attuazione degli |
|data di entrata in vigore della presente |interventi616 |
|legge, sono individuate le modalita' | |
|operative e le procedure per l'attuazione | |
|delle disposizioni dell'articolo 1, comma | |
|1039, lettera c), della legge 27 dicembre | |
|2017, n. 205, come integrato dal comma 614| |
|del presente articolo. Su proposta del | |
|Ministro dello sviluppo economico, il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|con proprio decreto, rimodula la | |
|ripartizione delle risorse da attribuire | |
|alle finalita' di cui alla citata lettera | |
|c) del comma 1039, come integrato dal | |
|comma 614 del presente articolo, | |
|apportando le occorrenti variazioni di | |
|bilancio. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|616. Al fine di semplificare le procedure |Introduzione di un nuovo|
|contabili di assegnazione delle risorse, |meccanismo di |
|tenendo conto dello stabile incremento |assegnazione delle |
|delle entrate versate a titolo di canone |risorse provenienti dal |
|di abbonamento alle radioaudizioni ai |versamento del canone di|
|sensi degli articoli 1 e 3 del regio |abbonamento alla |
|decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, |televisione |
|convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. | |
|880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le | |
|predette entrate sono destinate: | |
|a) quanto a 110 milioni di euro annui, al | |
|Fondo per il pluralismo e l'innovazione | |
|dell'informazione istituito nello stato di| |
|previsione del Ministero dell'economia e | |
|delle finanze, quale quota di cui | |
|all'articolo 1, comma 2, lettera c), della| |
|legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel | |
|predetto Fondo confluiscono, altresi', le | |
|risorse iscritte nello stato di previsione| |
|del Ministero dello sviluppo economico | |
|relative ai contributi in favore delle | |
|emittenti radiofoniche e televisive in | |
|ambito locale | |
|b) per la restante quota, alla societa' | |
|RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme | |
|restando le somme delle entrate del canone| |
|di abbonamento gia' destinate dalla | |
|legislazione vigente a specifiche | |
|finalita', sulla base dei dati del | |
|rendiconto del pertinente capitolo | |
|dell'entrata del bilancio dello Stato | |
|dell'anno precedente a quello di | |
|accredito. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|617. Le somme di cui al comma 616, lettere|Le somme non impegnate |
|a) e b), non impegnate in ciascun |in ciascun esercizio |
|esercizio possono essere impegnate |possono esserlo in |
|nell'esercizio successivo. |quello successivo |
+------------------------------------------+------------------------+
|618. Il Ministro dell'economia e delle |Occorrenti variazioni di|
|finanze e' autorizzato ad apportare, con |bilancio anche in conto |
|propri decreti, le occorrenti variazioni |dei residui |
|di bilancio, anche nel conto dei residui. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|619. A decorrere dal 1° gennaio 2021: |Coordinamento delle |
|a) il comma 292 dell'articolo 1 della |nuove previsioni sulla |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' |destinazione delle |
|abrogato. Conseguentemente, il comma 4 |entrate derivanti dal |
|dell'articolo 21 del decreto-legge 24 |versamento del canone |
|aprile 2014, n. 66, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,| |
|n. 89, riacquista efficacia nel testo | |
|vigente prima della data di entrata in | |
|vigore della citata legge n. 190 del 2014 | |
|b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 | |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono| |
|abrogati | |
|c) al comma 163 dell'articolo 1 della | |
|legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:| |
|«del Fondo di cui alla lettera b) del | |
|comma 160» sono sostituite dalle seguenti:| |
|«del Fondo per il pluralismo e | |
|l'innovazione dell'informazione istituito | |
|nello stato di previsione del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|620. All'articolo 239, comma 2, del |Trasferimento alle |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |amministrazioni |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|pubbliche in tutto o in |
|17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in |parte delle risorse del |
|fine, il seguente periodo: «Con i predetti|Fondo per l'innovazione |
|decreti, le risorse di cui al comma 1 |tecnologica e la |
|possono essere trasferite, in tutto o in |digitalizzazione per i |
|parte, anche alle pubbliche |progetti di |
|amministrazioni e ai soggetti di cui |trasformazione digitale |
|all'articolo 2, comma 2, lettera a), del | |
|codice dell'amministrazione digitale, di | |
|cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, | |
|n. 82, per la realizzazione di progetti di| |
|trasformazione digitale coerenti con le | |
|finalita' di cui al comma 1». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|621. Per l'anno 2021, le attivita' dirette|Piattaforma per il |
|a garantire lo sviluppo, l'implementazione|tracciamento dei |
|e il funzionamento della piattaforma di |contatti per l'emergenza|
|cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 |epidemiologica da |
|aprile 2020, n. 28, convertito, con |Covid-19. |
|modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,| |
|n. 70, sono realizzate dalla competente | |
|struttura per l'innovazione tecnologica e | |
|la digitalizzazione della Presidenza del | |
|Consiglio dei ministri. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 |Riconoscimento di una |
|dell'articolo 24 del decreto-legge 16 |indennita' di |
|luglio 2020, n. 76, convertito, con |architettura e di |
|modificazioni, dalla legge 11 settembre |gestione operativa del |
|2020, n. 120, considerate le iniziative e |sistema ai gestori del |
|le attivita' di singole pubbliche |sistema pubblico per la |
|amministrazioni che comportano un |gestione dell'identita' |
|incremento significativo del numero medio |digitale di cittadini e |
|di accessi al secondo al sistema pubblico |imprese (SPID) |
|per la gestione dell'identita' digitale di| |
|cittadini e imprese (SPID), per assicurare| |
|la sostenibilita' tecnica ed economica | |
|dello SPID, in deroga a quanto previsto | |
|dal comma 2-decies dell'articolo 64 del | |
|codice dell'amministrazione digitale, di | |
|cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, | |
|n. 82, e' corrisposta ai gestori | |
|dell'identita' digitale un'indennita' di | |
|architettura e di gestione operativa del | |
|sistema nel limite massimo di spesa di 1 | |
|milione di euro per l'anno 2021. A tal | |
|fine e' istituito nello stato di | |
|previsione del Ministero dell'economia e | |
|delle finanze un apposito Fondo da | |
|trasferire al bilancio autonomo della | |
|Presidenza del Consiglio dei ministri, con| |
|una dotazione di 1 milione di euro per | |
|l'anno 2021. Con decreto del Presidente | |
|del Consiglio dei ministri, o del Ministro| |
|delegato per l'innovazione tecnologica e | |
|la digitalizzazione, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, | |
|sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, | |
|da adottare entro trenta giorni dalla data| |
|di entrata in vigore della presente legge,| |
|sono previste misure di compensazione, nel| |
|limite di spesa indicato, al fine di | |
|assicurare ai gestori gli importi dovuti a| |
|valere su eventuali risparmi di spesa resi| |
|disponibili per gli anni successivi; sono,| |
|altresi', previsti i criteri di | |
|attribuzione dell'indennita' ai gestori | |
|dell'identita' digitale basati su principi| |
|di proporzionalita' rispetto al numero di | |
|identita' digitali gestite da ciascuno dei| |
|gestori e i criteri di comunicazione, a | |
|scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia| |
|digitale da parte delle singole pubbliche | |
|amministrazioni del numero di accessi | |
|annui ai servizi tramite il sistema di | |
|identita' digitale. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|623. Al fine di ridurre il fenomeno del |Concessione a famiglie a|
|divario digitale e favorire la fruizione |basso reddito di un |
|della didattica a distanza ai soggetti |dispositivo mobile in |
|appartenenti a nuclei familiari con un |comodato gratuito dotato|
|reddito ISEE non superiore a 20.000 euro |di connettivita' |
|annui, con almeno uno dei componenti |internet per un anno |
|iscritti a un ciclo di istruzione |(c.d. Kit |
|scolastico o universitario non titolari di|digitalizzazione) ovvero|
|un contratto di connessione internet o di |di un bonus di valore |
|un contratto di telefonia mobile, che si |equivalente da |
|dotino del sistema pubblico di identita' |utilizzare per le stesse|
|digitale (SPID), e' concesso in comodato |finalita' |
|gratuito un dispositivo elettronico dotato| |
|di connettivita' per un anno o un bonus di| |
|equivalente valore da utilizzare per le | |
|medesime finalita'. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|624. Il beneficio di cui al comma 623 e' |Criteri per la |
|concesso ad un solo soggetto per nucleo |concessione della misura|
|familiare e nel limite complessivo massimo| |
|di spesa di 20 milioni di euro per l'anno | |
|2021. A tal fine nello stato di previsione| |
|del Ministero dell'economia e delle | |
|finanze e' istituito un apposito fondo con| |
|una dotazione di 20 milioni di euro per | |
|l'anno 2021, da trasferire successivamente| |
|al bilancio autonomo della Presidenza del | |
|Consiglio dei ministri, Dipartimento per | |
|la trasformazione digitale. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|625. Con decreto del Presidente del |Definizione delle |
|Consiglio dei ministri o del Ministro |modalita' di accesso al |
|delegato per l'innovazione tecnologica e |beneficio |
|la digitalizzazione, entro sessanta giorni| |
|dalla data di entrata in vigore della | |
|presente legge, sono definite le modalita'| |
|di accesso al beneficio di cui al comma | |
|623. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|626. E' autorizzata la spesa di 2 milioni |Autorizzazione di spesa |
|di euro per l'anno 2021 per realizzare |per la partecipazione |
|iniziative, coordinate dal Dipartimento |dell'Italia alla |
|per le politiche europee della Presidenza |Conferenza sul futuro |
|del Consiglio dei ministri, di concerto |dell'Europa |
|con il Ministero degli affari esteri e | |
|della cooperazione internazionale, volte a| |
|dare concreta attuazione alla | |
|partecipazione dell'Italia alla Conferenza| |
|sul futuro dell'Europa. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. |Modifiche al regime |
|34, convertito, con modificazioni, dalla |temporaneo aiuti di |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, sono |Stato che Regioni, |
|apportate le seguenti modificazioni: |Province autonome, altri|
|a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono |enti territoriali e |
|aggiunti i seguenti: |Camere di commercio |
|«7-bis. Gli aiuti concessi in base a |hanno la facolta' di |
|regimi approvati ai sensi del presente |adottare per sostenere |
|articolo e rimborsati prima del 30 giugno |l'economia nell'attuale |
|2021 non sono presi in considerazione |emergenza del COVID-19 |
|quando si verifica che il massimale | |
|applicabile non e' superato. | |
|7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma | |
|di agevolazioni fiscali, la passivita' | |
|fiscale in relazione alla quale e' | |
|concessa l'agevolazione deve essere sorta | |
|entro il 30 giugno 2021 o entro la | |
|successiva data fissata dalla Commissione | |
|europea in sede di eventuale modifica | |
|della comunicazione della Commissione | |
|europea C (2020) 1863 final "Quadro | |
|temporaneo per le misure di aiuto di Stato| |
|a sostegno dell'economia nell'attuale | |
|emergenza del COVID-19", pubblicata nella | |
|Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C | |
|091I del 20 marzo 2020» | |
|b) dopo l'articolo 60 e' inserito il | |
|seguente: | |
|«Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di | |
|sostegno a costi fissi non coperti) - 1. | |
|Le regioni, le province autonome, anche | |
|promuovendo eventuali azioni di | |
|coordinamento in sede di Conferenza delle | |
|regioni e delle province autonome, gli | |
|altri enti territoriali e le camere di | |
|commercio, industria, artigianato e | |
|agricoltura possono adottare misure di | |
|aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai | |
|sensi della sezione 3.12 della | |
|comunicazione della Commissione europea C | |
|(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per | |
|le misure di aiuto di Stato a sostegno | |
|dell'economia nell'attuale emergenza del | |
|COVID-19", pubblicata nella Gazzetta | |
|Ufficiale dell'Unione europea C 091I del | |
|20 marzo 2020, e successive modifiche e | |
|integrazioni, nei limiti e alle condizioni| |
|di cui alla medesima comunicazione e al | |
|presente articolo. | |
|2. Gli aiuti per contribuire ai costi | |
|fissi non coperti di cui al presente | |
|articolo sono concessi purche' risultino | |
|soddisfatte le seguenti condizioni: | |
|a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno | |
|2021 e copre costi fissi non coperti | |
|sostenuti nel periodo compreso tra il 1° | |
|marzo 2020 e il 30 giugno 2021 | |
|b) l'aiuto e' concesso nel quadro di un | |
|regime a favore di imprese che subiscono, | |
|durante il periodo ammissibile di cui alla| |
|lettera a), un calo del fatturato di | |
|almeno il 30 per cento rispetto allo | |
|stesso periodo del 2019. Il periodo di | |
|riferimento e' un periodo del 2019, | |
|indipendentemente dal fatto che il periodo| |
|ammissibile ricada nell'anno 2020 o | |
|nell'anno 2021. | |
|3. Ai fini del presente articolo, per | |
|costi fissi si intendono quelli sostenuti | |
|indipendentemente dal livello di | |
|produzione; per costi variabili si | |
|intendono quelli sostenuti in funzione del| |
|livello di produzione; per costi fissi non| |
|coperti si intendono i costi fissi | |
|sostenuti dalle imprese durante il periodo| |
|ammissibile di cui al comma 2, lettera a),| |
|che non sono coperti dai ricavi dello | |
|stesso periodo considerati al netto dei | |
|costi variabili e che non sono coperti da | |
|altre fonti quali assicurazioni, eventuali| |
|altri aiuti di Stato e altre misure di | |
|sostegno. Ai fini del presente comma, le | |
|perdite risultanti dal conto economico | |
|durante il periodo ammissibile sono | |
|considerate costi fissi non coperti. Le | |
|svalutazioni sono escluse dal calcolo | |
|delle perdite ai sensi del presente comma.| |
|L'intensita' di aiuto non puo' superare il| |
|70 per cento dei costi fissi non coperti. | |
|Per le microimprese e le piccole imprese, | |
|ai sensi dell'allegato I del regolamento | |
|(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17| |
|giugno 2014, l'intensita' di aiuto non | |
|puo' superare il 90 per cento dei costi | |
|fissi non coperti." | |
|4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del | |
|presente articolo possono essere concessi | |
|provvisoriamente sulla base delle perdite | |
|previste, mentre l'importo definitivo | |
|dell'aiuto e' determinato dopo che le | |
|perdite sono state realizzate, sulla base | |
|di conti certificati o, con un'adeguata | |
|giustificazione fornita dallo Stato membro| |
|alla Commissione, sulla base di conti | |
|fiscali. La parte di aiuto che risulta | |
|erogata in eccedenza rispetto all'importo | |
|definitivo dell'aiuto stesso deve essere | |
|restituita. | |
|5. In ogni caso, l'importo complessivo | |
|dell'aiuto non puo' superare i 3 milioni | |
|di euro per impresa. L'aiuto puo' essere | |
|concesso sotto forma di sovvenzioni | |
|dirette, garanzie e prestiti, a condizione| |
|che il valore nominale totale di tali | |
|misure rimanga al di sotto del massimale | |
|di 3 milioni di euro per impresa; tutti i | |
|valori utilizzati sono al lordo di | |
|qualsiasi imposta o altro onere." | |
|6. Gli aiuti concessi per contribuire ai | |
|costi fissi non coperti di cui al presente| |
|articolo non sono cumulabili con altri | |
|aiuti per gli stessi costi ammissibili. | |
|7. La concessione degli aiuti di cui al | |
|presente articolo e' subordinata | |
|all'adozione della decisione di | |
|compatibilita' da parte della Commissione | |
|europea, ai sensi dell'articolo 108 del | |
|Trattato sul funzionamento dell'Unione | |
|europea» | |
|c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, | |
|alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64,| |
|comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque | |
|ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:| |
|«da 54 a 60-bis» | |
|d) all'articolo 61, comma 2, le parole: | |
|«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle | |
|seguenti: «30 giugno 2021 o entro la | |
|successiva data fissata dalla Commissione | |
|europea in sede di eventuale modifica | |
|della comunicazione della Commissione | |
|europea C (2020) 1863 final "Quadro | |
|temporaneo per le misure di aiuto di Stato| |
|a sostegno dell'economia nell'attuale | |
|emergenza del COVID-19", pubblicata nella | |
|Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C | |
|091I del 20 marzo 2020». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), |Abrogazione dell'imposta|
|della legge 14 giugno 1990, n. 158, |regionale sulla benzina |
|l'articolo 17 del decreto legislativo 21 |per autotrazione (IRBA) |
|dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma|e conseguente |
|13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, | |
|l'articolo 1, comma 154, della legge 23 | |
|dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, | |
|commi 670, lettera a), e 671, della legge | |
|27 dicembre 2006, n. 296, recanti | |
|disposizioni in materia di imposta | |
|regionale sulla benzina per autotrazione, | |
|sono abrogati. Sono fatti salvi gli | |
|effetti delle obbligazioni tributarie gia'| |
|insorte. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|629. Le regioni a statuto ordinario |Adeguamento normativa |
|provvedono ad adeguare la propria |regionale |
|normativa alle disposizioni del comma 628.| |
+------------------------------------------+------------------------+
|630. Ai fini del ristoro delle minori |Istituzione di un Fondo |
|entrate delle regioni interessate e' |per il ristoro delle |
|istituito un fondo presso il Ministero |minori entrate delle |
|dell'economia e delle finanze, con una |regioni interessate |
|dotazione di 79,14 milioni di euro annui a| |
|decorrere dall'anno 2021, da ripartire con| |
|decreto del Ministro dell'economia e delle| |
|finanze, previa intesa in sede di | |
|Conferenza permanente per i rapporti tra | |
|lo Stato, le regioni e le province | |
|autonome di Trento e di Bolzano. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|631. All'articolo 27, comma 3, del decreto|Allineamento del |
|del Presidente della Repubblica 29 |trattamento fiscale dei |
|settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in |dividendi e delle |
|fine, il seguente periodo: «La ritenuta di|plusvalenze conseguiti |
|cui al primo periodo non si applica sugli |da OICR di diritto |
|utili corrisposti a organismi di |estero, istituiti in |
|investimento collettivo del risparmio |Stati membri dell'Unione|
|(OICR) di diritto estero conformi alla |europea o in Stati |
|direttiva 2009/65/CE del Parlamento |aderenti all'Accordo |
|europeo e del Consiglio, del 13 luglio |sullo spazio economico |
|2009, e a OICR, non conformi alla citata |europeo che consentono |
|direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia |un adeguato scambio di |
|soggetto a forme di vigilanza nel Paese |informazioni, a quello |
|estero nel quale e' istituito ai sensi |dei dividendi e delle |
|della direttiva 2011/61/UE del Parlamento |plusvalenze realizzati |
|europeo e del Consiglio, dell'8 giugno |da OICR istituiti in |
|2011, istituiti negli Stati membri |Italia |
|dell'Unione europea e negli Stati aderenti| |
|all'Accordo sullo spazio economico europeo| |
|che consentono un adeguato scambio di | |
|informazioni». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|632. La disposizione di cui al comma 631 |Applicazione della |
|si applica agli utili percepiti a |misura |
|decorrere dalla data di entrata in vigore | |
|della presente legge. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|633. Non concorrono a formare il reddito |Le plusvalenze e le |
|le plusvalenze e le minusvalenze di cui |minusvalenze realizzate |
|alla lettera c) del comma 1 dell'articolo |non concorrono alla |
|67 del testo unico delle imposte sui |formazione del reddito. |
|redditi, di cui al decreto del Presidente | |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,| |
|realizzate, a decorrere dalla data di | |
|entrata in vigore della presente legge, da| |
|organismi di investimento collettivo del | |
|risparmio (OICR) di diritto estero | |
|conformi alla direttiva 2009/65/CE del | |
|Parlamento europeo e del Consiglio, del 13| |
|luglio 2009, e da OICR, non conformi alla | |
|citata direttiva 2009/65/CE, il cui | |
|gestore sia soggetto a forme di vigilanza | |
|nel Paese estero nel quale e' istituito ai| |
|sensi della direttiva 2011/61/UE del | |
|Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8| |
|giugno 2011, istituiti negli Stati membri | |
|dell'Unione europea e negli Stati aderenti| |
|all'Accordo sullo spazio economico europeo| |
|che consentono un adeguato scambio di | |
|informazioni. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|634. Al fine di provvedere agli oneri per |Copertura finanziaria |
|i rimedi risarcitori di cui all'articolo |degli oneri per i |
|35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,|risarcimenti derivanti |
|conseguenti alla violazione dell'articolo |dalla violazione della |
|3 della Convenzione europea per la |Convenzione europea dei |
|salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle|diritti umani |
|liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4| |
|novembre 1950, ratificata ai sensi della | |
|legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti| |
|di soggetti detenuti o internati, l'onere | |
|di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26| |
|giugno 2014, n. 92, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,| |
|n. 117, e' incrementato di 800.000 euro | |
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.| |
+------------------------------------------+------------------------+
|635. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento |
|all'articolo 1, comma 426, della legge 27 |dell'autorizzazione di |
|dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di |spesa per il |
|1 milione di euro per l'anno 2021. |potenziamento della rete|
| |di assistenza alle |
| |vittime di reato |
+------------------------------------------+------------------------+
|636. Nel quadro della strategia |Partecipazione |
|complessiva volta a rafforzare la |dell'Italia a programmi |
|stabilita' del sistema monetario e |del Fondo monetario |
|finanziario internazionale, la Banca |internazionale e al |
|d'Italia e' autorizzata a prorogare fino |Poverty Reduction and |
|al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo|Growth Trust |
|di prestito multilaterale denominato New | |
|Arrangements to Borrow (NAB), di cui | |
|all'articolo 2, comma 13, lettera c), del | |
|decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge| |
|26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo | |
|13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 | |
|dicembre 2016, n. 244, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio | |
|2017, n. 19, e a incrementare l'importo | |
|massimo del prestito erogabile fino a | |
|13.797,04 milioni di diritti speciali di | |
|prelievo. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|637. Nel quadro della strategia |Stipulazione di un nuovo|
|complessiva volta a rafforzare la |accordo di prestito |
|stabilita' del sistema monetario e |bilaterale con FMI |
|finanziario internazionale e al fine di | |
|rinnovare l'accordo di cui all'articolo | |
|25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre| |
|2011, n. 216, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 24 febbraio | |
|2012, n. 14, successivamente modificato | |
|dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. | |
|244, convertito, con modificazioni, dalla | |
|legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca | |
|d'Italia e' autorizzata a stipulare con il| |
|Fondo monetario internazionale un nuovo | |
|accordo di prestito bilaterale, denominato| |
|Bilateral Borrowing Agreement, per un | |
|ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di | |
|euro, con scadenza fissata al 31 dicembre | |
|2023, estensibile di un anno fino al 31 | |
|dicembre 2024. A decorrere dalla data di | |
|acquisto di efficacia del prestito di cui | |
|al comma 636 del presente articolo, | |
|l'ammontare dell'accordo di prestito | |
|bilaterale di cui al presente comma si | |
|riduce a 10 miliardi e 115 milioni di | |
|euro. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|638. Nel quadro della strategia di |Concessione di un nuovo |
|sostegno ai Paesi piu' poveri e di |prestito garantito dallo|
|risposta internazionale alla crisi |Stato a favore di paesi |
|pandemica ed economica, fermo restando |piu' poveri |
|l'accordo di prestito di cui all'articolo | |
|13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 | |
|dicembre 2016, n. 244, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio | |
|2017, n. 19, la Banca d'Italia e' | |
|autorizzata a concedere un nuovo prestito | |
|nei limiti di 1 miliardo di diritti | |
|speciali di prelievo da erogare a tassi di| |
|mercato tramite il Poverty Reduction and | |
|Growth Trust, secondo le modalita' | |
|concordate tra il Fondo monetario | |
|internazionale, il Ministero dell'economia| |
|e delle finanze e la Banca d'Italia. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|639. I rapporti derivanti dagli accordi di|Convenzione Ministero |
|prestito di cui ai commi 636 e 637 sono |dell'economia e delle |
|regolati mediante convenzione tra il |finanze e la Banca |
|Ministero dell'economia e delle finanze e |d'Italia per la |
|la Banca d'Italia. |concessione dei prestiti|
+------------------------------------------+------------------------+
|640. Sui prestiti autorizzati dai commi |Modalita' operative |
|636, 637 e 638 e' accordata la garanzia |della misura |
|dello Stato per il rimborso del capitale e| |
|per gli interessi maturati e, con | |
|riferimento ai prestiti di cui ai commi | |
|636 e 637, la predetta garanzia si estende| |
|anche a eventuali rischi di cambio su | |
|tutte le posizioni di credito derivanti | |
|dall'esecuzione dei relativi accordi. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|641. Agli eventuali oneri derivanti dalle |Copertura degli oneri |
|garanzie di cui al comma 640 del presente |per l'attuazione della |
|articolo si fa fronte a valere sulle |misura |
|risorse previste ai sensi dell'articolo | |
|13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 | |
|dicembre 2016, n. 244, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 27 febbraio | |
|2017, n. 19, nonche' sulle risorse di cui | |
|all'articolo 25, comma 6, del | |
|decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge| |
|24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla| |
|contabilita' speciale di cui all'articolo | |
|8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre | |
|2011, n. 201, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 22 dicembre | |
|2011, n. 214, da versare per l'importo | |
|eventualmente necessario all'entrata del | |
|bilancio dello Stato per la successiva | |
|riassegnazione ai pertinenti capitoli | |
|dello stato di previsione del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|642. Ai fini dell'attuazione del piano di |Autorizzazione di spesa |
|azione in ottemperanza alla risoluzione n.|per l'attuazione del |
|1325(2000) del Consiglio di sicurezza |Piano d'azione in |
|delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle |ottemperanza della |
|donne, la pace e la sicurezza, e alle |risoluzione n. 1325 |
|risoluzioni seguenti, comprese le azioni |(2000) del Consiglio di |
|di promozione, monitoraggio e valutazione |sicurezza delle Nazioni |
|dello stesso piano nonche' la formazione |Unite su Donne, pace e |
|nel settore della mediazione e della |sicurezza |
|prevenzione dei conflitti, e per le | |
|conseguenti azioni previste, e' | |
|autorizzata la spesa di 1 milione di euro | |
|per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.| |
+------------------------------------------+------------------------+
|643. Al fine di assicurare il |Incremento del |
|riallineamento con gli obiettivi di |finanziamento in favore |
|finanziamento concordati a livello |dell'Agenzia italiana |
|internazionale per l'aiuto pubblico allo |per la cooperazione allo|
|sviluppo, il finanziamento annuale in |sviluppo (AICS) |
|favore dell'Agenzia per la cooperazione | |
|allo sviluppo previsto dall'articolo 18, | |
|comma 2, lettera c), della legge 11 agosto| |
|2014, n. 125, e' incrementato di 9 milioni| |
|di euro per l'anno 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|644. Al fine di assicurare l'adempimento |Fondi per la |
|delle obbligazioni internazionali, sono |partecipazione ad |
|disposti i seguenti interventi: |organismi internazionali|
|a) il contributo per la partecipazione | |
|italiana al bilancio dell'Organizzazione | |
|europea per le ricerche astronomiche | |
|nell'emisfero australe di cui alla legge | |
|10 marzo 1982, n. 127, e' rideterminato in| |
|25,5 milioni di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, | |
|della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' | |
|abrogato | |
|b) il contributo al Consiglio d'Europa di | |
|cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e' | |
|incrementato di 2,2 milioni di euro annui | |
|a decorrere dall'anno 2021 | |
|c) il contributo al Fondo europeo per la | |
|gioventu' di cui alla legge 31 marzo 1980,| |
|n. 140, e' incrementato di 182.000 euro | |
|annui a decorrere dall'anno 2021 | |
|d) il contributo per la partecipazione | |
|italiana alla European Peace Facility e' | |
|determinato in 55.561.000 euro per l'anno | |
|2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, | |
|in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in | |
|92.000.000 di euro annui a decorrere | |
|dall'anno 2024. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|645. Al fine di coordinare, attraverso la |Costituzione di un |
|costituzione di un apposito tavolo |tavolo istituzionale per|
|istituzionale, le iniziative e la |il coordinamento degli |
|realizzazione degli interventi e delle |interventi per il |
|opere necessari allo svolgimento del |Giubileo 2025 |
|Giubileo della Chiesa cattolica previsto | |
|per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa | |
|di 1 milione di euro per ciascuno degli | |
|anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale | |
|e' presieduto dal Presidente del Consiglio| |
|dei ministri e ne fanno parte il Ministro | |
|degli affari esteri e della cooperazione | |
|internazionale, il Ministro dell'interno, | |
|il Ministro dell'economia e delle finanze,| |
|il Ministro delle infrastrutture e dei | |
|trasporti, il Ministro per i beni e le | |
|attivita' culturali e per il turismo, il | |
|presidente della regione Lazio e il | |
|sindaco di Roma capitale, che possono | |
|delegare la loro partecipazione a propri | |
|rappresentanti, nonche' due senatori e due| |
|deputati indicati, rispettivamente, dal | |
|Presidente del Senato della Repubblica e | |
|dal Presidente della Camera dei deputati, | |
|sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto| |
|tavolo definisce, anche sulla base delle | |
|proposte pervenute dalle amministrazioni | |
|interessate e delle intese tra la Santa | |
|Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi | |
|nonche' il piano degli interventi e delle | |
|opere necessari, da aggiornare e | |
|rimodulare su base almeno semestrale, | |
|sentite le competenti Commissioni | |
|parlamentari. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|646. Gli interventi e le opere di cui al |Procedura per la |
|comma 645, se realizzati in aree ubicate |realizzazione degli |
|almeno parzialmente nel territorio della |interventi |
|Santa Sede e almeno parzialmente di | |
|proprieta' della stessa, sono subordinati | |
|alla definizione consensuale, mediante | |
|scambio di note tra la Santa Sede e lo | |
|Stato italiano, delle modalita' per la | |
|loro attuazione. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|647. All'articolo 1, comma 587, della |Incremento |
|legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono |dell'autorizzazione di |
|apportate le seguenti modificazioni: |spesa per la |
|a) al primo periodo, le parole «2,5 |partecipazione italiana |
|milioni di euro per l'anno 2021» sono |all'Expo Dubai |
|sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di| |
|euro per l'anno 2021» | |
|b) sono aggiunti, in fine, i seguenti | |
|periodi: «Alle attivita' all'estero del | |
|Commissariato di cui al presente comma si | |
|applicano, in quanto compatibili, le | |
|disposizioni del regolamento di cui al | |
|decreto del Presidente della Repubblica 1°| |
|febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e' | |
|assistito da un Comitato di monitoraggio, | |
|composto da un membro, designato dal | |
|Presidente della Corte dei conti, in | |
|qualita' di Presidente, e da un componente| |
|designato dal Ministro degli affari esteri| |
|e della cooperazione internazionale e da | |
|un componente designato dal Ministro | |
|dell'economia e delle finanze. Ai | |
|componenti del Comitato di monitoraggio | |
|non spettano compensi, gettoni di | |
|presenza, rimborsi spese o altri | |
|emolumenti comunque denominati». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|648. Per lo svolgimento delle votazioni |Autorizzazione di spesa |
|per il rinnovo dei Comitati degli italiani|per il rinnovo dei |
|all'estero di cui alla legge 23 ottobre |Comitati degli italiani |
|2003, n. 286, e del Consiglio generale |all'estero e del |
|degli italiani all'estero di cui alla |Consiglio generale degli|
|legge 6 novembre 1989, n. 368, nonche' per|italiani all'estero |
|introdurre in via sperimentale modalita' | |
|di espressione del voto in via digitale | |
|per lo svolgimento delle medesime | |
|votazioni, e' autorizzata la spesa di 9 | |
|milioni di euro per l'anno 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 |Istituzione del fondo |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con |per le imprese di |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre |trasporto di passeggeri |
|2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono |mediante autobus non |
|sostituiti dai seguenti: |soggetti a obblighi di |
|«1. Al fine di sostenere il settore dei |servizio pubblico e |
|servizi di trasporto di linea di persone |individuazione delle |
|effettuati su strada mediante autobus e |modalita' e criteri di |
|non soggetti a obblighi di servizio |erogazione delle risorse|
|pubblico, nonche' di mitigare gli effetti | |
|negativi derivanti dall'emergenza | |
|epidemiologica da COVID-19, e' istituito | |
|presso il Ministero delle infrastrutture e| |
|dei trasporti un fondo, con una dotazione | |
|di 20 milioni di euro per ciascuno degli | |
|anni 2020 e 2021, destinato: | |
|a) nella misura di 20 milioni di euro per | |
|l'anno 2020, a compensare i danni subiti | |
|dalle imprese esercenti i servizi di cui | |
|all'alinea del presente comma ai sensi e | |
|per gli effetti del decreto legislativo 21| |
|novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base | |
|di autorizzazioni rilasciate dal Ministero| |
|delle infrastrutture e dei trasporti ai | |
|sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 | |
|del Parlamento europeo e del Consiglio, | |
|del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di | |
|autorizzazioni rilasciate dalle regioni e | |
|dagli enti locali ai sensi delle norme | |
|regionali di attuazione del decreto | |
|legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in | |
|ragione dei minori ricavi registrati, in | |
|conseguenza delle misure di contenimento e| |
|di contrasto all'emergenza da COVID-19, | |
|nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 | |
|dicembre 2020 rispetto alla media dei | |
|ricavi registrati nel medesimo periodo del| |
|precedente biennio | |
|b) nella misura di 20 milioni di euro per | |
|l'anno 2021, al ristoro delle rate di | |
|finanziamento o dei canoni di leasing, con| |
|scadenza compresa anche per effetto di | |
|dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 | |
|dicembre 2020 e concernenti gli acquisti | |
|effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018,| |
|anche mediante contratti di locazione | |
|finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica | |
|di categoria M2 e M3, da parte di imprese | |
|esercenti i servizi di cui all'alinea ai | |
|sensi e per gli effetti del decreto | |
|legislativo 21 novembre 2005, n. 285, | |
|ovvero sulla base di autorizzazioni | |
|rilasciate dal Ministero delle | |
|infrastrutture e dei trasporti ai sensi | |
|del regolamento (CE) n. 1073/2009 del | |
|Parlamento europeo e del Consiglio, del 21| |
|ottobre 2009, ovvero sulla base di | |
|autorizzazioni rilasciate dalle regioni e | |
|dagli enti locali ai sensi delle norme | |
|regionali di attuazione del decreto | |
|legislativo 19 novembre 1997, n. 422. | |
|2. Con uno o piu' decreti del Ministro | |
|delle infrastrutture e dei trasporti, di | |
|concerto con il Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, da adottare entro trenta | |
|giorni dalla data di entrata in vigore | |
|della presente disposizione, sono | |
|stabiliti i criteri e le modalita' per | |
|l'erogazione delle risorse di cui al comma| |
|1. Relativamente agli interventi di cui | |
|alla lettera a) del comma 1, tali criteri,| |
|al fine di evitare sovracompensazioni, | |
|sono definiti anche tenendo conto dei | |
|costi cessanti, dei minori costi di | |
|esercizio derivanti dagli ammortizzatori | |
|sociali applicati in conseguenza | |
|dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 | |
|e dei costi aggiuntivi sostenuti in | |
|conseguenza della medesima emergenza. Sono| |
|in ogni caso esclusi gli importi | |
|recuperabili da assicurazione, | |
|contenzioso, arbitrato o altra fonte per | |
|il ristoro del medesimo danno». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|650. All'articolo 1, comma 114, della |Incremento quota |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo|destinata a favore delle|
|periodo e' sostituito dal seguente: «Una |imprese che svolgono il |
|quota pari a 50 milioni di euro delle |servizio di trasporto di|
|risorse autorizzate ai sensi del comma 113|passeggeri su strada |
|e' destinata al ristoro delle rate di | |
|finanziamento o dei canoni di leasing, con| |
|scadenza compresa anche per effetto di | |
|dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 | |
|dicembre 2020, concernenti gli acquisiti | |
|di veicoli nuovi di fabbrica di categoria | |
|M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del | |
|servizio di trasporto di passeggeri su | |
|strada ai sensi della legge 11 agosto | |
|2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° | |
|gennaio 2018 anche mediante contratti di | |
|locazione finanziaria. Il contributo di | |
|cui al secondo periodo del presente comma | |
|e' riconosciuto anche per gli acquisti | |
|effettuati senza provvedere alla | |
|radiazione per rottamazione dei veicoli a | |
|motorizzazione termica prevista dal primo | |
|periodo del presente comma». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|651. All'articolo 1 della legge 30 |Proroga e modifiche |
|dicembre 2018, n. 145, sono apportate le |all'incentivo per |
|seguenti modificazioni: |l'acquisto di |
|a) al comma 1034, le parole: «Entro |autoveicoli a basse |
|quindici giorni dalla data di consegna del|emissioni di Co2 e |
|veicolo nuovo» sono sostituite dalle |all'imposta |
|seguenti: «Entro trenta giorni dalla data |sull'acquisto di |
|di consegna del veicolo nuovo» |autoveicoli ad elevate |
|b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre |emissioni di Co2 |
|2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 | |
|dicembre 2020» | |
|c) dopo il comma 1042 e' inserito il | |
|seguente: | |
|«1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021| |
|e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento | |
|dell'imposta di cui al comma 1042 e' | |
|effettuato secondo le classi e gli importi| |
|di cui alla seguente tabella: | |
|+---------------------+------------------+| |
||CO2 g/km |Imposta (euro) || |
|+---------------------+------------------+| |
||191-210 |1.100 || |
|+---------------------+------------------+| |
||211-240 |1.600 || |
|+---------------------+------------------+| |
||241-290 |2.000 || |
|+---------------------+------------------+| |
||Superiore a 290 |2.500 || |
|+---------------------+------------------+| |
|»; | |
|d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al| |
|comma 1042», ovunque ricorrono, sono | |
|sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 | |
|e 1042-bis» | |
|e) dopo il comma 1046 e' inserito il | |
|seguente: | |
|«1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021| |
|il numero dei grammi di biossido di | |
|carbonio emessi per chilometro dal veicolo| |
|per la determinazione del contributo di | |
|cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al| |
|comma 1042-bis e' quello relativo al ciclo| |
|di prova WLTP previsto dal regolamento | |
|(UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° | |
|giugno 2017, come riportato nel secondo | |
|riquadro al punto V.7 della carta di | |
|circolazione del veicolo medesimo. Nelle | |
|more del passaggio al nuovo ciclo di | |
|omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione| |
|dei contributi di cui al comma 1031 del | |
|presente articolo e al comma 1-bis | |
|dell'articolo 44 del decreto-legge 19 | |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,| |
|n. 77, nella carta di circolazione dei | |
|veicoli acquistati fino al 31 dicembre | |
|2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 | |
|fino al 30 giugno 2021, si considera il | |
|valore di emissioni di anidride carbonica | |
|relativo al ciclo NEDC, secondo quanto | |
|stabilito con circolare del Ministero | |
|delle infrastrutture e dei trasporti». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|652. Fermo restando quanto previsto |Contributo statale per |
|dall'articolo 1, comma 1031, della legge |l'acquisto di |
|30 dicembre 2018, n. 145, alle persone |autoveicoli nuovi (cat. |
|fisiche e giuridiche che acquistano in |M1) con emissioni fino a|
|Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre |60 g/Km di Co2, sia con |
|2021, anche in locazione finanziaria, un |che senza rottamazione |
|veicolo nuovo di fabbrica sono |di un altro veicolo. |
|riconosciuti i seguenti contributi: | |
|a) per l'acquisto di un veicolo con | |
|contestuale rottamazione di un veicolo | |
|omologato in una classe inferiore ad Euro | |
|6 e che sia stato immatricolato prima del | |
|1° gennaio 2011, il contributo statale e' | |
|parametrato al numero di grammi (g) di | |
|anidride carbonica (CO2) emessi per | |
|chilometro (km) secondo gli importi di cui| |
|alla seguente tabella ed e' riconosciuto a| |
|condizione che sia praticato dal venditore| |
|uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: | |
|+------------------|---------------------+| |
||CO2 (g/km) |Contributo (euro) || |
|+------------------|---------------------+| |
||0-20 |2.000 || |
|+------------------|---------------------+| |
||21-60 |2.000 || |
|+------------------|---------------------+| |
|b) per l'acquisto di un veicolo in assenza| |
|di rottamazione, il contributo statale e' | |
|parametrato al numero di g di CO2emessi | |
|per km secondo gli importi di cui alla | |
|seguente tabella ed e' riconosciuto a | |
|condizione che sia praticato dal venditore| |
|uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: | |
|+------------------|---------------------+| |
||CO2 (g/km) |Contributo (euro) || |
|+------------------|---------------------+| |
||0-20 |1.000 || |
|+------------------|---------------------+| |
||21-60 |1.000 || |
|+------------------|---------------------+| |
+------------------------------------------+------------------------+
|653. I contributi di cui al comma 652 sono|Acquisto in locazione |
|riconosciuti per i veicoli di categoria M1|finanziaria |
|nuovi di fabbrica aventi un prezzo | |
|inferiore a quello previsto dal comma 1031| |
|dell'articolo 1 della legge 30 dicembre | |
|2018, n. 145. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|654. Fermo restando quanto previsto |Contributo statale di |
|dall'articolo 1, comma 1031, della legge |1500 euro per gli |
|30 dicembre 2018, n. 145, alle persone |acquisti di autoveicoli |
|fisiche e giuridiche che acquistano in |con emissioni di Co2 |
|Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno |superiori a 61 g/Km e |
|2021, anche in locazione finanziaria, un |fino a 135 g/KM |
|veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto| |
|un contributo di euro 1.500 per l'acquisto| |
|di un solo veicolo con contestuale | |
|rottamazione di un veicolo omologato in | |
|una classe inferiore ad Euro 6 e che sia | |
|stato immatricolato prima del 1° gennaio | |
|2011, qualora il numero di grammi (g) di | |
|anidride carbonica (CO2) emessi per | |
|chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 | |
|e sia praticato dal venditore uno sconto | |
|pari ad almeno 2.000 euro | |
+------------------------------------------+------------------------+
|655. Il contributo di cui al comma 654 e' |Riconoscimento |
|riconosciuto per i veicoli di categoria M1|contributo per gli |
|nuovi di fabbrica che siano omologati in |autoveicoli nuovi di |
|una classe non inferiore ad Euro 6 di |classe non inferiore ad |
|ultima generazione e abbiano un prezzo, |Euro 6 il prezzo |
|risultante dal listino prezzi ufficiale |ufficiale del veicolo |
|della casa automobilistica produttrice, |sia inferiore a 40.000 |
|inferiore a 40.000 euro al netto |euro al netto dell'IVA |
|dell'imposta sul valore aggiunto. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|656. I contributi di cui al comma 652 sono|Contributo cumulabile |
|cumulabili con il contributo di cui al |con il c.d. ecobonus per|
|comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 |l'acquisto di veicoli |
|dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui |elettrici ed ibridi |
|l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652| |
|e 654 sia subordinato al totale o parziale| |
|finanziamento dell'importo, si applicano | |
|le disposizioni di cui all'articolo 6 del | |
|decreto legislativo 13 agosto 2010, n. | |
|141, e l'acquirente puo' in ogni caso | |
|estinguere o surrogare il finanziamento | |
|stesso in qualsiasi momento e senza | |
|penali. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|657. A chi acquista in Italia, a decorrere|Contributo per |
|dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno |l'acquisto di veicoli |
|2021, veicoli commerciali di categoria N1 |per il trasporto merci |
|nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali |nuovi di categoria N1 |
|di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' |(fino a 3,5 tonnellate) |
|riconosciuto un contributo differenziato |nonche' di autoveicoli |
|in base alla massa totale a terra del |speciali |
|veicolo, all'alimentazione e all'eventuale| |
|rottamazione di un veicolo della medesima | |
|categoria omologato in una classe fino ad | |
|Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: | |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||Massa |Veicoli |Ibridi |Altre || |
||totale |esclusi- |alimenta-|tipolo-|| |
||a terra |vamente |zione |gie di || |
||(tonnellate)|elettrici|alterna- |alimen-|| |
|| | |tiva |tazione|| |
|+------------+---------+---------+-------|| |
||0-1,999 | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||Con rotta- |4.000 |2.000 |1.200 || |
||mazione | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||Senza |3.200 |1.200 |800 || |
||rottamazione| | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||2-3,299 | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||Con rotta- |5.600 |2.800 |2.000 || |
||mazione | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||Senza rotta-|4.800 |2.000 |1.200 || |
||mazione | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||3,3-3,5 | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||Con rotta- |8.000 |4.400 |3.200 || |
||mazione | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
||Senza rotta-|6.400 |2.800 |2.000 || |
||mazione | | | || |
|+------------+---------+---------+-------+| |
+------------------------------------------+------------------------+
|658. Ai fini dell'attuazione dei commi |Rottamazione degli |
|652, 654 e 657 del presente articolo si |autoveicoli |
|applicano, in quanto compatibili, le | |
|disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, | |
|1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 | |
|della legge 30 dicembre 2018, n. 145, | |
|nonche' le disposizioni di cui al decreto | |
|del Ministro dello sviluppo economico 20 | |
|marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta | |
|Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|659. Per l'erogazione dei contributi di |Rifinanziamento del |
|cui ai commi 652, 654 e 657 del presente |fondo e ripartizione |
|articolo, il fondo di cui all'articolo 1, |delle risorse per |
|comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, |l'erogazione dei |
|n. 145, e' rifinanziato nella misura di |contributi relativi |
|420 milioni di euro per l'anno 2021 quale |all'acquisto degli |
|limite di spesa secondo la seguente |autoveicoli |
|ripartizione: | |
|a) euro 120 milioni riservati ai | |
|contributi aggiuntivi per l'acquisto di | |
|autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km| |
|CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere | |
|a) e b) del comma 652 | |
|b) euro 250 milioni riservati ai | |
|contributi per l'acquisto di autoveicoli | |
|compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di | |
|cui al comma 654 | |
|c) euro 50 milioni riservati ai contributi| |
|per l'acquisto di veicoli commerciali di | |
|categoria N1 nuovi di fabbrica o | |
|autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi| |
|di fabbrica previsti dal comma 657, di cui| |
|10 milioni riservati ai veicoli | |
|esclusivamente elettrici. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|660. Per consentire una gestione della |Autorizzazione di spesa |
|linea M1 della metropolitana di Brescia |per la gestione della |
|improntata ai criteri di efficienza ed |linea M1 della |
|economicita', anche al fine di accrescere |metropolitana di |
|la qualita' dei servizi erogati, e' |Brescia. |
|autorizzata la spesa di 10 milioni di euro| |
|annui a decorrere dall'anno 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|661. All'articolo 1, comma 866, primo |Estensione alla |
|periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. |riconversione a gas |
|208, dopo le parole: «nonche' alla |naturale dei mezzi a |
|riqualificazione elettrica» sono inserite |gasolio euro 4 ed euro 5|
|le seguenti: «e, nei limiti del 15 per |degli interventi |
|cento della dotazione del Fondo, alla |finanziabili dal Fondo |
|riconversione a gas naturale dei mezzi a |per il rinnovo dei mezzi|
|gasolio euro 4 ed euro 5». |del trasporto pubblico |
| |locale |
+------------------------------------------+------------------------+
|662. All'articolo 199 del decreto-legge 19|Rifinanziamento delle |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con |misure volte a |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|compensare i mancati |
|n. 77, sono apportate le seguenti |introiti delle Autorita'|
|modificazioni: |di sistema portuale e di|
|a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo|alcune imprese di |
|le parole: «un fondo con una dotazione di |navigazione marittima |
|10 milioni di euro per l'anno 2020» sono | |
|aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per| |
|l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo | |
|le parole: «nel limite di 5 milioni di | |
|euro» sono inserite le seguenti: «per | |
|l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di | |
|euro per l'anno 2021» | |
|b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel | |
|limite di 5 milioni di euro per l'anno | |
|2020» sono inserite le seguenti: «e nel | |
|limite di 5 milioni di euro per l'anno | |
|2021» e le parole: «nel periodo compreso | |
|tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio | |
|2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel| |
|periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e| |
|il 31 dicembre 2020». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|663. All'articolo 48, comma 6, del |Per le imprese |
|decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, |croceristiche iscritte |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|al registro |
|11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 |internazionale, |
|dicembre 2020» sono sostituite dalle |sospensione dei limiti |
|seguenti: «30 aprile 2021». |per lo svolgimento di |
| |attivita' di cabotaggio |
| |marittimo |
+------------------------------------------+------------------------+
|664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 |Proroga dell'esenzione |
|agosto 2020, n. 104, convertito, con |dagli oneri |
|modificazioni, dalla legge 13 ottobre |previdenziali e |
|2020, n. 126, sono apportate le seguenti |assistenziali per le |
|modificazioni: |imprese non iscritte al |
|a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 |registro internazionale,|
|dicembre 2020» sono sostituite dalle |che svolgono attivita' |
|seguenti: «e fino al 30 aprile 2021» |di cabotaggio e |
|b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di |attivita' di servizio |
|euro per l'anno 2021» sono sostituite |per le piattaforme |
|dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per |petrolifere |
|l'anno 2021». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|665. All'articolo 89, comma 1, del |Rifinanziamento del |
|decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |Fondo destinato a |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|compensare la riduzione |
|13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: |dei ricavi tariffari |
|«di 50 milioni di euro per l'anno 2020» |relativi ai passeggeri |
|sono inserite le seguenti: «e di 20 |trasportati per le navi |
|milioni di euro per l'anno 2021». |iscritte nel registro |
| |nazionale |
+------------------------------------------+------------------------+
|666. In considerazione dei danni subiti |Istituzione di un Fondo |
|dall'intero settore dei terminal portuali |a sostegno dei |
|asserviti allo sbarco e imbarco di persone|concessionari di aree |
|a causa dell'insorgenza dell'epidemia di |portuali e del demanio |
|COVID-19 e al fine di salvaguardare i |marittimo per la |
|livelli occupazionali e la competitivita' |riduzione dei ricavi per|
|e l'efficienza del settore del trasporto |decremento passeggeri |
|marittimo e del comparto crocieristico dei|sbarcati e imbarcati |
|terminal portuali, e' istituito presso il | |
|Ministero delle infrastrutture e dei | |
|trasporti un fondo con una dotazione | |
|iniziale di 20 milioni di euro per l'anno | |
|2021, destinato a compensare la riduzione | |
|dei ricavi conseguente al decremento di | |
|passeggeri sbarcati e imbarcati nel | |
|periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 | |
|dicembre 2020 rispetto alla media dei | |
|ricavi registrata nel medesimo periodo del| |
|precedente biennio. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|667. Con decreto del Ministro delle |Istituzione di un Fondo |
|infrastrutture e dei trasporti, di |a sostegno dei |
|concerto con il Ministro dell'economia e |concessionari di aree |
|delle finanze, da adottare entro trenta |portuali e del demanio |
|giorni dalla data di entrata in vigore |marittimo per la |
|della presente legge, sono stabiliti i |riduzione dei ricavi per|
|criteri e le modalita' per il |decremento passeggeri |
|riconoscimento della compensazione di cui |sbarcati e imbarcati |
|al comma 666 del presente articolo alle | |
|imprese titolari di concessioni demaniali | |
|di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28| |
|gennaio 1994, n. 84, nonche' all'articolo | |
|36 del codice della navigazione. Tali | |
|criteri, al fine di evitare | |
|sovracompensazioni, sono definiti anche | |
|tenendo conto dei costi cessanti, dei | |
|minori costi di esercizio derivanti dagli | |
|ammortizzatori sociali applicati in | |
|conseguenza dell'emergenza epidemiologica | |
|da COVID-19 e dei costi aggiuntivi | |
|sostenuti in conseguenza della medesima | |
|emergenza. Sono esclusi gli importi | |
|recuperabili da assicurazione, | |
|contenzioso, arbitrato o altra fonte per | |
|il ristoro del medesimo danno. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|668. L'efficacia delle disposizioni di cui|Autorizzazione della |
|ai commi 666 e 667 del presente articolo |Commissione europea ai |
|e' subordinata all'autorizzazione della |sensi dell'articolo 108,|
|Commissione europea ai sensi dell'articolo|paragrafo 3, del |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul |Trattato sul |
|funzionamento dell'Unione europea. |funzionamento |
| |dell'Unione europea. |
+------------------------------------------+------------------------+
|669. Al fine di garantire la continuita' |Finanziamento per la |
|territoriale dell'area dello Stretto di |riqualificazione del |
|Messina, e' autorizzata la spesa di 4 |porto di Reggio Calabria|
|milioni di euro per l'anno 2021, di 5 | |
|milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 | |
|milioni di euro per l'anno 2023 per | |
|interventi di riqualificazione del porto | |
|di Reggio Calabria volti ad assicurare la | |
|mobilita' dei passeggeri e ad agevolare i | |
|collegamenti con il porto di Messina. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|670. Al comma 18 dell'articolo 1 del |Proroga delle |
|decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, |concessioni demaniali |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|relative alla pesca e |
|26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le|all'acquacoltura |
|seguenti modificazioni: | |
|a) dopo le parole: «del presente decreto» | |
|sono inserite le seguenti: «, nonche' | |
|esclusivamente quelle ad uso pesca ed | |
|acquacoltura, rilasciate successivamente a| |
|tale data a seguito di una procedura | |
|amministrativa attivata prima del 31 | |
|dicembre 2009,» | |
|b) le parole: «31 dicembre 2015» sono | |
|sostituite dalle seguenti: «31 dicembre | |
|2018». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni |Autorizzazione di spesa |
|di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di |per sostenere le imprese|
|sostenere le imprese detentrici e |operanti nel trasporto |
|noleggiatrici di carri ferroviari merci, |ferroviario di merci |
|nonche' gli spedizionieri e gli operatori | |
|del trasporto multimodale limitatamente | |
|all'attivita' relativa ai trasporti | |
|ferroviari, per gli effetti economici | |
|subiti direttamente imputabili | |
|all'emergenza epidemiologica da COVID-19 | |
|registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 | |
|dicembre 2020 in relazione alle attivita' | |
|effettuate nel territorio nazionale. A | |
|tale fine, le imprese di cui al primo | |
|periodo provvedono a rendicontare, entro | |
|il 15 marzo 2021, gli effetti economici | |
|subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre| |
|2020, secondo le modalita' definite con | |
|decreto del Ministro delle infrastrutture | |
|e dei trasporti, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze, da| |
|adottare entro il 28 febbraio 2021. Le | |
|risorse di cui al primo periodo sono | |
|assegnate alle imprese beneficiarie con | |
|decreto del Ministro delle infrastrutture | |
|e dei trasporti da adottare entro il 30 | |
|aprile 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|672. Per le finalita' di cui all'articolo |Rifinanziamento del c.d.|
|1, comma 647, della legge 28 dicembre |"marebonus" |
|2015, n. 208, fermo restando quanto | |
|previsto dall'articolo 1, comma 110, della| |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' | |
|autorizzata la spesa di ulteriori 25 | |
|milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 | |
|milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|dal 2023 al 2026. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|673. Per le finalita' di cui all'articolo |Rifinanziamento del c.d.|
|1, comma 648, della legge 28 dicembre |"ferrobonus" |
|2015, n. 208, fermo restando quanto | |
|previsto dall'articolo 1, comma 111, della| |
|legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' | |
|autorizzata la spesa di ulteriori 25 | |
|milioni di euro per l'anno 2021, di 19 | |
|milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 | |
|milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|dal 2023 al 2026. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|674. L'efficacia delle autorizzazioni di |Autorizzazione della |
|spesa di cui ai commi 672 e 673 del |Commissione europea ai |
|presente articolo e' subordinata alla |sensi dell'articolo 108,|
|dichiarazione di compatibilita' da parte |paragrafo 3, del |
|della Commissione europea ai sensi |Trattato sul |
|dell'articolo 108, paragrafo 3, del |funzionamento |
|Trattato sul funzionamento dell'Unione |dell'Unione europea. |
|europea. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|675. Al fine di sostenere le imprese che |Autorizzazioni di spesa |
|effettuano servizi di trasporto |a sostegno del settore |
|ferroviario di passeggeri e di merci non |ferroviario per i |
|soggetti a obblighi di servizio pubblico |servizi ferroviari a |
|per gli effetti economici subiti |mercato di passeggeri e |
|direttamente imputabili all'emergenza |merci non soggetti a |
|epidemiologica da COVID-19, registrati dal|obblighi di servizio |
|1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e' |pubblico |
|autorizzata la spesa di 30 milioni di euro| |
|per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|676. Le imprese di cui al comma 675 del |Modalita' di |
|presente articolo procedono a rendicontare|rendicontazione |
|entro il 31 luglio 2021 gli effetti | |
|economici di cui al medesimo comma 675, | |
|secondo le modalita' definite con il | |
|decreto del Ministro delle infrastrutture | |
|e dei trasporti di cui al comma 4 | |
|dell'articolo 214 del decreto-legge 19 | |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,| |
|n. 77. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|677. Le risorse complessivamente stanziate|Assegnazione delle |
|di cui al comma 675 sono assegnate alle |risorse |
|imprese beneficiarie con decreto del | |
|Ministro delle infrastrutture e dei | |
|trasporti, di concerto con il Ministro | |
|dell'economia e delle finanze, da adottare| |
|entro il 31 ottobre 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|678. L'erogazione delle risorse assegnate |Autorizzazione della |
|ai sensi del comma 677 del presente |Commissione europea ai |
|articolo e' subordinata alla dichiarazione|sensi dell'articolo 108,|
|di compatibilita' da parte della |paragrafo 3, del |
|Commissione europea ai sensi dell'articolo|Trattato sul |
|108, paragrafo 3, del Trattato sul |funzionamento |
|funzionamento dell'Unione europea. |dell'Unione europea. |
+------------------------------------------+------------------------+
|679. Allo scopo di sostenere la ripresa |Assegnazione delle |
|del traffico ferroviario e' autorizzata la|risorse a Rete |
|spesa di 20 milioni di euro per l'anno |ferroviaria italiana Spa|
|2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno |e riduzione del canone |
|degli anni dal 2022 al 2034 a favore di |per l'utilizzo |
|Rete ferroviaria italiana Spa. Lo |dell'infrastruttura |
|stanziamento di cui al primo periodo del |ferroviaria |
|presente comma e' dedotto da Rete | |
|ferroviaria italiana Spa dai costi netti | |
|totali afferenti ai servizi del pacchetto | |
|minimo di accesso al fine di disporre, dal| |
|1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro | |
|il limite massimo dello stanziamento di | |
|cui al medesimo primo periodo, una | |
|riduzione del canone per l'utilizzo | |
|dell'infrastruttura ferroviaria fino al | |
|100 per cento della quota eccedente la | |
|copertura del costo direttamente legato | |
|alla prestazione del servizio ferroviario | |
|di cui all'articolo 17, comma 4, del | |
|decreto legislativo 15 luglio 2015, n. | |
|112, per i servizi ferroviari passeggeri | |
|non sottoposti a obbligo di servizio | |
|pubblico e per i servizi ferroviari merci.| |
|Il canone per l'utilizzo | |
|dell'infrastruttura su cui applicare la | |
|riduzione di cui al secondo periodo del | |
|presente comma e' determinato sulla base | |
|delle vigenti misure di regolazione | |
|definite dall'Autorita' di regolazione dei| |
|trasporti di cui all'articolo 37 del | |
|decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | |
|convertito, con modificazioni, dalla legge| |
|22 dicembre 2011, n. 214. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|680. Eventuali risorse residue, |Compensazione delle |
|nell'ambito di quelle di cui al comma 679,|risorse residue ed |
|conseguenti anche a riduzioni dei volumi |assegnazione al gestore |
|di traffico rispetto a quelli previsti dal|dell'infrastruttura |
|piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al |ferroviaria nazionale |
|periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e | |
|il 30 aprile 2021, sono destinate a | |
|compensare il gestore dell'infrastruttura | |
|ferroviaria nazionale delle minori entrate| |
|derivanti dal gettito del canone per | |
|l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria| |
|nel medesimo periodo. Entro il 30 | |
|settembre 2021, Rete ferroviaria italiana | |
|Spa trasmette al Ministero delle | |
|infrastrutture e dei trasporti e | |
|all'Autorita' di regolazione dei trasporti| |
|una rendicontazione sull'attuazione del | |
|comma 679 e del presente comma. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|681. All'articolo 1, comma 1, della legge |Reintroduzione del |
|14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i|parere parlamentare sui |
|contratti di programma» sono inserite le |contratti di servizio |
|seguenti: «e i contratti di servizio». |ferroviario stipulati |
| |con societa' del gruppo |
| |Ferrovie dello Stato |
+------------------------------------------+------------------------+
|682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del |Abrogazione della |
|decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, |disposizione che |
|convertito, con modificazioni, dalla legge|sopprime il parere |
|29 novembre 2007, n. 222, e' abrogato. |parlamentare. |
+------------------------------------------+------------------------+
|683. Previa sottoscrizione di apposito |Conferimento alle |
|accordo di programma tra lo Stato, le |Regioni Veneto e Friuli |
|regioni e le province autonome |Venezia Giulia delle |
|interessate, sono attribuiti alla regione |funzioni relative ai |
|autonoma Friuli Venezia Giulia, in |servizi ferroviari |
|attuazione di quanto previsto all'articolo|interregionali indivisi |
|9, comma 7, del decreto legislativo 1° | |
|aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di | |
|trasporto ferroviario passeggeri | |
|interregionale indivisi attualmente svolti| |
|sulle direttrici Trieste-Venezia e | |
|Trieste-Udine-Venezia e alla regione | |
|Veneto le funzioni e i compiti di | |
|programmazione e di amministrazione dei | |
|servizi ferroviari interregionali indivisi| |
|attualmente svolti sulla direttrice | |
|Bologna-Brennero. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione|Sottoscrizione contratti|
|Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia |di servizio |
|procedono all'affidamento dei servizi di | |
|cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei| |
|relativi contratti di servizio, che | |
|costituiscono a tutti gli effetti servizi | |
|di interesse regionale. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|685. Per l'effettuazione dei servizi |Assegnazione delle |
|ferroviari interregionali sono assegnati |risorse alle regioni per|
|11.212.210 euro annui alla regione Veneto |l'effettuazione dei |
|e 22.633.652 euro annui alla regione |servizi interregionali |
|Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla |ferroviari |
|data effettiva di cessazione | |
|dell'esercizio delle funzioni da parte del| |
|Ministero delle infrastrutture e dei | |
|trasporti, ai sensi del comma 687. A tale | |
|fine, le risorse disponibili nello stato | |
|di previsione della spesa del Ministero | |
|dell'economia e delle finanze sono | |
|integrate di 3.906.278 euro annui a | |
|decorrere dall'anno 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|686. Dalla data di decorrenza |Ripartizione delle |
|dell'affidamento dei servizi di cui al |risorse assegnate per il|
|comma 683 del presente articolo, le |rinnovo del materiale |
|risorse del fondo per il finanziamento |rotabile ferroviario |
|degli investimenti e lo sviluppo | |
|infrastrutturale del Paese di cui | |
|all'articolo 1, comma 140, della legge 11 | |
|dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, | |
|comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, | |
|n. 205, gia' stanziate per interventi di | |
|rinnovo del materiale rotabile | |
|ferroviario, sono assegnate alla regione | |
|Veneto per 11.042.500 euro per l'anno | |
|2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, | |
|21.875.000 euro per l'anno 2023, | |
|22.649.375 euro per l'anno 2024 e | |
|4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla | |
|regione Friuli Venezia Giulia per | |
|14.197.500 euro per l'anno 2021, | |
|20.390.625 euro per l'anno 2022, | |
|28.125.000 euro per l'anno 2023, | |
|29.120.625 euro per l'anno 2024 e | |
|5.625.000 euro per l'anno 2025. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|687. II Ministero delle infrastrutture e |Continuita' del servizio|
|dei trasporti, al fine di garantire la |fino all'affidamento |
|continuita' del servizio, provvede ad |alle regioni interessate|
|assicurare la continuita' dei collegamenti| |
|interregionali di cui al comma 683, nel | |
|limite delle risorse destinate allo scopo,| |
|fino all'affidamento dei servizi di cui al| |
|comma 684 e comunque non oltre il 31 | |
|dicembre 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|688. Al fine di garantire un completo ed |Tariffe sociali e |
|efficace sistema di collegamenti aerei da |determinazione costi |
|e per la Sicilia, che consenta di ridurre |insularita' della |
|i disagi derivanti dalla condizione di |Regione Siciliana |
|insularita', e di assicurare la | |
|continuita' del diritto alla mobilita', ai| |
|sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, | |
|lettera a), del Trattato sul funzionamento| |
|dell'Unione europea, nonche' di mitigare | |
|gli effetti economici derivanti | |
|dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,| |
|il contributo previsto dall'articolo 1, | |
|commi 124 e 125, della legge 27 dicembre | |
|2019, n. 160, e' riconosciuto per ogni | |
|biglietto aereo acquistato da e per | |
|Palermo e Catania fino al 31 dicembre | |
|2022, nel limite delle risorse | |
|disponibili. A tale fine e' autorizzata la| |
|spesa di 25 milioni di euro per ciascuno | |
|degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in | |
|quanto compatibili, le disposizioni del | |
|decreto del Ministro delle infrastrutture | |
|e dei trasporti di cui al comma 126 | |
|dell'articolo 1 della citata legge n. 160 | |
|del 2019. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|689. Per le medesime finalita' di cui al |Requisito per il |
|comma 688 del presente articolo, |riconoscimento del |
|all'articolo 1, comma 125, della legge 27 |beneficio |
|dicembre 2019, n. 160, sono apportate le | |
|seguenti modificazioni: | |
|a) alla lettera c), le parole: «non | |
|superiore a 20.000 euro» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «non superiore a 25.000 | |
|euro» | |
|b) alla lettera d), le parole: «non | |
|superiore a 20.000 euro» sono sostituite | |
|dalle seguenti: «non superiore a 25.000 | |
|euro». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|690. Entro il 30 giugno 2021, in |Attribuzione alla |
|attuazione del principio di leale |commissione paritetica |
|collaborazione, la Commissione paritetica |per l'attuazione dello |
|per l'attuazione dello statuto della |statuto della Regione |
|Regione siciliana, avvalendosi degli studi|Siciliana del compito di|
|e delle analisi di amministrazioni ed enti|quantificare i costi |
|statali e di quelli elaborati dalla |derivanti dalla |
|medesima Regione, elabora stime economiche|condizione di |
|e finanziarie sulla condizione di |insularita' |
|insularita' della medesima Regione. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|691. Il contributo di cui all'articolo 1, |Estensione fruibilita' |
|comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, |bonus per l'acquisto di |
|n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 20 |motoveicoli elettrici e |
|milioni di euro per ciascuno degli anni |ibridi e rifinanziamento|
|2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 |del relativo Fondo |
|milioni di euro per ciascuno degli anni | |
|2024, 2025 e 2026, alle medesime | |
|condizioni previste dal citato comma 1057,| |
|anche per gli acquisti di cui al medesimo | |
|comma effettuati negli anni dal 2021 al | |
|2026. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|692. Al fine di riconoscere l'erogazione |Rifinanziamento del |
|del buono mobilita' per il rimborso degli |Programma sperimentale |
|acquisti dei beni e servizi di cui |buono mobilita' |
|all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, | |
|del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,| |
|convertito, con modificazioni, dalla legge| |
|12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4| |
|maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo | |
|denominato «Programma sperimentale buono | |
|mobilita'», di cui all'articolo 2, comma | |
|1, primo periodo, del citato decreto-legge| |
|n. 111 del 2019, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge n. 141 del | |
|2019, e' incrementato di 100 milioni di | |
|euro per l'anno 2021. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|693. Alle medesime finalita' di cui al |Finalizzazione delle |
|comma 692 del presente articolo sono |risorse derivanti dal |
|destinate le risorse derivanti dal mancato|mancato o parziale |
|o parziale utilizzo, alla data del 5 |utilizzo dei buoni |
|dicembre 2020, dei buoni mobilita' erogati|mobilita' gia' erogati |
|ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo | |
|periodo, del decreto- legge 14 ottobre | |
|2019, n. 111, convertito, con | |
|modificazioni, dalla legge 12 dicembre | |
|2019, n. 141. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|694. Alla conclusione delle procedure di |Destinazione delle |
|assegnazione delle risorse di cui ai commi|risorse residue |
|692 e 693 del presente articolo, le |all'erogazione del buono|
|eventuali disponibilita' sono destinate, |mobilita' previsto in |
|per l'anno 2021, alla finalita' di cui |caso di rottamazione di |
|all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, |un'autovettura o |
|del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,|motociclo inquinanti nei|
|convertito, con modificazioni, dalla legge|comuni oggetto di |
|12 dicembre 2019, n. 141. |procedure di infrazione |
| |europea per la qualita' |
| |dell'aria |
+------------------------------------------+------------------------+
|695. All'onere derivante dal comma 692 del|Copertura finanziaria |
|presente articolo, pari a 100 milioni di |per l'attuazione della |
|euro per l'anno 2021, si provvede mediante|misura |
|utilizzo delle risorse gia' iscritte a | |
|legislazione vigente sui capitoli dello | |
|stato di previsione del Ministero | |
|dell'ambiente e della tutela del | |
|territorio e del mare per l'esercizio | |
|finanziario 2021, finanziati con quota | |
|parte dei proventi delle aste delle quote | |
|di emissione di CO2 di cui all'articolo 19| |
|del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. | |
|30 | |
+------------------------------------------+------------------------+
|696. Al comma 4 dell'articolo 93 del |Immatricolazione dei |
|codice della strada, di cui al decreto |veicoli di interesse |
|legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono |storico e |
|aggiunti, in fine, i seguenti periodi: |collezionistico (Targhe |
|«L'immatricolazione dei veicoli di |veicoli storici) |
|interesse storico e collezionistico e' | |
|effettuata su presentazione di un titolo | |
|di proprieta' e di un certificato | |
|attestante le caratteristiche tecniche | |
|rilasciato dalla casa costruttrice o da | |
|uno degli enti o delle associazioni | |
|abilitati indicati dall'articolo 60. In | |
|caso di nuova immatricolazione di veicoli | |
|che sono gia' stati precedentemente | |
|iscritti al Pubblico registro | |
|automobilistico e cancellati d'ufficio o | |
|su richiesta di un precedente | |
|proprietario, ad esclusione dei veicoli | |
|che risultano demoliti ai sensi della | |
|normativa vigente in materia di contributi| |
|statali alla rottamazione, il richiedente | |
|ha facolta' di ottenere le targhe e il | |
|libretto di circolazione della prima | |
|iscrizione al Pubblico registro | |
|automobilistico, ovvero di ottenere una | |
|targa del periodo storico di costruzione o| |
|di circolazione del veicolo, in entrambi i| |
|casi conformi alla grafica originale, | |
|purche' la sigla alfa-numerica prescelta | |
|non sia gia' presente nel sistema | |
|meccanografico del Centro elaborazione | |
|dati della Motorizzazione civile e | |
|riferita a un altro veicolo ancora | |
|circolante, indipendentemente dalla | |
|difformita' di grafica e di formato di | |
|tali documenti rispetto a quelli attuali | |
|rispondenti allo standardeuropeo. Tale | |
|facolta' e' concessa anche | |
|retroattivamente per i veicoli che sono | |
|stati negli anni reimmatricolati o | |
|ritargati, purche' in regola con il | |
|pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio | |
|della targa e del libretto di circolazione| |
|della prima iscrizione al Pubblico | |
|registro automobilistico, nonche' il | |
|rilascio di una targa del periodo storico | |
|di costruzione o di circolazione del | |
|veicolo sono soggetti al pagamento di un | |
|contributo, il cui importo e i cui criteri| |
|e modalita' di versamento sono stabiliti | |
|con decreto dirigenziale del Ministero | |
|delle infrastrutture e dei trasporti. I | |
|proventi derivanti dal contributo di cui | |
|al periodo precedente concorrono al | |
|raggiungimento degli obiettivi di finanza | |
|pubblica». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|697. Al fine di raggiungere gli obiettivi |Obbligo per i |
|di decarbonizzazione nell'ambito dei |concessionari |
|trasporti e facilitare la diffusione della|autostradali di dotare |
|mobilita' elettrica non solo nell'ambito |la propria rete di punti|
|urbano, i concessionari autostradali |di ricarica elettrica di|
|provvedono a dotare le tratte di propria |potenza elevata per gli |
|competenza di punti di ricarica di potenza|autoveicoli |
|elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma | |
|1, lettera e), numero 2), del decreto | |
|legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, | |
|garantendo che le infrastrutture messe a | |
|disposizione consentano agli utilizzatori | |
|tempi di attesa per l'accesso al servizio | |
|non superiori a quelli offerti agli | |
|utilizzatori di veicoli a combustione | |
|interna. I concessionari autostradali, | |
|entro sessanta giorni dalla data di | |
|entrata in vigore della presente legge, | |
|provvedono a pubblicare le caratteristiche| |
|tecniche minime delle soluzioni per la | |
|ricarica di veicoli elettrici da | |
|installare sulle tratte di propria | |
|competenza e, nel caso in cui entro | |
|centottanta giorni non provvedano a | |
|dotarsi di un numero adeguato di punti di | |
|ricarica, consentono a chiunque ne faccia | |
|richiesta di candidarsi all'installazione | |
|delle suddette infrastrutture all'interno | |
|delle tratte di propria competenza. In | |
|tali casi il concessionario e' tenuto a | |
|pubblicare, entro trenta giorni dalla | |
|ricezione della richiesta, una | |
|manifestazione di interesse volta a | |
|selezionare l'operatore sulla base delle | |
|caratteristiche tecniche della soluzione | |
|proposta, delle condizioni commerciali che| |
|valorizzino l'efficienza, la qualita' e la| |
|varieta' dei servizi nonche' dei modelli | |
|contrattuali idonei ad assicurare la | |
|competitivita' dell'offerta in termini di | |
|qualita' e disponibilita' dei servizi. | |
+------------------------------------------+------------------------+
|698. Al fine di promuovere nuovi sistemi |Introduzione credito |
|di mobilita' sostenibile, attraverso la |d'imposta per l'acquisto|
|definizione di processi di ottimizzazione |di cargo bike e cargo |
|della logistica in ambito urbano, alle |bike a pedalata |
|microimprese e piccole imprese, di cui |assistita da parte delle|
|alla raccomandazione 2003/361/CE della |microimprese e delle |
|Commissione, del 6 maggio 2003, che |piccole imprese di |
|svolgono attivita' di trasporto merci |trasporto merci urbano |
|urbano di ultimo miglio, nel limite | |
|massimo complessivo di 2 milioni di euro | |
|per l'anno 2021, e' riconosciuto un | |
|credito d'imposta annuo nella misura | |
|massima del 30 per cento delle spese | |
|sostenute e documentate per l'acquisto di | |
|cargo bike e cargo bike a pedalata | |
|assistita fino ad un importo massimo | |
|annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa| |
|beneficiaria. Con decreto del Ministro | |
|dell'ambiente e della tutela del | |
|territorio e del mare, di concerto con il | |
|Ministro delle infrastrutture e dei | |
|trasporti e del Ministro dell'economia e | |
|delle finanze, da emanare entro sessanta | |
|giorni dalla data di entrata in vigore | |
|della presente legge, sono definiti i | |
|criteri e le modalita' di applicazione e | |
|fruizione del credito d'imposta di cui al | |
|presente comma, anche con riguardo | |
|all'ammontare del credito d'imposta | |
|spettante. Al fine di incentivare l'uso di| |
|cargo bike a pedalata assistita nel | |
|trasporto merci urbano, all'articolo 50, | |
|comma 1, del codice della strada, di cui | |
|al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. | |
|285, e' aggiunto, in fine, il seguente | |
|periodo: «I velocipedi a pedalata | |
|assistita possono essere dotati di un | |
|pulsante che permetta di attivare il | |
|motore anche a pedali fermi, purche' con | |
|questa modalita' il veicolo non superi i 6| |
|km/h.». | |
+------------------------------------------+------------------------+
|699. L'efficacia delle disposizioni di cui|Autorizzazione della |
|al comma 698 e' subordinata |Commissione europea ai |
|all'autorizzazione della Commissione |sensi dell'articolo 108,|
|europea ai sensi dell'articolo 108, |paragrafo 3, del |
|paragrafo 3, del Trattato sul |Trattato sul |
|funzionamento dell'Unione europea. |funzionamento |
| |dell'Unione europea |
+------------------------------------------+------------------------+
|700. Al fine di fare fronte ai danni |Autorizzazione di spesa |
|causati dagli eventi alluvionali |per gli eventi |
|verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i|alluvionali avvenuti nel|
|quali e' stato dichiarato lo stato di |2019 e nel 2020 con |
|emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma|istituzione di apposito |
|1, del codice della protezione civile, di |Fondo |
|cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,| |
|n. 1, e' autorizzata la spesa di 100 | |
|milioni di euro per l'anno 2021, da | |
|destinare alla realizzazione degli | |
|interventi urgenti e alla ricognizione dei| |
|fabbisogni previsti dall'articolo 25, | |
|comma 2, lettere d) ed e), del citato | |
|codice, di cui al decreto legislativo n. 1| |
|del 2018. A tale fine, nello stato di | |
|previsione del Ministero dell'economia e | |
|delle finanze, e' istituito, per l'anno | |
|2021, un apposito fondo da trasferire alla| |
|Presidenza del Consiglio dei ministri - | |
|Dipartimento della protezione civile. Alla| |
|ripartizione delle risorse del fondo di | |
|cui al secondo periodo si provvede con | |
|ordinanza del Capo del Dipartimento della | |
|protezione civile, di concerto con il | |
|Ministro dell'economia e delle finanze. | |
+------------------------------------------+------------------------+