+------------------------------------------+------------------------+ |601. Per il ristoro ai comuni delle minori|Incremento del Fondo di | |entrate derivanti dal comma 599 del |ristoro ai comuni per le| |presente articolo, il fondo di cui |minori entrate derivanti| |all'articolo 177, comma 2, del |dalle agevolazioni IMU | |decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |connesse alla pandemia. | |convertito, con modificazioni, dalla legge| | |17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di | | |79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla| | |ripartizione dell'incremento di cui al | | |primo periodo si provvede con uno o piu' | | |decreti del Ministro dell'interno, di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, previa intesa in sede di | | |Conferenza Stato-citta' ed autonomie | | |locali, da adottare entro sessanta giorni | | |dalla data di entrata in vigore della | | |presente legge, tenuto conto degli | | |effettivi incassi dell'anno 2019. | | +------------------------------------------+------------------------+ |602. All'articolo 28, comma 5, ultimo |Estensione del credito | |periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,|d'imposta per i canoni | |n. 34, convertito, con modificazioni, |di locazione degli | |dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le|immobili a uso non | |parole: «imprese turistico-ricettive» sono|abitativo alle agenzie | |inserite le seguenti: «, le agenzie di |di viaggio e ai tour | |viaggio e i tour operator» e le parole: |operator. | |«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle | | |seguenti: «30 aprile 2021». | | +------------------------------------------+------------------------+ |603. All'articolo 182, comma 1, del |Rifinanziamento del | |decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |Fondo per sostenere le | |convertito, con modificazioni, dalla legge|agenzie di viaggio, i | |17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: |tour operator, le guide,| |«nonche'» sono inserite le seguenti: «le |gli accompagnatori | |imprese turistico-ricettive,» e dopo le |turistici e le imprese | |parole: «per l'anno 2020» sono inserite le|di trasporto di persone | |seguenti: «e di 100 milioni di euro per |in aree urbane e | |l'anno 2021». |suburbane | +------------------------------------------+------------------------+ |604. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento | |all'articolo 79, comma 3, del |dell'autorizzazione di | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |spesa del credito di | |convertito, con modificazioni, dalla legge|imposta per la | |13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata |riqualificazione e il | |di 20 milioni di euro per l'anno 2021. |miglioramento delle | | |strutture ricettive | | |turistico-alberghiere | | |per l'anno 2021 | +------------------------------------------+------------------------+ |605. Al fine di valorizzare e promuovere |Istituzione di un Fondo | |il territorio italiano, nello stato di |per l'organizzazione di | |previsione del Ministero dell'economia e |gare sportive atletiche,| |delle finanze e' istituito un fondo con |ciclistiche e | |una dotazione di 500.000 euro per ciascuno|automobilistiche di | |degli anni 2021, 2022 e 2023, da |rilievo internazionale | |trasferire successivamente al bilancio |che si svolgano sul | |della Presidenza del Consiglio dei |territorio di almeno due| |ministri, da destinare all'erogazione di |regioni | |contributi a favore delle regioni e della | | |province autonome di Trento e di Bolzano | | |per l'organizzazione di gare sportive | | |atletiche, ciclistiche e automobilistiche | | |di rilievo internazionale che si svolgano | | |nel territorio di almeno due regioni. | | +------------------------------------------+------------------------+ |606. Il Ministro per le politiche |Criteri di riparto delle| |giovanili e lo sport, con proprio decreto,|risorse del fondo | |definisce le modalita' di riparto delle | | |risorse del fondo di cui al comma 605. | | +------------------------------------------+------------------------+ |607. Per le finalita' di cui al comma 605 |Rilascio | |del presente articolo, all'articolo 9, |dell'autorizzazione per | |comma 1, del codice della strada, di cui |lo svolgimento delle | |al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. |competizioni sportive da| |285, dopo il terzo periodo e' inserito il |parte della regione in | |seguente: «Per le gare atletiche, |cui parte la | |ciclistiche e quelle con animali o con |manifestazione | |veicoli a trazione animale che interessano| | |il territorio di piu' regioni, | | |l'autorizzazione e' rilasciata dalla | | |regione o dalla provincia autonoma del | | |luogo di partenza, d'intesa con le altre | | |regioni interessate, che devono rilasciare| | |il nulla osta entro il termine di venti | | |giorni antecedenti alla data di | | |effettuazione della gara». | | +------------------------------------------+------------------------+ |608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo |Rifinanziamento e | |57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, |proroga fino al 2022 del| |n. 50, convertito, con modificazioni, |credito d'imposta per | |dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' |gli investimenti | |inserito il seguente: |pubblicitari | |«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il | | |credito d'imposta di cui al comma 1 e' | | |concesso, ai medesimi soggetti ivi | | |previsti, nella misura unica del 50 per | | |cento del valore degli investimenti | | |pubblicitari effettuati sui giornali | | |quotidiani e periodici, anche in formato | | |digitale, entro il limite massimo di 50 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni | | |2021 e 2022. Alla copertura del relativo | | |onere si provvede mediante corrispondente | | |riduzione delle risorse del Fondo per il | | |pluralismo e l'innovazione | | |dell'informazione, di cui all'articolo 1 | | |della legge 26 ottobre 2016, n. 198, | | |nell'ambito della quota spettante alla | | |Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai | | |fini della concessione del credito | | |d'imposta si applicano le disposizioni del| | |comma 1-ter del presente articolo e del | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente del Consiglio dei ministri 16 | | |maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di | | |cui al presente comma, il Fondo per il | | |pluralismo e l'innovazione | | |dell'informazione, di cui al citato | | |articolo 1 della legge n. 198 del 2016, e'| | |incrementato di 50 milioni di euro per | | |ciascuno degli anni 2021 e 2022». | | +------------------------------------------+------------------------+ |609. Per gli anni 2021 e 2022, agli |Rifinanziamento e | |esercenti attivita' commerciali che |proroga fino al 2022 del| |operano esclusivamente nel settore della |credito d'imposta per le| |vendita al dettaglio di giornali, riviste |edicole e altri | |e periodici e alle imprese di |rivenditori al dettaglio| |distribuzione della stampa che |di quotidiani, riviste e| |riforniscono giornali quotidiani o |periodici (c.d. tax | |periodici a rivendite situate nei comuni |credit per le edicole) | |con popolazione inferiore a 5.000 abitanti| | |e nei comuni con un solo punto vendita e' | | |riconosciuto il credito d'imposta di cui | | |all'articolo 1, commi da 806 a 809, della | | |legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle | | |condizioni e con le modalita' ivi | | |previste, nel limite massimo di spesa di | | |15 milioni di euro per ciascuno degli anni| | |2021 e 2022. Alla copertura dell'onere | | |derivante dall'attuazione del presente | | |comma si provvede mediante corrispondente | | |riduzione delle risorse del Fondo per il | | |pluralismo e l'innovazione | | |dell'informazione, di cui all'articolo 1 | | |della legge 26 ottobre 2016, n. 198, | | |nell'ambito della quota delle risorse del | | |Fondo destinata agli interventi di | | |competenza della Presidenza del Consiglio | | |dei ministri. Per le predette finalita' il| | |suddetto Fondo e' incrementato di 15 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni | | |2021 e 2022. Le risorse destinate al | | |riconoscimento del credito d'imposta di | | |cui al presente comma sono iscritte nel | | |pertinente capitolo dello stato di | | |previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze e sono trasferite nella | | |contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia | | |delle entrate - fondi di bilancio» per le | | |necessarie regolazioni contabili. | | +------------------------------------------+------------------------+ |610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito |Rifinanziamento e | |d'imposta per i servizi digitali di cui |proroga fino al 2022 del| |all'articolo 190 del decreto-legge 19 |credito d'imposta per le| |maggio 2020, n. 34, convertito, con |testate edite in formato| |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|digitale. | |n. 77, e' riconosciuto, alle condizioni e | | |con le modalita' ivi previste, entro il | | |limite massimo di 10 milioni di euro per | | |ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli | | |oneri derivanti dall'attuazione del | | |presente comma, pari a 10 milioni di euro | | |per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si | | |provvede a valere sul Fondo per il | | |pluralismo e l'innovazione | | |dell'informazione, di cui all'articolo 1 | | |della legge 26 ottobre 2016, n. 198, | | |nell'ambito della quota destinata agli | | |interventi di competenza della Presidenza | | |del Consiglio dei ministri. Per le | | |predette finalita' il suddetto Fondo e' | | |incrementato di 10 milioni di euro per | | |ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le | | |risorse destinate al riconoscimento del | | |credito d'imposta di cui al presente comma| | |sono iscritte nel pertinente capitolo | | |dello stato di previsione del Ministero | | |dell'economia e delle finanze e sono | | |trasferite nella contabilita' speciale n. | | |1778 «Agenzia delle entrate - fondi di | | |bilancio» per le necessarie regolazioni | | |contabili. | | +------------------------------------------+------------------------+ |611. Al comma 357 dell'articolo 1 della |Riconoscimento della | |legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le |possibilita' di | |parole: «quotidiani» sono inserite le |utilizzare la c.d. Card | |seguenti: «e periodici». |cultura da parte dei | | |giovani che compiono 18 | | |anni nel 2020 e nel 2021| | |anche per l'acquisto di | | |abbonamenti a periodici | +------------------------------------------+------------------------+ |612. Al fine di sostenere l'accesso delle |Istituzione bonus | |famiglie a basso reddito ai servizi |aggiuntivo per | |informativi, in via sperimentale per gli |l'acquisto di | |anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con |abbonamenti a | |un valore dell'indicatore della situazione|quotidiani, riviste o | |economica equivalente inferiore a 20.000 |periodici, anche in | |euro che beneficiano del voucher per |formato digitale a | |l'acquisizione dei servizi di connessione |beneficio di nuclei | |alla rete internet in banda ultra larga e |familiari meno abbienti | |dei relativi dispositivi elettronici, ai |che gia' beneficiano del| |sensi del decreto del Ministro dello |voucher per | |sviluppo economico 7 agosto 2020, |l'acquisizione dei | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243|servizi di connessione | |del 1° ottobre 2020, e' riconosciuto un |alla rete internet in | |contributo aggiuntivo, dell'importo |banda ultra larga | |massimo di 100 euro, sotto forma di sconto| | |sul prezzo di vendita di abbonamenti a | | |quotidiani, riviste o periodici, anche in | | |formato digitale, entro il limite massimo | | |di 25 milioni di euro per ciascuno degli | | |anni 2021 e 2022. Il contributo e' | | |utilizzabile per acquisti effettuati on | | |line ovvero presso gli esercenti attivita'| | |commerciali che operano esclusivamente nel| | |settore della vendita al dettaglio di | | |giornali, riviste e periodici, secondo le | | |modalita' operative stabilite ai sensi del| | |comma 613. | | +------------------------------------------+------------------------+ |613. Ai fini dell'erogazione del |Definizione delle | |contributo di cui al comma 612 del |modalita' di erogazione | |presente articolo si applicano, per quanto|del beneficio | |compatibili, le disposizioni del decreto | | |del Ministro dello sviluppo economico 7 | | |agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con | | |decreto del Presidente del Consiglio dei | | |ministri o del Sottosegretario di Stato | | |con delega all'informazione e | | |all'editoria, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze e con il | | |Ministro dello sviluppo economico, sentito| | |il Ministro per l'innovazione tecnologica | | |e la digitalizzazione, da adottare entro | | |trenta giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente legge, sono | | |stabilite le disposizioni di attuazione | | |del comma 612. | | +------------------------------------------+------------------------+ |614. Allo scopo di favorire il rinnovo o |Introduzione contributo | |la sostituzione del parco degli apparecchi|(c.d. Bonus TV 4.0) per | |televisivi non idonei alla ricezione dei |l'acquisto di apparecchi| |programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e|televisivi e il | |di favorire il corretto smaltimento degli |contestuale smaltimento | |apparecchi obsoleti, attraverso il |degli apparecchi | |riciclo, ai fini di tutela ambientale e di|obsoleti | |promozione dell'economia circolare, di | | |apparecchiature elettriche ed elettroniche| | |ai sensi del decreto legislativo 14 marzo | | |2014, n. 49, il contributo di cui | | |all'articolo 1, comma 1039, lettera c), | | |della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' | | |esteso all'acquisto e allo smaltimento di | | |apparecchiature di ricezione televisiva. | | |Per l'esercizio finanziario 2021 le | | |risorse di cui all'articolo 1, comma 1039,| | |lettera c), della legge 27 dicembre 2017, | | |n. 205, sono incrementate per un importo | | |di 100 milioni di euro che costituisce | | |limite di spesa. | | +------------------------------------------+------------------------+ |615. Con decreto del Ministro dello |Definizione delle | |sviluppo economico, di concerto con il |modalita' operative e | |Ministro dell'economia e delle finanze, da|delle procedure per | |adottare entro quarantacinque giorni dalla|l'attuazione degli | |data di entrata in vigore della presente |interventi616 | |legge, sono individuate le modalita' | | |operative e le procedure per l'attuazione | | |delle disposizioni dell'articolo 1, comma | | |1039, lettera c), della legge 27 dicembre | | |2017, n. 205, come integrato dal comma 614| | |del presente articolo. Su proposta del | | |Ministro dello sviluppo economico, il | | |Ministro dell'economia e delle finanze, | | |con proprio decreto, rimodula la | | |ripartizione delle risorse da attribuire | | |alle finalita' di cui alla citata lettera | | |c) del comma 1039, come integrato dal | | |comma 614 del presente articolo, | | |apportando le occorrenti variazioni di | | |bilancio. | | +------------------------------------------+------------------------+ |616. Al fine di semplificare le procedure |Introduzione di un nuovo| |contabili di assegnazione delle risorse, |meccanismo di | |tenendo conto dello stabile incremento |assegnazione delle | |delle entrate versate a titolo di canone |risorse provenienti dal | |di abbonamento alle radioaudizioni ai |versamento del canone di| |sensi degli articoli 1 e 3 del regio |abbonamento alla | |decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, |televisione | |convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. | | |880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le | | |predette entrate sono destinate: | | |a) quanto a 110 milioni di euro annui, al | | |Fondo per il pluralismo e l'innovazione | | |dell'informazione istituito nello stato di| | |previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze, quale quota di cui | | |all'articolo 1, comma 2, lettera c), della| | |legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel | | |predetto Fondo confluiscono, altresi', le | | |risorse iscritte nello stato di previsione| | |del Ministero dello sviluppo economico | | |relative ai contributi in favore delle | | |emittenti radiofoniche e televisive in | | |ambito locale | | |b) per la restante quota, alla societa' | | |RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme | | |restando le somme delle entrate del canone| | |di abbonamento gia' destinate dalla | | |legislazione vigente a specifiche | | |finalita', sulla base dei dati del | | |rendiconto del pertinente capitolo | | |dell'entrata del bilancio dello Stato | | |dell'anno precedente a quello di | | |accredito. | | +------------------------------------------+------------------------+ |617. Le somme di cui al comma 616, lettere|Le somme non impegnate | |a) e b), non impegnate in ciascun |in ciascun esercizio | |esercizio possono essere impegnate |possono esserlo in | |nell'esercizio successivo. |quello successivo | +------------------------------------------+------------------------+ |618. Il Ministro dell'economia e delle |Occorrenti variazioni di| |finanze e' autorizzato ad apportare, con |bilancio anche in conto | |propri decreti, le occorrenti variazioni |dei residui | |di bilancio, anche nel conto dei residui. | | +------------------------------------------+------------------------+ |619. A decorrere dal 1° gennaio 2021: |Coordinamento delle | |a) il comma 292 dell'articolo 1 della |nuove previsioni sulla | |legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' |destinazione delle | |abrogato. Conseguentemente, il comma 4 |entrate derivanti dal | |dell'articolo 21 del decreto-legge 24 |versamento del canone | |aprile 2014, n. 66, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,| | |n. 89, riacquista efficacia nel testo | | |vigente prima della data di entrata in | | |vigore della citata legge n. 190 del 2014 | | |b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 | | |della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono| | |abrogati | | |c) al comma 163 dell'articolo 1 della | | |legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:| | |«del Fondo di cui alla lettera b) del | | |comma 160» sono sostituite dalle seguenti:| | |«del Fondo per il pluralismo e | | |l'innovazione dell'informazione istituito | | |nello stato di previsione del Ministero | | |dell'economia e delle finanze». | | +------------------------------------------+------------------------+ |620. All'articolo 239, comma 2, del |Trasferimento alle | |decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, |amministrazioni | |convertito, con modificazioni, dalla legge|pubbliche in tutto o in | |17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in |parte delle risorse del | |fine, il seguente periodo: «Con i predetti|Fondo per l'innovazione | |decreti, le risorse di cui al comma 1 |tecnologica e la | |possono essere trasferite, in tutto o in |digitalizzazione per i | |parte, anche alle pubbliche |progetti di | |amministrazioni e ai soggetti di cui |trasformazione digitale | |all'articolo 2, comma 2, lettera a), del | | |codice dell'amministrazione digitale, di | | |cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, | | |n. 82, per la realizzazione di progetti di| | |trasformazione digitale coerenti con le | | |finalita' di cui al comma 1». | | +------------------------------------------+------------------------+ |621. Per l'anno 2021, le attivita' dirette|Piattaforma per il | |a garantire lo sviluppo, l'implementazione|tracciamento dei | |e il funzionamento della piattaforma di |contatti per l'emergenza| |cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 |epidemiologica da | |aprile 2020, n. 28, convertito, con |Covid-19. | |modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,| | |n. 70, sono realizzate dalla competente | | |struttura per l'innovazione tecnologica e | | |la digitalizzazione della Presidenza del | | |Consiglio dei ministri. | | +------------------------------------------+------------------------+ |622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 |Riconoscimento di una | |dell'articolo 24 del decreto-legge 16 |indennita' di | |luglio 2020, n. 76, convertito, con |architettura e di | |modificazioni, dalla legge 11 settembre |gestione operativa del | |2020, n. 120, considerate le iniziative e |sistema ai gestori del | |le attivita' di singole pubbliche |sistema pubblico per la | |amministrazioni che comportano un |gestione dell'identita' | |incremento significativo del numero medio |digitale di cittadini e | |di accessi al secondo al sistema pubblico |imprese (SPID) | |per la gestione dell'identita' digitale di| | |cittadini e imprese (SPID), per assicurare| | |la sostenibilita' tecnica ed economica | | |dello SPID, in deroga a quanto previsto | | |dal comma 2-decies dell'articolo 64 del | | |codice dell'amministrazione digitale, di | | |cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, | | |n. 82, e' corrisposta ai gestori | | |dell'identita' digitale un'indennita' di | | |architettura e di gestione operativa del | | |sistema nel limite massimo di spesa di 1 | | |milione di euro per l'anno 2021. A tal | | |fine e' istituito nello stato di | | |previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze un apposito Fondo da | | |trasferire al bilancio autonomo della | | |Presidenza del Consiglio dei ministri, con| | |una dotazione di 1 milione di euro per | | |l'anno 2021. Con decreto del Presidente | | |del Consiglio dei ministri, o del Ministro| | |delegato per l'innovazione tecnologica e | | |la digitalizzazione, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze, | | |sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, | | |da adottare entro trenta giorni dalla data| | |di entrata in vigore della presente legge,| | |sono previste misure di compensazione, nel| | |limite di spesa indicato, al fine di | | |assicurare ai gestori gli importi dovuti a| | |valere su eventuali risparmi di spesa resi| | |disponibili per gli anni successivi; sono,| | |altresi', previsti i criteri di | | |attribuzione dell'indennita' ai gestori | | |dell'identita' digitale basati su principi| | |di proporzionalita' rispetto al numero di | | |identita' digitali gestite da ciascuno dei| | |gestori e i criteri di comunicazione, a | | |scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia| | |digitale da parte delle singole pubbliche | | |amministrazioni del numero di accessi | | |annui ai servizi tramite il sistema di | | |identita' digitale. | | +------------------------------------------+------------------------+ |623. Al fine di ridurre il fenomeno del |Concessione a famiglie a| |divario digitale e favorire la fruizione |basso reddito di un | |della didattica a distanza ai soggetti |dispositivo mobile in | |appartenenti a nuclei familiari con un |comodato gratuito dotato| |reddito ISEE non superiore a 20.000 euro |di connettivita' | |annui, con almeno uno dei componenti |internet per un anno | |iscritti a un ciclo di istruzione |(c.d. Kit | |scolastico o universitario non titolari di|digitalizzazione) ovvero| |un contratto di connessione internet o di |di un bonus di valore | |un contratto di telefonia mobile, che si |equivalente da | |dotino del sistema pubblico di identita' |utilizzare per le stesse| |digitale (SPID), e' concesso in comodato |finalita' | |gratuito un dispositivo elettronico dotato| | |di connettivita' per un anno o un bonus di| | |equivalente valore da utilizzare per le | | |medesime finalita'. | | +------------------------------------------+------------------------+ |624. Il beneficio di cui al comma 623 e' |Criteri per la | |concesso ad un solo soggetto per nucleo |concessione della misura| |familiare e nel limite complessivo massimo| | |di spesa di 20 milioni di euro per l'anno | | |2021. A tal fine nello stato di previsione| | |del Ministero dell'economia e delle | | |finanze e' istituito un apposito fondo con| | |una dotazione di 20 milioni di euro per | | |l'anno 2021, da trasferire successivamente| | |al bilancio autonomo della Presidenza del | | |Consiglio dei ministri, Dipartimento per | | |la trasformazione digitale. | | +------------------------------------------+------------------------+ |625. Con decreto del Presidente del |Definizione delle | |Consiglio dei ministri o del Ministro |modalita' di accesso al | |delegato per l'innovazione tecnologica e |beneficio | |la digitalizzazione, entro sessanta giorni| | |dalla data di entrata in vigore della | | |presente legge, sono definite le modalita'| | |di accesso al beneficio di cui al comma | | |623. | | +------------------------------------------+------------------------+ |626. E' autorizzata la spesa di 2 milioni |Autorizzazione di spesa | |di euro per l'anno 2021 per realizzare |per la partecipazione | |iniziative, coordinate dal Dipartimento |dell'Italia alla | |per le politiche europee della Presidenza |Conferenza sul futuro | |del Consiglio dei ministri, di concerto |dell'Europa | |con il Ministero degli affari esteri e | | |della cooperazione internazionale, volte a| | |dare concreta attuazione alla | | |partecipazione dell'Italia alla Conferenza| | |sul futuro dell'Europa. | | +------------------------------------------+------------------------+ |627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. |Modifiche al regime | |34, convertito, con modificazioni, dalla |temporaneo aiuti di | |legge 17 luglio 2020, n. 77, sono |Stato che Regioni, | |apportate le seguenti modificazioni: |Province autonome, altri| |a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono |enti territoriali e | |aggiunti i seguenti: |Camere di commercio | |«7-bis. Gli aiuti concessi in base a |hanno la facolta' di | |regimi approvati ai sensi del presente |adottare per sostenere | |articolo e rimborsati prima del 30 giugno |l'economia nell'attuale | |2021 non sono presi in considerazione |emergenza del COVID-19 | |quando si verifica che il massimale | | |applicabile non e' superato. | | |7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma | | |di agevolazioni fiscali, la passivita' | | |fiscale in relazione alla quale e' | | |concessa l'agevolazione deve essere sorta | | |entro il 30 giugno 2021 o entro la | | |successiva data fissata dalla Commissione | | |europea in sede di eventuale modifica | | |della comunicazione della Commissione | | |europea C (2020) 1863 final "Quadro | | |temporaneo per le misure di aiuto di Stato| | |a sostegno dell'economia nell'attuale | | |emergenza del COVID-19", pubblicata nella | | |Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C | | |091I del 20 marzo 2020» | | |b) dopo l'articolo 60 e' inserito il | | |seguente: | | |«Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di | | |sostegno a costi fissi non coperti) - 1. | | |Le regioni, le province autonome, anche | | |promuovendo eventuali azioni di | | |coordinamento in sede di Conferenza delle | | |regioni e delle province autonome, gli | | |altri enti territoriali e le camere di | | |commercio, industria, artigianato e | | |agricoltura possono adottare misure di | | |aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai | | |sensi della sezione 3.12 della | | |comunicazione della Commissione europea C | | |(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per | | |le misure di aiuto di Stato a sostegno | | |dell'economia nell'attuale emergenza del | | |COVID-19", pubblicata nella Gazzetta | | |Ufficiale dell'Unione europea C 091I del | | |20 marzo 2020, e successive modifiche e | | |integrazioni, nei limiti e alle condizioni| | |di cui alla medesima comunicazione e al | | |presente articolo. | | |2. Gli aiuti per contribuire ai costi | | |fissi non coperti di cui al presente | | |articolo sono concessi purche' risultino | | |soddisfatte le seguenti condizioni: | | |a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno | | |2021 e copre costi fissi non coperti | | |sostenuti nel periodo compreso tra il 1° | | |marzo 2020 e il 30 giugno 2021 | | |b) l'aiuto e' concesso nel quadro di un | | |regime a favore di imprese che subiscono, | | |durante il periodo ammissibile di cui alla| | |lettera a), un calo del fatturato di | | |almeno il 30 per cento rispetto allo | | |stesso periodo del 2019. Il periodo di | | |riferimento e' un periodo del 2019, | | |indipendentemente dal fatto che il periodo| | |ammissibile ricada nell'anno 2020 o | | |nell'anno 2021. | | |3. Ai fini del presente articolo, per | | |costi fissi si intendono quelli sostenuti | | |indipendentemente dal livello di | | |produzione; per costi variabili si | | |intendono quelli sostenuti in funzione del| | |livello di produzione; per costi fissi non| | |coperti si intendono i costi fissi | | |sostenuti dalle imprese durante il periodo| | |ammissibile di cui al comma 2, lettera a),| | |che non sono coperti dai ricavi dello | | |stesso periodo considerati al netto dei | | |costi variabili e che non sono coperti da | | |altre fonti quali assicurazioni, eventuali| | |altri aiuti di Stato e altre misure di | | |sostegno. Ai fini del presente comma, le | | |perdite risultanti dal conto economico | | |durante il periodo ammissibile sono | | |considerate costi fissi non coperti. Le | | |svalutazioni sono escluse dal calcolo | | |delle perdite ai sensi del presente comma.| | |L'intensita' di aiuto non puo' superare il| | |70 per cento dei costi fissi non coperti. | | |Per le microimprese e le piccole imprese, | | |ai sensi dell'allegato I del regolamento | | |(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17| | |giugno 2014, l'intensita' di aiuto non | | |puo' superare il 90 per cento dei costi | | |fissi non coperti." | | |4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del | | |presente articolo possono essere concessi | | |provvisoriamente sulla base delle perdite | | |previste, mentre l'importo definitivo | | |dell'aiuto e' determinato dopo che le | | |perdite sono state realizzate, sulla base | | |di conti certificati o, con un'adeguata | | |giustificazione fornita dallo Stato membro| | |alla Commissione, sulla base di conti | | |fiscali. La parte di aiuto che risulta | | |erogata in eccedenza rispetto all'importo | | |definitivo dell'aiuto stesso deve essere | | |restituita. | | |5. In ogni caso, l'importo complessivo | | |dell'aiuto non puo' superare i 3 milioni | | |di euro per impresa. L'aiuto puo' essere | | |concesso sotto forma di sovvenzioni | | |dirette, garanzie e prestiti, a condizione| | |che il valore nominale totale di tali | | |misure rimanga al di sotto del massimale | | |di 3 milioni di euro per impresa; tutti i | | |valori utilizzati sono al lordo di | | |qualsiasi imposta o altro onere." | | |6. Gli aiuti concessi per contribuire ai | | |costi fissi non coperti di cui al presente| | |articolo non sono cumulabili con altri | | |aiuti per gli stessi costi ammissibili. | | |7. La concessione degli aiuti di cui al | | |presente articolo e' subordinata | | |all'adozione della decisione di | | |compatibilita' da parte della Commissione | | |europea, ai sensi dell'articolo 108 del | | |Trattato sul funzionamento dell'Unione | | |europea» | | |c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, | | |alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64,| | |comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque | | |ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:| | |«da 54 a 60-bis» | | |d) all'articolo 61, comma 2, le parole: | | |«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle | | |seguenti: «30 giugno 2021 o entro la | | |successiva data fissata dalla Commissione | | |europea in sede di eventuale modifica | | |della comunicazione della Commissione | | |europea C (2020) 1863 final "Quadro | | |temporaneo per le misure di aiuto di Stato| | |a sostegno dell'economia nell'attuale | | |emergenza del COVID-19", pubblicata nella | | |Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C | | |091I del 20 marzo 2020». | | +------------------------------------------+------------------------+ |628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), |Abrogazione dell'imposta| |della legge 14 giugno 1990, n. 158, |regionale sulla benzina | |l'articolo 17 del decreto legislativo 21 |per autotrazione (IRBA) | |dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma|e conseguente | |13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, | | |l'articolo 1, comma 154, della legge 23 | | |dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, | | |commi 670, lettera a), e 671, della legge | | |27 dicembre 2006, n. 296, recanti | | |disposizioni in materia di imposta | | |regionale sulla benzina per autotrazione, | | |sono abrogati. Sono fatti salvi gli | | |effetti delle obbligazioni tributarie gia'| | |insorte. | | +------------------------------------------+------------------------+ |629. Le regioni a statuto ordinario |Adeguamento normativa | |provvedono ad adeguare la propria |regionale | |normativa alle disposizioni del comma 628.| | +------------------------------------------+------------------------+ |630. Ai fini del ristoro delle minori |Istituzione di un Fondo | |entrate delle regioni interessate e' |per il ristoro delle | |istituito un fondo presso il Ministero |minori entrate delle | |dell'economia e delle finanze, con una |regioni interessate | |dotazione di 79,14 milioni di euro annui a| | |decorrere dall'anno 2021, da ripartire con| | |decreto del Ministro dell'economia e delle| | |finanze, previa intesa in sede di | | |Conferenza permanente per i rapporti tra | | |lo Stato, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano. | | +------------------------------------------+------------------------+ |631. All'articolo 27, comma 3, del decreto|Allineamento del | |del Presidente della Repubblica 29 |trattamento fiscale dei | |settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in |dividendi e delle | |fine, il seguente periodo: «La ritenuta di|plusvalenze conseguiti | |cui al primo periodo non si applica sugli |da OICR di diritto | |utili corrisposti a organismi di |estero, istituiti in | |investimento collettivo del risparmio |Stati membri dell'Unione| |(OICR) di diritto estero conformi alla |europea o in Stati | |direttiva 2009/65/CE del Parlamento |aderenti all'Accordo | |europeo e del Consiglio, del 13 luglio |sullo spazio economico | |2009, e a OICR, non conformi alla citata |europeo che consentono | |direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia |un adeguato scambio di | |soggetto a forme di vigilanza nel Paese |informazioni, a quello | |estero nel quale e' istituito ai sensi |dei dividendi e delle | |della direttiva 2011/61/UE del Parlamento |plusvalenze realizzati | |europeo e del Consiglio, dell'8 giugno |da OICR istituiti in | |2011, istituiti negli Stati membri |Italia | |dell'Unione europea e negli Stati aderenti| | |all'Accordo sullo spazio economico europeo| | |che consentono un adeguato scambio di | | |informazioni». | | +------------------------------------------+------------------------+ |632. La disposizione di cui al comma 631 |Applicazione della | |si applica agli utili percepiti a |misura | |decorrere dalla data di entrata in vigore | | |della presente legge. | | +------------------------------------------+------------------------+ |633. Non concorrono a formare il reddito |Le plusvalenze e le | |le plusvalenze e le minusvalenze di cui |minusvalenze realizzate | |alla lettera c) del comma 1 dell'articolo |non concorrono alla | |67 del testo unico delle imposte sui |formazione del reddito. | |redditi, di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,| | |realizzate, a decorrere dalla data di | | |entrata in vigore della presente legge, da| | |organismi di investimento collettivo del | | |risparmio (OICR) di diritto estero | | |conformi alla direttiva 2009/65/CE del | | |Parlamento europeo e del Consiglio, del 13| | |luglio 2009, e da OICR, non conformi alla | | |citata direttiva 2009/65/CE, il cui | | |gestore sia soggetto a forme di vigilanza | | |nel Paese estero nel quale e' istituito ai| | |sensi della direttiva 2011/61/UE del | | |Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8| | |giugno 2011, istituiti negli Stati membri | | |dell'Unione europea e negli Stati aderenti| | |all'Accordo sullo spazio economico europeo| | |che consentono un adeguato scambio di | | |informazioni. | | +------------------------------------------+------------------------+ |634. Al fine di provvedere agli oneri per |Copertura finanziaria | |i rimedi risarcitori di cui all'articolo |degli oneri per i | |35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,|risarcimenti derivanti | |conseguenti alla violazione dell'articolo |dalla violazione della | |3 della Convenzione europea per la |Convenzione europea dei | |salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle|diritti umani | |liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4| | |novembre 1950, ratificata ai sensi della | | |legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti| | |di soggetti detenuti o internati, l'onere | | |di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26| | |giugno 2014, n. 92, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,| | |n. 117, e' incrementato di 800.000 euro | | |per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.| | +------------------------------------------+------------------------+ |635. L'autorizzazione di spesa di cui |Incremento | |all'articolo 1, comma 426, della legge 27 |dell'autorizzazione di | |dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di |spesa per il | |1 milione di euro per l'anno 2021. |potenziamento della rete| | |di assistenza alle | | |vittime di reato | +------------------------------------------+------------------------+ |636. Nel quadro della strategia |Partecipazione | |complessiva volta a rafforzare la |dell'Italia a programmi | |stabilita' del sistema monetario e |del Fondo monetario | |finanziario internazionale, la Banca |internazionale e al | |d'Italia e' autorizzata a prorogare fino |Poverty Reduction and | |al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo|Growth Trust | |di prestito multilaterale denominato New | | |Arrangements to Borrow (NAB), di cui | | |all'articolo 2, comma 13, lettera c), del | | |decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge| | |26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo | | |13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 | | |dicembre 2016, n. 244, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 27 febbraio | | |2017, n. 19, e a incrementare l'importo | | |massimo del prestito erogabile fino a | | |13.797,04 milioni di diritti speciali di | | |prelievo. | | +------------------------------------------+------------------------+ |637. Nel quadro della strategia |Stipulazione di un nuovo| |complessiva volta a rafforzare la |accordo di prestito | |stabilita' del sistema monetario e |bilaterale con FMI | |finanziario internazionale e al fine di | | |rinnovare l'accordo di cui all'articolo | | |25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre| | |2011, n. 216, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 24 febbraio | | |2012, n. 14, successivamente modificato | | |dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. | | |244, convertito, con modificazioni, dalla | | |legge 27 febbraio 2017, n.19, la Banca | | |d'Italia e' autorizzata a stipulare con il| | |Fondo monetario internazionale un nuovo | | |accordo di prestito bilaterale, denominato| | |Bilateral Borrowing Agreement, per un | | |ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di | | |euro, con scadenza fissata al 31 dicembre | | |2023, estensibile di un anno fino al 31 | | |dicembre 2024. A decorrere dalla data di | | |acquisto di efficacia del prestito di cui | | |al comma 636 del presente articolo, | | |l'ammontare dell'accordo di prestito | | |bilaterale di cui al presente comma si | | |riduce a 10 miliardi e 115 milioni di | | |euro. | | +------------------------------------------+------------------------+ |638. Nel quadro della strategia di |Concessione di un nuovo | |sostegno ai Paesi piu' poveri e di |prestito garantito dallo| |risposta internazionale alla crisi |Stato a favore di paesi | |pandemica ed economica, fermo restando |piu' poveri | |l'accordo di prestito di cui all'articolo | | |13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 | | |dicembre 2016, n. 244, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 27 febbraio | | |2017, n. 19, la Banca d'Italia e' | | |autorizzata a concedere un nuovo prestito | | |nei limiti di 1 miliardo di diritti | | |speciali di prelievo da erogare a tassi di| | |mercato tramite il Poverty Reduction and | | |Growth Trust, secondo le modalita' | | |concordate tra il Fondo monetario | | |internazionale, il Ministero dell'economia| | |e delle finanze e la Banca d'Italia. | | +------------------------------------------+------------------------+ |639. I rapporti derivanti dagli accordi di|Convenzione Ministero | |prestito di cui ai commi 636 e 637 sono |dell'economia e delle | |regolati mediante convenzione tra il |finanze e la Banca | |Ministero dell'economia e delle finanze e |d'Italia per la | |la Banca d'Italia. |concessione dei prestiti| +------------------------------------------+------------------------+ |640. Sui prestiti autorizzati dai commi |Modalita' operative | |636, 637 e 638 e' accordata la garanzia |della misura | |dello Stato per il rimborso del capitale e| | |per gli interessi maturati e, con | | |riferimento ai prestiti di cui ai commi | | |636 e 637, la predetta garanzia si estende| | |anche a eventuali rischi di cambio su | | |tutte le posizioni di credito derivanti | | |dall'esecuzione dei relativi accordi. | | +------------------------------------------+------------------------+ |641. Agli eventuali oneri derivanti dalle |Copertura degli oneri | |garanzie di cui al comma 640 del presente |per l'attuazione della | |articolo si fa fronte a valere sulle |misura | |risorse previste ai sensi dell'articolo | | |13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 | | |dicembre 2016, n. 244, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 27 febbraio | | |2017, n. 19, nonche' sulle risorse di cui | | |all'articolo 25, comma 6, del | | |decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge| | |24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla| | |contabilita' speciale di cui all'articolo | | |8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre | | |2011, n. 201, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 22 dicembre | | |2011, n. 214, da versare per l'importo | | |eventualmente necessario all'entrata del | | |bilancio dello Stato per la successiva | | |riassegnazione ai pertinenti capitoli | | |dello stato di previsione del Ministero | | |dell'economia e delle finanze. | | +------------------------------------------+------------------------+ |642. Ai fini dell'attuazione del piano di |Autorizzazione di spesa | |azione in ottemperanza alla risoluzione n.|per l'attuazione del | |1325(2000) del Consiglio di sicurezza |Piano d'azione in | |delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle |ottemperanza della | |donne, la pace e la sicurezza, e alle |risoluzione n. 1325 | |risoluzioni seguenti, comprese le azioni |(2000) del Consiglio di | |di promozione, monitoraggio e valutazione |sicurezza delle Nazioni | |dello stesso piano nonche' la formazione |Unite su Donne, pace e | |nel settore della mediazione e della |sicurezza | |prevenzione dei conflitti, e per le | | |conseguenti azioni previste, e' | | |autorizzata la spesa di 1 milione di euro | | |per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.| | +------------------------------------------+------------------------+ |643. Al fine di assicurare il |Incremento del | |riallineamento con gli obiettivi di |finanziamento in favore | |finanziamento concordati a livello |dell'Agenzia italiana | |internazionale per l'aiuto pubblico allo |per la cooperazione allo| |sviluppo, il finanziamento annuale in |sviluppo (AICS) | |favore dell'Agenzia per la cooperazione | | |allo sviluppo previsto dall'articolo 18, | | |comma 2, lettera c), della legge 11 agosto| | |2014, n. 125, e' incrementato di 9 milioni| | |di euro per l'anno 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |644. Al fine di assicurare l'adempimento |Fondi per la | |delle obbligazioni internazionali, sono |partecipazione ad | |disposti i seguenti interventi: |organismi internazionali| |a) il contributo per la partecipazione | | |italiana al bilancio dell'Organizzazione | | |europea per le ricerche astronomiche | | |nell'emisfero australe di cui alla legge | | |10 marzo 1982, n. 127, e' rideterminato in| | |25,5 milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, | | |della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' | | |abrogato | | |b) il contributo al Consiglio d'Europa di | | |cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e' | | |incrementato di 2,2 milioni di euro annui | | |a decorrere dall'anno 2021 | | |c) il contributo al Fondo europeo per la | | |gioventu' di cui alla legge 31 marzo 1980,| | |n. 140, e' incrementato di 182.000 euro | | |annui a decorrere dall'anno 2021 | | |d) il contributo per la partecipazione | | |italiana alla European Peace Facility e' | | |determinato in 55.561.000 euro per l'anno | | |2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, | | |in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in | | |92.000.000 di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2024. | | +------------------------------------------+------------------------+ |645. Al fine di coordinare, attraverso la |Costituzione di un | |costituzione di un apposito tavolo |tavolo istituzionale per| |istituzionale, le iniziative e la |il coordinamento degli | |realizzazione degli interventi e delle |interventi per il | |opere necessari allo svolgimento del |Giubileo 2025 | |Giubileo della Chiesa cattolica previsto | | |per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa | | |di 1 milione di euro per ciascuno degli | | |anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale | | |e' presieduto dal Presidente del Consiglio| | |dei ministri e ne fanno parte il Ministro | | |degli affari esteri e della cooperazione | | |internazionale, il Ministro dell'interno, | | |il Ministro dell'economia e delle finanze,| | |il Ministro delle infrastrutture e dei | | |trasporti, il Ministro per i beni e le | | |attivita' culturali e per il turismo, il | | |presidente della regione Lazio e il | | |sindaco di Roma capitale, che possono | | |delegare la loro partecipazione a propri | | |rappresentanti, nonche' due senatori e due| | |deputati indicati, rispettivamente, dal | | |Presidente del Senato della Repubblica e | | |dal Presidente della Camera dei deputati, | | |sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto| | |tavolo definisce, anche sulla base delle | | |proposte pervenute dalle amministrazioni | | |interessate e delle intese tra la Santa | | |Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi | | |nonche' il piano degli interventi e delle | | |opere necessari, da aggiornare e | | |rimodulare su base almeno semestrale, | | |sentite le competenti Commissioni | | |parlamentari. | | +------------------------------------------+------------------------+ |646. Gli interventi e le opere di cui al |Procedura per la | |comma 645, se realizzati in aree ubicate |realizzazione degli | |almeno parzialmente nel territorio della |interventi | |Santa Sede e almeno parzialmente di | | |proprieta' della stessa, sono subordinati | | |alla definizione consensuale, mediante | | |scambio di note tra la Santa Sede e lo | | |Stato italiano, delle modalita' per la | | |loro attuazione. | | +------------------------------------------+------------------------+ |647. All'articolo 1, comma 587, della |Incremento | |legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono |dell'autorizzazione di | |apportate le seguenti modificazioni: |spesa per la | |a) al primo periodo, le parole «2,5 |partecipazione italiana | |milioni di euro per l'anno 2021» sono |all'Expo Dubai | |sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di| | |euro per l'anno 2021» | | |b) sono aggiunti, in fine, i seguenti | | |periodi: «Alle attivita' all'estero del | | |Commissariato di cui al presente comma si | | |applicano, in quanto compatibili, le | | |disposizioni del regolamento di cui al | | |decreto del Presidente della Repubblica 1°| | |febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e' | | |assistito da un Comitato di monitoraggio, | | |composto da un membro, designato dal | | |Presidente della Corte dei conti, in | | |qualita' di Presidente, e da un componente| | |designato dal Ministro degli affari esteri| | |e della cooperazione internazionale e da | | |un componente designato dal Ministro | | |dell'economia e delle finanze. Ai | | |componenti del Comitato di monitoraggio | | |non spettano compensi, gettoni di | | |presenza, rimborsi spese o altri | | |emolumenti comunque denominati». | | +------------------------------------------+------------------------+ |648. Per lo svolgimento delle votazioni |Autorizzazione di spesa | |per il rinnovo dei Comitati degli italiani|per il rinnovo dei | |all'estero di cui alla legge 23 ottobre |Comitati degli italiani | |2003, n. 286, e del Consiglio generale |all'estero e del | |degli italiani all'estero di cui alla |Consiglio generale degli| |legge 6 novembre 1989, n. 368, nonche' per|italiani all'estero | |introdurre in via sperimentale modalita' | | |di espressione del voto in via digitale | | |per lo svolgimento delle medesime | | |votazioni, e' autorizzata la spesa di 9 | | |milioni di euro per l'anno 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 |Istituzione del fondo | |agosto 2020, n. 104, convertito, con |per le imprese di | |modificazioni, dalla legge 13 ottobre |trasporto di passeggeri | |2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono |mediante autobus non | |sostituiti dai seguenti: |soggetti a obblighi di | |«1. Al fine di sostenere il settore dei |servizio pubblico e | |servizi di trasporto di linea di persone |individuazione delle | |effettuati su strada mediante autobus e |modalita' e criteri di | |non soggetti a obblighi di servizio |erogazione delle risorse| |pubblico, nonche' di mitigare gli effetti | | |negativi derivanti dall'emergenza | | |epidemiologica da COVID-19, e' istituito | | |presso il Ministero delle infrastrutture e| | |dei trasporti un fondo, con una dotazione | | |di 20 milioni di euro per ciascuno degli | | |anni 2020 e 2021, destinato: | | |a) nella misura di 20 milioni di euro per | | |l'anno 2020, a compensare i danni subiti | | |dalle imprese esercenti i servizi di cui | | |all'alinea del presente comma ai sensi e | | |per gli effetti del decreto legislativo 21| | |novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base | | |di autorizzazioni rilasciate dal Ministero| | |delle infrastrutture e dei trasporti ai | | |sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 | | |del Parlamento europeo e del Consiglio, | | |del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di | | |autorizzazioni rilasciate dalle regioni e | | |dagli enti locali ai sensi delle norme | | |regionali di attuazione del decreto | | |legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in | | |ragione dei minori ricavi registrati, in | | |conseguenza delle misure di contenimento e| | |di contrasto all'emergenza da COVID-19, | | |nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 | | |dicembre 2020 rispetto alla media dei | | |ricavi registrati nel medesimo periodo del| | |precedente biennio | | |b) nella misura di 20 milioni di euro per | | |l'anno 2021, al ristoro delle rate di | | |finanziamento o dei canoni di leasing, con| | |scadenza compresa anche per effetto di | | |dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 | | |dicembre 2020 e concernenti gli acquisti | | |effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018,| | |anche mediante contratti di locazione | | |finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica | | |di categoria M2 e M3, da parte di imprese | | |esercenti i servizi di cui all'alinea ai | | |sensi e per gli effetti del decreto | | |legislativo 21 novembre 2005, n. 285, | | |ovvero sulla base di autorizzazioni | | |rilasciate dal Ministero delle | | |infrastrutture e dei trasporti ai sensi | | |del regolamento (CE) n. 1073/2009 del | | |Parlamento europeo e del Consiglio, del 21| | |ottobre 2009, ovvero sulla base di | | |autorizzazioni rilasciate dalle regioni e | | |dagli enti locali ai sensi delle norme | | |regionali di attuazione del decreto | | |legislativo 19 novembre 1997, n. 422. | | |2. Con uno o piu' decreti del Ministro | | |delle infrastrutture e dei trasporti, di | | |concerto con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, da adottare entro trenta | | |giorni dalla data di entrata in vigore | | |della presente disposizione, sono | | |stabiliti i criteri e le modalita' per | | |l'erogazione delle risorse di cui al comma| | |1. Relativamente agli interventi di cui | | |alla lettera a) del comma 1, tali criteri,| | |al fine di evitare sovracompensazioni, | | |sono definiti anche tenendo conto dei | | |costi cessanti, dei minori costi di | | |esercizio derivanti dagli ammortizzatori | | |sociali applicati in conseguenza | | |dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 | | |e dei costi aggiuntivi sostenuti in | | |conseguenza della medesima emergenza. Sono| | |in ogni caso esclusi gli importi | | |recuperabili da assicurazione, | | |contenzioso, arbitrato o altra fonte per | | |il ristoro del medesimo danno». | | +------------------------------------------+------------------------+ |650. All'articolo 1, comma 114, della |Incremento quota | |legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo|destinata a favore delle| |periodo e' sostituito dal seguente: «Una |imprese che svolgono il | |quota pari a 50 milioni di euro delle |servizio di trasporto di| |risorse autorizzate ai sensi del comma 113|passeggeri su strada | |e' destinata al ristoro delle rate di | | |finanziamento o dei canoni di leasing, con| | |scadenza compresa anche per effetto di | | |dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 | | |dicembre 2020, concernenti gli acquisiti | | |di veicoli nuovi di fabbrica di categoria | | |M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del | | |servizio di trasporto di passeggeri su | | |strada ai sensi della legge 11 agosto | | |2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° | | |gennaio 2018 anche mediante contratti di | | |locazione finanziaria. Il contributo di | | |cui al secondo periodo del presente comma | | |e' riconosciuto anche per gli acquisti | | |effettuati senza provvedere alla | | |radiazione per rottamazione dei veicoli a | | |motorizzazione termica prevista dal primo | | |periodo del presente comma». | | +------------------------------------------+------------------------+ |651. All'articolo 1 della legge 30 |Proroga e modifiche | |dicembre 2018, n. 145, sono apportate le |all'incentivo per | |seguenti modificazioni: |l'acquisto di | |a) al comma 1034, le parole: «Entro |autoveicoli a basse | |quindici giorni dalla data di consegna del|emissioni di Co2 e | |veicolo nuovo» sono sostituite dalle |all'imposta | |seguenti: «Entro trenta giorni dalla data |sull'acquisto di | |di consegna del veicolo nuovo» |autoveicoli ad elevate | |b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre |emissioni di Co2 | |2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 | | |dicembre 2020» | | |c) dopo il comma 1042 e' inserito il | | |seguente: | | |«1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021| | |e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento | | |dell'imposta di cui al comma 1042 e' | | |effettuato secondo le classi e gli importi| | |di cui alla seguente tabella: | | |+---------------------+------------------+| | ||CO2 g/km |Imposta (euro) || | |+---------------------+------------------+| | ||191-210 |1.100 || | |+---------------------+------------------+| | ||211-240 |1.600 || | |+---------------------+------------------+| | ||241-290 |2.000 || | |+---------------------+------------------+| | ||Superiore a 290 |2.500 || | |+---------------------+------------------+| | |»; | | |d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al| | |comma 1042», ovunque ricorrono, sono | | |sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 | | |e 1042-bis» | | |e) dopo il comma 1046 e' inserito il | | |seguente: | | |«1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021| | |il numero dei grammi di biossido di | | |carbonio emessi per chilometro dal veicolo| | |per la determinazione del contributo di | | |cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al| | |comma 1042-bis e' quello relativo al ciclo| | |di prova WLTP previsto dal regolamento | | |(UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° | | |giugno 2017, come riportato nel secondo | | |riquadro al punto V.7 della carta di | | |circolazione del veicolo medesimo. Nelle | | |more del passaggio al nuovo ciclo di | | |omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione| | |dei contributi di cui al comma 1031 del | | |presente articolo e al comma 1-bis | | |dell'articolo 44 del decreto-legge 19 | | |maggio 2020, n. 34, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,| | |n. 77, nella carta di circolazione dei | | |veicoli acquistati fino al 31 dicembre | | |2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 | | |fino al 30 giugno 2021, si considera il | | |valore di emissioni di anidride carbonica | | |relativo al ciclo NEDC, secondo quanto | | |stabilito con circolare del Ministero | | |delle infrastrutture e dei trasporti». | | +------------------------------------------+------------------------+ |652. Fermo restando quanto previsto |Contributo statale per | |dall'articolo 1, comma 1031, della legge |l'acquisto di | |30 dicembre 2018, n. 145, alle persone |autoveicoli nuovi (cat. | |fisiche e giuridiche che acquistano in |M1) con emissioni fino a| |Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre |60 g/Km di Co2, sia con | |2021, anche in locazione finanziaria, un |che senza rottamazione | |veicolo nuovo di fabbrica sono |di un altro veicolo. | |riconosciuti i seguenti contributi: | | |a) per l'acquisto di un veicolo con | | |contestuale rottamazione di un veicolo | | |omologato in una classe inferiore ad Euro | | |6 e che sia stato immatricolato prima del | | |1° gennaio 2011, il contributo statale e' | | |parametrato al numero di grammi (g) di | | |anidride carbonica (CO2) emessi per | | |chilometro (km) secondo gli importi di cui| | |alla seguente tabella ed e' riconosciuto a| | |condizione che sia praticato dal venditore| | |uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: | | |+------------------|---------------------+| | ||CO2 (g/km) |Contributo (euro) || | |+------------------|---------------------+| | ||0-20 |2.000 || | |+------------------|---------------------+| | ||21-60 |2.000 || | |+------------------|---------------------+| | |b) per l'acquisto di un veicolo in assenza| | |di rottamazione, il contributo statale e' | | |parametrato al numero di g di CO2emessi | | |per km secondo gli importi di cui alla | | |seguente tabella ed e' riconosciuto a | | |condizione che sia praticato dal venditore| | |uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: | | |+------------------|---------------------+| | ||CO2 (g/km) |Contributo (euro) || | |+------------------|---------------------+| | ||0-20 |1.000 || | |+------------------|---------------------+| | ||21-60 |1.000 || | |+------------------|---------------------+| | +------------------------------------------+------------------------+ |653. I contributi di cui al comma 652 sono|Acquisto in locazione | |riconosciuti per i veicoli di categoria M1|finanziaria | |nuovi di fabbrica aventi un prezzo | | |inferiore a quello previsto dal comma 1031| | |dell'articolo 1 della legge 30 dicembre | | |2018, n. 145. | | +------------------------------------------+------------------------+ |654. Fermo restando quanto previsto |Contributo statale di | |dall'articolo 1, comma 1031, della legge |1500 euro per gli | |30 dicembre 2018, n. 145, alle persone |acquisti di autoveicoli | |fisiche e giuridiche che acquistano in |con emissioni di Co2 | |Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno |superiori a 61 g/Km e | |2021, anche in locazione finanziaria, un |fino a 135 g/KM | |veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto| | |un contributo di euro 1.500 per l'acquisto| | |di un solo veicolo con contestuale | | |rottamazione di un veicolo omologato in | | |una classe inferiore ad Euro 6 e che sia | | |stato immatricolato prima del 1° gennaio | | |2011, qualora il numero di grammi (g) di | | |anidride carbonica (CO2) emessi per | | |chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 | | |e sia praticato dal venditore uno sconto | | |pari ad almeno 2.000 euro | | +------------------------------------------+------------------------+ |655. Il contributo di cui al comma 654 e' |Riconoscimento | |riconosciuto per i veicoli di categoria M1|contributo per gli | |nuovi di fabbrica che siano omologati in |autoveicoli nuovi di | |una classe non inferiore ad Euro 6 di |classe non inferiore ad | |ultima generazione e abbiano un prezzo, |Euro 6 il prezzo | |risultante dal listino prezzi ufficiale |ufficiale del veicolo | |della casa automobilistica produttrice, |sia inferiore a 40.000 | |inferiore a 40.000 euro al netto |euro al netto dell'IVA | |dell'imposta sul valore aggiunto. | | +------------------------------------------+------------------------+ |656. I contributi di cui al comma 652 sono|Contributo cumulabile | |cumulabili con il contributo di cui al |con il c.d. ecobonus per| |comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 |l'acquisto di veicoli | |dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui |elettrici ed ibridi | |l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652| | |e 654 sia subordinato al totale o parziale| | |finanziamento dell'importo, si applicano | | |le disposizioni di cui all'articolo 6 del | | |decreto legislativo 13 agosto 2010, n. | | |141, e l'acquirente puo' in ogni caso | | |estinguere o surrogare il finanziamento | | |stesso in qualsiasi momento e senza | | |penali. | | +------------------------------------------+------------------------+ |657. A chi acquista in Italia, a decorrere|Contributo per | |dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno |l'acquisto di veicoli | |2021, veicoli commerciali di categoria N1 |per il trasporto merci | |nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali |nuovi di categoria N1 | |di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' |(fino a 3,5 tonnellate) | |riconosciuto un contributo differenziato |nonche' di autoveicoli | |in base alla massa totale a terra del |speciali | |veicolo, all'alimentazione e all'eventuale| | |rottamazione di un veicolo della medesima | | |categoria omologato in una classe fino ad | | |Euro 4/IV, secondo la seguente tabella: | | |+------------+---------+---------+-------+| | ||Massa |Veicoli |Ibridi |Altre || | ||totale |esclusi- |alimenta-|tipolo-|| | ||a terra |vamente |zione |gie di || | ||(tonnellate)|elettrici|alterna- |alimen-|| | || | |tiva |tazione|| | |+------------+---------+---------+-------|| | ||0-1,999 | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||Con rotta- |4.000 |2.000 |1.200 || | ||mazione | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||Senza |3.200 |1.200 |800 || | ||rottamazione| | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||2-3,299 | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||Con rotta- |5.600 |2.800 |2.000 || | ||mazione | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||Senza rotta-|4.800 |2.000 |1.200 || | ||mazione | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||3,3-3,5 | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||Con rotta- |8.000 |4.400 |3.200 || | ||mazione | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | ||Senza rotta-|6.400 |2.800 |2.000 || | ||mazione | | | || | |+------------+---------+---------+-------+| | +------------------------------------------+------------------------+ |658. Ai fini dell'attuazione dei commi |Rottamazione degli | |652, 654 e 657 del presente articolo si |autoveicoli | |applicano, in quanto compatibili, le | | |disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, | | |1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 | | |della legge 30 dicembre 2018, n. 145, | | |nonche' le disposizioni di cui al decreto | | |del Ministro dello sviluppo economico 20 | | |marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. | | +------------------------------------------+------------------------+ |659. Per l'erogazione dei contributi di |Rifinanziamento del | |cui ai commi 652, 654 e 657 del presente |fondo e ripartizione | |articolo, il fondo di cui all'articolo 1, |delle risorse per | |comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, |l'erogazione dei | |n. 145, e' rifinanziato nella misura di |contributi relativi | |420 milioni di euro per l'anno 2021 quale |all'acquisto degli | |limite di spesa secondo la seguente |autoveicoli | |ripartizione: | | |a) euro 120 milioni riservati ai | | |contributi aggiuntivi per l'acquisto di | | |autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km| | |CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere | | |a) e b) del comma 652 | | |b) euro 250 milioni riservati ai | | |contributi per l'acquisto di autoveicoli | | |compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di | | |cui al comma 654 | | |c) euro 50 milioni riservati ai contributi| | |per l'acquisto di veicoli commerciali di | | |categoria N1 nuovi di fabbrica o | | |autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi| | |di fabbrica previsti dal comma 657, di cui| | |10 milioni riservati ai veicoli | | |esclusivamente elettrici. | | +------------------------------------------+------------------------+ |660. Per consentire una gestione della |Autorizzazione di spesa | |linea M1 della metropolitana di Brescia |per la gestione della | |improntata ai criteri di efficienza ed |linea M1 della | |economicita', anche al fine di accrescere |metropolitana di | |la qualita' dei servizi erogati, e' |Brescia. | |autorizzata la spesa di 10 milioni di euro| | |annui a decorrere dall'anno 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |661. All'articolo 1, comma 866, primo |Estensione alla | |periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. |riconversione a gas | |208, dopo le parole: «nonche' alla |naturale dei mezzi a | |riqualificazione elettrica» sono inserite |gasolio euro 4 ed euro 5| |le seguenti: «e, nei limiti del 15 per |degli interventi | |cento della dotazione del Fondo, alla |finanziabili dal Fondo | |riconversione a gas naturale dei mezzi a |per il rinnovo dei mezzi| |gasolio euro 4 ed euro 5». |del trasporto pubblico | | |locale | +------------------------------------------+------------------------+ |662. All'articolo 199 del decreto-legge 19|Rifinanziamento delle | |maggio 2020, n. 34, convertito, con |misure volte a | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,|compensare i mancati | |n. 77, sono apportate le seguenti |introiti delle Autorita'| |modificazioni: |di sistema portuale e di| |a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo|alcune imprese di | |le parole: «un fondo con una dotazione di |navigazione marittima | |10 milioni di euro per l'anno 2020» sono | | |aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per| | |l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo | | |le parole: «nel limite di 5 milioni di | | |euro» sono inserite le seguenti: «per | | |l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di | | |euro per l'anno 2021» | | |b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel | | |limite di 5 milioni di euro per l'anno | | |2020» sono inserite le seguenti: «e nel | | |limite di 5 milioni di euro per l'anno | | |2021» e le parole: «nel periodo compreso | | |tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio | | |2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel| | |periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e| | |il 31 dicembre 2020». | | +------------------------------------------+------------------------+ |663. All'articolo 48, comma 6, del |Per le imprese | |decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, |croceristiche iscritte | |convertito, con modificazioni, dalla legge|al registro | |11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 |internazionale, | |dicembre 2020» sono sostituite dalle |sospensione dei limiti | |seguenti: «30 aprile 2021». |per lo svolgimento di | | |attivita' di cabotaggio | | |marittimo | +------------------------------------------+------------------------+ |664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 |Proroga dell'esenzione | |agosto 2020, n. 104, convertito, con |dagli oneri | |modificazioni, dalla legge 13 ottobre |previdenziali e | |2020, n. 126, sono apportate le seguenti |assistenziali per le | |modificazioni: |imprese non iscritte al | |a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 |registro internazionale,| |dicembre 2020» sono sostituite dalle |che svolgono attivita' | |seguenti: «e fino al 30 aprile 2021» |di cabotaggio e | |b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di |attivita' di servizio | |euro per l'anno 2021» sono sostituite |per le piattaforme | |dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per |petrolifere | |l'anno 2021». | | +------------------------------------------+------------------------+ |665. All'articolo 89, comma 1, del |Rifinanziamento del | |decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, |Fondo destinato a | |convertito, con modificazioni, dalla legge|compensare la riduzione | |13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: |dei ricavi tariffari | |«di 50 milioni di euro per l'anno 2020» |relativi ai passeggeri | |sono inserite le seguenti: «e di 20 |trasportati per le navi | |milioni di euro per l'anno 2021». |iscritte nel registro | | |nazionale | +------------------------------------------+------------------------+ |666. In considerazione dei danni subiti |Istituzione di un Fondo | |dall'intero settore dei terminal portuali |a sostegno dei | |asserviti allo sbarco e imbarco di persone|concessionari di aree | |a causa dell'insorgenza dell'epidemia di |portuali e del demanio | |COVID-19 e al fine di salvaguardare i |marittimo per la | |livelli occupazionali e la competitivita' |riduzione dei ricavi per| |e l'efficienza del settore del trasporto |decremento passeggeri | |marittimo e del comparto crocieristico dei|sbarcati e imbarcati | |terminal portuali, e' istituito presso il | | |Ministero delle infrastrutture e dei | | |trasporti un fondo con una dotazione | | |iniziale di 20 milioni di euro per l'anno | | |2021, destinato a compensare la riduzione | | |dei ricavi conseguente al decremento di | | |passeggeri sbarcati e imbarcati nel | | |periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 | | |dicembre 2020 rispetto alla media dei | | |ricavi registrata nel medesimo periodo del| | |precedente biennio. | | +------------------------------------------+------------------------+ |667. Con decreto del Ministro delle |Istituzione di un Fondo | |infrastrutture e dei trasporti, di |a sostegno dei | |concerto con il Ministro dell'economia e |concessionari di aree | |delle finanze, da adottare entro trenta |portuali e del demanio | |giorni dalla data di entrata in vigore |marittimo per la | |della presente legge, sono stabiliti i |riduzione dei ricavi per| |criteri e le modalita' per il |decremento passeggeri | |riconoscimento della compensazione di cui |sbarcati e imbarcati | |al comma 666 del presente articolo alle | | |imprese titolari di concessioni demaniali | | |di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28| | |gennaio 1994, n. 84, nonche' all'articolo | | |36 del codice della navigazione. Tali | | |criteri, al fine di evitare | | |sovracompensazioni, sono definiti anche | | |tenendo conto dei costi cessanti, dei | | |minori costi di esercizio derivanti dagli | | |ammortizzatori sociali applicati in | | |conseguenza dell'emergenza epidemiologica | | |da COVID-19 e dei costi aggiuntivi | | |sostenuti in conseguenza della medesima | | |emergenza. Sono esclusi gli importi | | |recuperabili da assicurazione, | | |contenzioso, arbitrato o altra fonte per | | |il ristoro del medesimo danno. | | +------------------------------------------+------------------------+ |668. L'efficacia delle disposizioni di cui|Autorizzazione della | |ai commi 666 e 667 del presente articolo |Commissione europea ai | |e' subordinata all'autorizzazione della |sensi dell'articolo 108,| |Commissione europea ai sensi dell'articolo|paragrafo 3, del | |108, paragrafo 3, del Trattato sul |Trattato sul | |funzionamento dell'Unione europea. |funzionamento | | |dell'Unione europea. | +------------------------------------------+------------------------+ |669. Al fine di garantire la continuita' |Finanziamento per la | |territoriale dell'area dello Stretto di |riqualificazione del | |Messina, e' autorizzata la spesa di 4 |porto di Reggio Calabria| |milioni di euro per l'anno 2021, di 5 | | |milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 | | |milioni di euro per l'anno 2023 per | | |interventi di riqualificazione del porto | | |di Reggio Calabria volti ad assicurare la | | |mobilita' dei passeggeri e ad agevolare i | | |collegamenti con il porto di Messina. | | +------------------------------------------+------------------------+ |670. Al comma 18 dell'articolo 1 del |Proroga delle | |decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, |concessioni demaniali | |convertito, con modificazioni, dalla legge|relative alla pesca e | |26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le|all'acquacoltura | |seguenti modificazioni: | | |a) dopo le parole: «del presente decreto» | | |sono inserite le seguenti: «, nonche' | | |esclusivamente quelle ad uso pesca ed | | |acquacoltura, rilasciate successivamente a| | |tale data a seguito di una procedura | | |amministrativa attivata prima del 31 | | |dicembre 2009,» | | |b) le parole: «31 dicembre 2015» sono | | |sostituite dalle seguenti: «31 dicembre | | |2018». | | +------------------------------------------+------------------------+ |671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni |Autorizzazione di spesa | |di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di |per sostenere le imprese| |sostenere le imprese detentrici e |operanti nel trasporto | |noleggiatrici di carri ferroviari merci, |ferroviario di merci | |nonche' gli spedizionieri e gli operatori | | |del trasporto multimodale limitatamente | | |all'attivita' relativa ai trasporti | | |ferroviari, per gli effetti economici | | |subiti direttamente imputabili | | |all'emergenza epidemiologica da COVID-19 | | |registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 | | |dicembre 2020 in relazione alle attivita' | | |effettuate nel territorio nazionale. A | | |tale fine, le imprese di cui al primo | | |periodo provvedono a rendicontare, entro | | |il 15 marzo 2021, gli effetti economici | | |subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre| | |2020, secondo le modalita' definite con | | |decreto del Ministro delle infrastrutture | | |e dei trasporti, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze, da| | |adottare entro il 28 febbraio 2021. Le | | |risorse di cui al primo periodo sono | | |assegnate alle imprese beneficiarie con | | |decreto del Ministro delle infrastrutture | | |e dei trasporti da adottare entro il 30 | | |aprile 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |672. Per le finalita' di cui all'articolo |Rifinanziamento del c.d.| |1, comma 647, della legge 28 dicembre |"marebonus" | |2015, n. 208, fermo restando quanto | | |previsto dall'articolo 1, comma 110, della| | |legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' | | |autorizzata la spesa di ulteriori 25 | | |milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 | | |milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni | | |dal 2023 al 2026. | | +------------------------------------------+------------------------+ |673. Per le finalita' di cui all'articolo |Rifinanziamento del c.d.| |1, comma 648, della legge 28 dicembre |"ferrobonus" | |2015, n. 208, fermo restando quanto | | |previsto dall'articolo 1, comma 111, della| | |legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' | | |autorizzata la spesa di ulteriori 25 | | |milioni di euro per l'anno 2021, di 19 | | |milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 | | |milioni di euro per ciascuno degli anni | | |dal 2023 al 2026. | | +------------------------------------------+------------------------+ |674. L'efficacia delle autorizzazioni di |Autorizzazione della | |spesa di cui ai commi 672 e 673 del |Commissione europea ai | |presente articolo e' subordinata alla |sensi dell'articolo 108,| |dichiarazione di compatibilita' da parte |paragrafo 3, del | |della Commissione europea ai sensi |Trattato sul | |dell'articolo 108, paragrafo 3, del |funzionamento | |Trattato sul funzionamento dell'Unione |dell'Unione europea. | |europea. | | +------------------------------------------+------------------------+ |675. Al fine di sostenere le imprese che |Autorizzazioni di spesa | |effettuano servizi di trasporto |a sostegno del settore | |ferroviario di passeggeri e di merci non |ferroviario per i | |soggetti a obblighi di servizio pubblico |servizi ferroviari a | |per gli effetti economici subiti |mercato di passeggeri e | |direttamente imputabili all'emergenza |merci non soggetti a | |epidemiologica da COVID-19, registrati dal|obblighi di servizio | |1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, e' |pubblico | |autorizzata la spesa di 30 milioni di euro| | |per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. | | +------------------------------------------+------------------------+ |676. Le imprese di cui al comma 675 del |Modalita' di | |presente articolo procedono a rendicontare|rendicontazione | |entro il 31 luglio 2021 gli effetti | | |economici di cui al medesimo comma 675, | | |secondo le modalita' definite con il | | |decreto del Ministro delle infrastrutture | | |e dei trasporti di cui al comma 4 | | |dell'articolo 214 del decreto-legge 19 | | |maggio 2020, n. 34, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,| | |n. 77. | | +------------------------------------------+------------------------+ |677. Le risorse complessivamente stanziate|Assegnazione delle | |di cui al comma 675 sono assegnate alle |risorse | |imprese beneficiarie con decreto del | | |Ministro delle infrastrutture e dei | | |trasporti, di concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, da adottare| | |entro il 31 ottobre 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |678. L'erogazione delle risorse assegnate |Autorizzazione della | |ai sensi del comma 677 del presente |Commissione europea ai | |articolo e' subordinata alla dichiarazione|sensi dell'articolo 108,| |di compatibilita' da parte della |paragrafo 3, del | |Commissione europea ai sensi dell'articolo|Trattato sul | |108, paragrafo 3, del Trattato sul |funzionamento | |funzionamento dell'Unione europea. |dell'Unione europea. | +------------------------------------------+------------------------+ |679. Allo scopo di sostenere la ripresa |Assegnazione delle | |del traffico ferroviario e' autorizzata la|risorse a Rete | |spesa di 20 milioni di euro per l'anno |ferroviaria italiana Spa| |2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno |e riduzione del canone | |degli anni dal 2022 al 2034 a favore di |per l'utilizzo | |Rete ferroviaria italiana Spa. Lo |dell'infrastruttura | |stanziamento di cui al primo periodo del |ferroviaria | |presente comma e' dedotto da Rete | | |ferroviaria italiana Spa dai costi netti | | |totali afferenti ai servizi del pacchetto | | |minimo di accesso al fine di disporre, dal| | |1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro | | |il limite massimo dello stanziamento di | | |cui al medesimo primo periodo, una | | |riduzione del canone per l'utilizzo | | |dell'infrastruttura ferroviaria fino al | | |100 per cento della quota eccedente la | | |copertura del costo direttamente legato | | |alla prestazione del servizio ferroviario | | |di cui all'articolo 17, comma 4, del | | |decreto legislativo 15 luglio 2015, n. | | |112, per i servizi ferroviari passeggeri | | |non sottoposti a obbligo di servizio | | |pubblico e per i servizi ferroviari merci.| | |Il canone per l'utilizzo | | |dell'infrastruttura su cui applicare la | | |riduzione di cui al secondo periodo del | | |presente comma e' determinato sulla base | | |delle vigenti misure di regolazione | | |definite dall'Autorita' di regolazione dei| | |trasporti di cui all'articolo 37 del | | |decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | | |convertito, con modificazioni, dalla legge| | |22 dicembre 2011, n. 214. | | +------------------------------------------+------------------------+ |680. Eventuali risorse residue, |Compensazione delle | |nell'ambito di quelle di cui al comma 679,|risorse residue ed | |conseguenti anche a riduzioni dei volumi |assegnazione al gestore | |di traffico rispetto a quelli previsti dal|dell'infrastruttura | |piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al |ferroviaria nazionale | |periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e | | |il 30 aprile 2021, sono destinate a | | |compensare il gestore dell'infrastruttura | | |ferroviaria nazionale delle minori entrate| | |derivanti dal gettito del canone per | | |l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria| | |nel medesimo periodo. Entro il 30 | | |settembre 2021, Rete ferroviaria italiana | | |Spa trasmette al Ministero delle | | |infrastrutture e dei trasporti e | | |all'Autorita' di regolazione dei trasporti| | |una rendicontazione sull'attuazione del | | |comma 679 e del presente comma. | | +------------------------------------------+------------------------+ |681. All'articolo 1, comma 1, della legge |Reintroduzione del | |14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i|parere parlamentare sui | |contratti di programma» sono inserite le |contratti di servizio | |seguenti: «e i contratti di servizio». |ferroviario stipulati | | |con societa' del gruppo | | |Ferrovie dello Stato | +------------------------------------------+------------------------+ |682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del |Abrogazione della | |decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, |disposizione che | |convertito, con modificazioni, dalla legge|sopprime il parere | |29 novembre 2007, n. 222, e' abrogato. |parlamentare. | +------------------------------------------+------------------------+ |683. Previa sottoscrizione di apposito |Conferimento alle | |accordo di programma tra lo Stato, le |Regioni Veneto e Friuli | |regioni e le province autonome |Venezia Giulia delle | |interessate, sono attribuiti alla regione |funzioni relative ai | |autonoma Friuli Venezia Giulia, in |servizi ferroviari | |attuazione di quanto previsto all'articolo|interregionali indivisi | |9, comma 7, del decreto legislativo 1° | | |aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di | | |trasporto ferroviario passeggeri | | |interregionale indivisi attualmente svolti| | |sulle direttrici Trieste-Venezia e | | |Trieste-Udine-Venezia e alla regione | | |Veneto le funzioni e i compiti di | | |programmazione e di amministrazione dei | | |servizi ferroviari interregionali indivisi| | |attualmente svolti sulla direttrice | | |Bologna-Brennero. | | +------------------------------------------+------------------------+ |684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione|Sottoscrizione contratti| |Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia |di servizio | |procedono all'affidamento dei servizi di | | |cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei| | |relativi contratti di servizio, che | | |costituiscono a tutti gli effetti servizi | | |di interesse regionale. | | +------------------------------------------+------------------------+ |685. Per l'effettuazione dei servizi |Assegnazione delle | |ferroviari interregionali sono assegnati |risorse alle regioni per| |11.212.210 euro annui alla regione Veneto |l'effettuazione dei | |e 22.633.652 euro annui alla regione |servizi interregionali | |Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla |ferroviari | |data effettiva di cessazione | | |dell'esercizio delle funzioni da parte del| | |Ministero delle infrastrutture e dei | | |trasporti, ai sensi del comma 687. A tale | | |fine, le risorse disponibili nello stato | | |di previsione della spesa del Ministero | | |dell'economia e delle finanze sono | | |integrate di 3.906.278 euro annui a | | |decorrere dall'anno 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |686. Dalla data di decorrenza |Ripartizione delle | |dell'affidamento dei servizi di cui al |risorse assegnate per il| |comma 683 del presente articolo, le |rinnovo del materiale | |risorse del fondo per il finanziamento |rotabile ferroviario | |degli investimenti e lo sviluppo | | |infrastrutturale del Paese di cui | | |all'articolo 1, comma 140, della legge 11 | | |dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, | | |comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, | | |n. 205, gia' stanziate per interventi di | | |rinnovo del materiale rotabile | | |ferroviario, sono assegnate alla regione | | |Veneto per 11.042.500 euro per l'anno | | |2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, | | |21.875.000 euro per l'anno 2023, | | |22.649.375 euro per l'anno 2024 e | | |4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla | | |regione Friuli Venezia Giulia per | | |14.197.500 euro per l'anno 2021, | | |20.390.625 euro per l'anno 2022, | | |28.125.000 euro per l'anno 2023, | | |29.120.625 euro per l'anno 2024 e | | |5.625.000 euro per l'anno 2025. | | +------------------------------------------+------------------------+ |687. II Ministero delle infrastrutture e |Continuita' del servizio| |dei trasporti, al fine di garantire la |fino all'affidamento | |continuita' del servizio, provvede ad |alle regioni interessate| |assicurare la continuita' dei collegamenti| | |interregionali di cui al comma 683, nel | | |limite delle risorse destinate allo scopo,| | |fino all'affidamento dei servizi di cui al| | |comma 684 e comunque non oltre il 31 | | |dicembre 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |688. Al fine di garantire un completo ed |Tariffe sociali e | |efficace sistema di collegamenti aerei da |determinazione costi | |e per la Sicilia, che consenta di ridurre |insularita' della | |i disagi derivanti dalla condizione di |Regione Siciliana | |insularita', e di assicurare la | | |continuita' del diritto alla mobilita', ai| | |sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, | | |lettera a), del Trattato sul funzionamento| | |dell'Unione europea, nonche' di mitigare | | |gli effetti economici derivanti | | |dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,| | |il contributo previsto dall'articolo 1, | | |commi 124 e 125, della legge 27 dicembre | | |2019, n. 160, e' riconosciuto per ogni | | |biglietto aereo acquistato da e per | | |Palermo e Catania fino al 31 dicembre | | |2022, nel limite delle risorse | | |disponibili. A tale fine e' autorizzata la| | |spesa di 25 milioni di euro per ciascuno | | |degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in | | |quanto compatibili, le disposizioni del | | |decreto del Ministro delle infrastrutture | | |e dei trasporti di cui al comma 126 | | |dell'articolo 1 della citata legge n. 160 | | |del 2019. | | +------------------------------------------+------------------------+ |689. Per le medesime finalita' di cui al |Requisito per il | |comma 688 del presente articolo, |riconoscimento del | |all'articolo 1, comma 125, della legge 27 |beneficio | |dicembre 2019, n. 160, sono apportate le | | |seguenti modificazioni: | | |a) alla lettera c), le parole: «non | | |superiore a 20.000 euro» sono sostituite | | |dalle seguenti: «non superiore a 25.000 | | |euro» | | |b) alla lettera d), le parole: «non | | |superiore a 20.000 euro» sono sostituite | | |dalle seguenti: «non superiore a 25.000 | | |euro». | | +------------------------------------------+------------------------+ |690. Entro il 30 giugno 2021, in |Attribuzione alla | |attuazione del principio di leale |commissione paritetica | |collaborazione, la Commissione paritetica |per l'attuazione dello | |per l'attuazione dello statuto della |statuto della Regione | |Regione siciliana, avvalendosi degli studi|Siciliana del compito di| |e delle analisi di amministrazioni ed enti|quantificare i costi | |statali e di quelli elaborati dalla |derivanti dalla | |medesima Regione, elabora stime economiche|condizione di | |e finanziarie sulla condizione di |insularita' | |insularita' della medesima Regione. | | +------------------------------------------+------------------------+ |691. Il contributo di cui all'articolo 1, |Estensione fruibilita' | |comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, |bonus per l'acquisto di | |n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 20 |motoveicoli elettrici e | |milioni di euro per ciascuno degli anni |ibridi e rifinanziamento| |2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 |del relativo Fondo | |milioni di euro per ciascuno degli anni | | |2024, 2025 e 2026, alle medesime | | |condizioni previste dal citato comma 1057,| | |anche per gli acquisti di cui al medesimo | | |comma effettuati negli anni dal 2021 al | | |2026. | | +------------------------------------------+------------------------+ |692. Al fine di riconoscere l'erogazione |Rifinanziamento del | |del buono mobilita' per il rimborso degli |Programma sperimentale | |acquisti dei beni e servizi di cui |buono mobilita' | |all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, | | |del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,| | |convertito, con modificazioni, dalla legge| | |12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4| | |maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo | | |denominato «Programma sperimentale buono | | |mobilita'», di cui all'articolo 2, comma | | |1, primo periodo, del citato decreto-legge| | |n. 111 del 2019, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge n. 141 del | | |2019, e' incrementato di 100 milioni di | | |euro per l'anno 2021. | | +------------------------------------------+------------------------+ |693. Alle medesime finalita' di cui al |Finalizzazione delle | |comma 692 del presente articolo sono |risorse derivanti dal | |destinate le risorse derivanti dal mancato|mancato o parziale | |o parziale utilizzo, alla data del 5 |utilizzo dei buoni | |dicembre 2020, dei buoni mobilita' erogati|mobilita' gia' erogati | |ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo | | |periodo, del decreto- legge 14 ottobre | | |2019, n. 111, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 12 dicembre | | |2019, n. 141. | | +------------------------------------------+------------------------+ |694. Alla conclusione delle procedure di |Destinazione delle | |assegnazione delle risorse di cui ai commi|risorse residue | |692 e 693 del presente articolo, le |all'erogazione del buono| |eventuali disponibilita' sono destinate, |mobilita' previsto in | |per l'anno 2021, alla finalita' di cui |caso di rottamazione di | |all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, |un'autovettura o | |del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,|motociclo inquinanti nei| |convertito, con modificazioni, dalla legge|comuni oggetto di | |12 dicembre 2019, n. 141. |procedure di infrazione | | |europea per la qualita' | | |dell'aria | +------------------------------------------+------------------------+ |695. All'onere derivante dal comma 692 del|Copertura finanziaria | |presente articolo, pari a 100 milioni di |per l'attuazione della | |euro per l'anno 2021, si provvede mediante|misura | |utilizzo delle risorse gia' iscritte a | | |legislazione vigente sui capitoli dello | | |stato di previsione del Ministero | | |dell'ambiente e della tutela del | | |territorio e del mare per l'esercizio | | |finanziario 2021, finanziati con quota | | |parte dei proventi delle aste delle quote | | |di emissione di CO2 di cui all'articolo 19| | |del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. | | |30 | | +------------------------------------------+------------------------+ |696. Al comma 4 dell'articolo 93 del |Immatricolazione dei | |codice della strada, di cui al decreto |veicoli di interesse | |legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono |storico e | |aggiunti, in fine, i seguenti periodi: |collezionistico (Targhe | |«L'immatricolazione dei veicoli di |veicoli storici) | |interesse storico e collezionistico e' | | |effettuata su presentazione di un titolo | | |di proprieta' e di un certificato | | |attestante le caratteristiche tecniche | | |rilasciato dalla casa costruttrice o da | | |uno degli enti o delle associazioni | | |abilitati indicati dall'articolo 60. In | | |caso di nuova immatricolazione di veicoli | | |che sono gia' stati precedentemente | | |iscritti al Pubblico registro | | |automobilistico e cancellati d'ufficio o | | |su richiesta di un precedente | | |proprietario, ad esclusione dei veicoli | | |che risultano demoliti ai sensi della | | |normativa vigente in materia di contributi| | |statali alla rottamazione, il richiedente | | |ha facolta' di ottenere le targhe e il | | |libretto di circolazione della prima | | |iscrizione al Pubblico registro | | |automobilistico, ovvero di ottenere una | | |targa del periodo storico di costruzione o| | |di circolazione del veicolo, in entrambi i| | |casi conformi alla grafica originale, | | |purche' la sigla alfa-numerica prescelta | | |non sia gia' presente nel sistema | | |meccanografico del Centro elaborazione | | |dati della Motorizzazione civile e | | |riferita a un altro veicolo ancora | | |circolante, indipendentemente dalla | | |difformita' di grafica e di formato di | | |tali documenti rispetto a quelli attuali | | |rispondenti allo standardeuropeo. Tale | | |facolta' e' concessa anche | | |retroattivamente per i veicoli che sono | | |stati negli anni reimmatricolati o | | |ritargati, purche' in regola con il | | |pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio | | |della targa e del libretto di circolazione| | |della prima iscrizione al Pubblico | | |registro automobilistico, nonche' il | | |rilascio di una targa del periodo storico | | |di costruzione o di circolazione del | | |veicolo sono soggetti al pagamento di un | | |contributo, il cui importo e i cui criteri| | |e modalita' di versamento sono stabiliti | | |con decreto dirigenziale del Ministero | | |delle infrastrutture e dei trasporti. I | | |proventi derivanti dal contributo di cui | | |al periodo precedente concorrono al | | |raggiungimento degli obiettivi di finanza | | |pubblica». | | +------------------------------------------+------------------------+ |697. Al fine di raggiungere gli obiettivi |Obbligo per i | |di decarbonizzazione nell'ambito dei |concessionari | |trasporti e facilitare la diffusione della|autostradali di dotare | |mobilita' elettrica non solo nell'ambito |la propria rete di punti| |urbano, i concessionari autostradali |di ricarica elettrica di| |provvedono a dotare le tratte di propria |potenza elevata per gli | |competenza di punti di ricarica di potenza|autoveicoli | |elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma | | |1, lettera e), numero 2), del decreto | | |legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, | | |garantendo che le infrastrutture messe a | | |disposizione consentano agli utilizzatori | | |tempi di attesa per l'accesso al servizio | | |non superiori a quelli offerti agli | | |utilizzatori di veicoli a combustione | | |interna. I concessionari autostradali, | | |entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente legge, | | |provvedono a pubblicare le caratteristiche| | |tecniche minime delle soluzioni per la | | |ricarica di veicoli elettrici da | | |installare sulle tratte di propria | | |competenza e, nel caso in cui entro | | |centottanta giorni non provvedano a | | |dotarsi di un numero adeguato di punti di | | |ricarica, consentono a chiunque ne faccia | | |richiesta di candidarsi all'installazione | | |delle suddette infrastrutture all'interno | | |delle tratte di propria competenza. In | | |tali casi il concessionario e' tenuto a | | |pubblicare, entro trenta giorni dalla | | |ricezione della richiesta, una | | |manifestazione di interesse volta a | | |selezionare l'operatore sulla base delle | | |caratteristiche tecniche della soluzione | | |proposta, delle condizioni commerciali che| | |valorizzino l'efficienza, la qualita' e la| | |varieta' dei servizi nonche' dei modelli | | |contrattuali idonei ad assicurare la | | |competitivita' dell'offerta in termini di | | |qualita' e disponibilita' dei servizi. | | +------------------------------------------+------------------------+ |698. Al fine di promuovere nuovi sistemi |Introduzione credito | |di mobilita' sostenibile, attraverso la |d'imposta per l'acquisto| |definizione di processi di ottimizzazione |di cargo bike e cargo | |della logistica in ambito urbano, alle |bike a pedalata | |microimprese e piccole imprese, di cui |assistita da parte delle| |alla raccomandazione 2003/361/CE della |microimprese e delle | |Commissione, del 6 maggio 2003, che |piccole imprese di | |svolgono attivita' di trasporto merci |trasporto merci urbano | |urbano di ultimo miglio, nel limite | | |massimo complessivo di 2 milioni di euro | | |per l'anno 2021, e' riconosciuto un | | |credito d'imposta annuo nella misura | | |massima del 30 per cento delle spese | | |sostenute e documentate per l'acquisto di | | |cargo bike e cargo bike a pedalata | | |assistita fino ad un importo massimo | | |annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa| | |beneficiaria. Con decreto del Ministro | | |dell'ambiente e della tutela del | | |territorio e del mare, di concerto con il | | |Ministro delle infrastrutture e dei | | |trasporti e del Ministro dell'economia e | | |delle finanze, da emanare entro sessanta | | |giorni dalla data di entrata in vigore | | |della presente legge, sono definiti i | | |criteri e le modalita' di applicazione e | | |fruizione del credito d'imposta di cui al | | |presente comma, anche con riguardo | | |all'ammontare del credito d'imposta | | |spettante. Al fine di incentivare l'uso di| | |cargo bike a pedalata assistita nel | | |trasporto merci urbano, all'articolo 50, | | |comma 1, del codice della strada, di cui | | |al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. | | |285, e' aggiunto, in fine, il seguente | | |periodo: «I velocipedi a pedalata | | |assistita possono essere dotati di un | | |pulsante che permetta di attivare il | | |motore anche a pedali fermi, purche' con | | |questa modalita' il veicolo non superi i 6| | |km/h.». | | +------------------------------------------+------------------------+ |699. L'efficacia delle disposizioni di cui|Autorizzazione della | |al comma 698 e' subordinata |Commissione europea ai | |all'autorizzazione della Commissione |sensi dell'articolo 108,| |europea ai sensi dell'articolo 108, |paragrafo 3, del | |paragrafo 3, del Trattato sul |Trattato sul | |funzionamento dell'Unione europea. |funzionamento | | |dell'Unione europea | +------------------------------------------+------------------------+ |700. Al fine di fare fronte ai danni |Autorizzazione di spesa | |causati dagli eventi alluvionali |per gli eventi | |verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i|alluvionali avvenuti nel| |quali e' stato dichiarato lo stato di |2019 e nel 2020 con | |emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma|istituzione di apposito | |1, del codice della protezione civile, di |Fondo | |cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,| | |n. 1, e' autorizzata la spesa di 100 | | |milioni di euro per l'anno 2021, da | | |destinare alla realizzazione degli | | |interventi urgenti e alla ricognizione dei| | |fabbisogni previsti dall'articolo 25, | | |comma 2, lettere d) ed e), del citato | | |codice, di cui al decreto legislativo n. 1| | |del 2018. A tale fine, nello stato di | | |previsione del Ministero dell'economia e | | |delle finanze, e' istituito, per l'anno | | |2021, un apposito fondo da trasferire alla| | |Presidenza del Consiglio dei ministri - | | |Dipartimento della protezione civile. Alla| | |ripartizione delle risorse del fondo di | | |cui al secondo periodo si provvede con | | |ordinanza del Capo del Dipartimento della | | |protezione civile, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle finanze. | | +------------------------------------------+------------------------+