IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione, e successive modifiche e integrazioni; Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, del predetto decreto legislativo, introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' l'art. 24, che prevede che, in relazione alle precitate disposizioni del titolo I, capo I, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, definisce criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; Visto, altresi', l'art. 23 del medesimo decreto legislativo, che, tra l'altro, attribuisce alla societa' Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005, e, in particolare, l'art. 4, relativo all'istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati concessi dalla suddetta societa' a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego; Visto l'art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, che ha destinato al finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo I, del gia' citato decreto legislativo n. 185 del 2000 risorse complessivamente pari a 95 milioni di euro prevedendone l'accredito su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e che prevede, altresi', che sul medesimo conto corrente sono accreditate le disponibilita' finanziarie presenti nel fondo rotativo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonche' i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2015, n. 140, recante «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione alle agevolazioni di cui al capo I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185», adottato in attuazione del precitato art. 24 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare l'art. 29, comma 1, che apporta modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Visto, altresi', il comma 2 del precitato art. 29, che prevede che al fine di garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita' atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e' ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al capo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 prevedendo anche, per le imprese di piu' recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che, all'art. 1, comma 90, lettera d), ha previsto che i contributi concessi agli interventi agevolativi di cui al capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati con una quota di finanziamento a fondo perduto in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, fermo restando che la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non puo' superare il 90 per cento delle spese ammissibili; Considerato che la medesima lettera d) prevede che i predetti contributi possono essere concessi a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei, sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che, a tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei predetti contributi e' altresi' previsto l'utilizzo delle risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022; Considerato, altresi', che la gia' citata lettera d) prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere aggiornata la disciplina di attuazione dell'intervento agevolativo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «convenzione»: la convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 tra il Ministero, il soggetto gestore e l'Associazione bancaria italiana (ABI), per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate; b) «decreto-legge n. 34/2019»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»; c) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; d) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; e) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni e integrazioni; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; h) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni; i) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; j) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, come definito dal regolamento GBER, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.