Art. 10 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  L'erogazione   delle   agevolazioni   avviene,   su   richiesta
dell'impresa beneficiaria, in non piu' di cinque stati di avanzamento
lavori (di seguito SAL) di importo non inferiore al 10 per cento  dei
costi ammessi. Per i programmi di investimento di  cui  al  capo  II,
l'impresa beneficiaria  puo'  richiedere  altresi'  la  proporzionale
erogazione  delle  agevolazioni  commisurate  ai  costi  iniziali  di
gestione riconosciuti come ammissibili nell'ambito del  contratto  di
finanziamento di cui all'art. 9. 
  2. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire
entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui  al
comma 1 in relazione alla durata del  programma  di  investimento.  I
predetti termini non potranno,  in  ogni  caso,  essere  superiori  a
trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel
caso in cui sia autorizzata la proroga del termine  di  realizzazione
del programma di investimento, il predetto termine di trenta mesi  e'
aumentato  del  periodo  corrispondente  a   quello   della   proroga
autorizzata. 
  3. L'erogazione dell'ultimo SAL  e'  effettuata  a  seguito  di  un
accertamento  presso  l'unita'  produttiva  da  parte  del   soggetto
gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di
investimento nonche' l'organicita' e funzionalita'  del  medesimo,  e
previa  rideterminazione  delle  agevolazioni  spettanti  sulla  base
dell'esito  delle  verifiche  condotte  sulle  spese   effettivamente
sostenute. Il soggetto  gestore  provvede  a  richiedere  all'impresa
beneficiaria le somme erogate ed eventualmente  non  spettanti  sulla
base di quanto precisato con il  provvedimento  di  cui  all'art.  7,
comma 2. 
  4. Ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel  rispetto  delle
indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento  di
cui all'art. 7, comma 2, deve essere presentata unitamente ai  titoli
di spesa, anche non quietanzati purche'  nel  limite  del  venti  per
cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del trenta per
cento per i SAL successivi al primo,  dai  quali  deve  risultare  la
sussistenza dei requisiti  di  ammissibilita'  delle  spese  esposte.
Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima,  e'  subordinata  alla
dimostrazione dell'effettivo  pagamento,  mediante  esibizione  delle
relative  quietanze,  dei  titoli  di  spesa   presentati   ai   fini
dell'erogazione precedente. La richiesta  di  erogazione  dell'ultimo
SAL, deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante
l'effettivo pagamento dei titoli di spesa rendicontati.  Al  soggetto
gestore  e'  riservata  la  facolta'  di   richiedere   al   soggetto
beneficiario la documentazione attestante  l'avvenuto  pagamento  dei
titoli di spesa decorsi sei mesi dalla richiesta  di  erogazione  del
SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione  pervenute  da
parte del soggetto beneficiario. 
  5. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto  beneficiario  di
richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di  fideiussione
o polizza fideiussoria a prima richiesta,  l'erogazione  della  prima
quota  di  agevolazione,  non  superiore  al   quaranta   per   cento
dell'importo complessivo delle agevolazioni  concesse,  a  titolo  di
anticipazione,  con  le  modalita'  e  le  condizioni  indicate   nel
provvedimento di  cui  all'art.  7,  comma  2,  e  nel  contratto  di
finanziamento. 
  6. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 4,
le singole  erogazioni  possono  essere  corrisposte  sulla  base  di
fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite  dal
provvedimento  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  sulla   base   della
convenzione  stipulata  tra  il  Ministero,  il  soggetto  gestore  e
l'Associazione bancaria  italiana  per  l'adozione,  da  parte  delle
banche aderenti alla convenzione stessa, di uno  specifico  contratto
di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei
beni  agevolati  in  tempi  celeri  e  strettamente  conseguenti   al
versamento sul predetto conto della quota di  agevolazioni  spettanti
all'impresa beneficiaria da parte del soggetto gestore e della  quota
a carico dell'impresa beneficiaria medesima. 
  7. Le imprese beneficiarie di  cui  al  capo  II,  unitamente  alla
richiesta di  erogazione  del  primo  SAL,  trasmettono  al  soggetto
gestore la documentazione  attestante  la  piena  disponibilita'  dei
locali  idonei  all'attivita'  ovvero  del  terreno  su   cui   sara'
realizzato il programma di investimento,  nonche'  la  documentazione
attestante il regolare possesso dei permessi e  delle  autorizzazioni
necessarie ai fini della realizzazione del programma di  investimento
agevolato ovvero la loro avvenuta richiesta, laddove gli  stessi  non
siano stati ancora rilasciati.