Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non piu' di cinque stati di avanzamento lavori (di seguito SAL) di importo non inferiore al 10 per cento dei costi ammessi. Per i programmi di investimento di cui al capo II, l'impresa beneficiaria puo' richiedere altresi' la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate ai costi iniziali di gestione riconosciuti come ammissibili nell'ambito del contratto di finanziamento di cui all'art. 9. 2. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, il predetto termine di trenta mesi e' aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. 3. L'erogazione dell'ultimo SAL e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva da parte del soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento nonche' l'organicita' e funzionalita' del medesimo, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Il soggetto gestore provvede a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 4. Ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purche' nel limite del venti per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del trenta per cento per i SAL successivi al primo, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e' subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. La richiesta di erogazione dell'ultimo SAL, deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante l'effettivo pagamento dei titoli di spesa rendicontati. Al soggetto gestore e' riservata la facolta' di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario. 5. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al quaranta per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, e nel contratto di finanziamento. 6. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 4, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sulla base della convenzione stipulata tra il Ministero, il soggetto gestore e l'Associazione bancaria italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria da parte del soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria medesima. 7. Le imprese beneficiarie di cui al capo II, unitamente alla richiesta di erogazione del primo SAL, trasmettono al soggetto gestore la documentazione attestante la piena disponibilita' dei locali idonei all'attivita' ovvero del terreno su cui sara' realizzato il programma di investimento, nonche' la documentazione attestante il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato ovvero la loro avvenuta richiesta, laddove gli stessi non siano stati ancora rilasciati.