Art. 11 Revoca delle agevolazioni 1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; b) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore; c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo; d) delocalizzazione dell'attivita' produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; e) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; f) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie del soggetto beneficiario; g) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13; h) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso; i) negli ulteriori casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di finanziamento.