Art. 12 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  i   soggetti   beneficiari,
relative  a  operazioni  societarie  o  variazioni  della   compagine
societaria, nonche' quelle afferenti  al  programma  di  investimento
devono  essere  preventivamente  comunicate  dal   beneficiario   con
adeguata motivazione al  soggetto  gestore  ed  essere  dal  medesimo
autorizzate con le modalita' stabilite con il  provvedimento  di  cui
all'art. 7, comma 2. 
  2.  Ai  fini  dell'autorizzazione  delle  variazioni  proposte,  il
soggetto gestore,  con  apposita  istruttoria  tecnica,  verifica  la
permanenza dei requisiti e delle  condizioni  di  ammissibilita'  del
programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si  concluda
con esito negativo, il soggetto gestore  procede  alla  revoca  delle
agevolazioni. 
  3. Variazioni relative alla compagine societaria che determinino il
venire meno del requisito di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  d),
intervenute dalla data di presentazione della domanda e nei tre  anni
successivi alla firma del contratto di finanziamento e comunque prima
dell'avvenuta  ultimazione  dell'iniziativa,  determinano  la  revoca
delle agevolazioni concesse, fatte  salve  cause  di  forza  maggiore
adeguatamente motivate al soggetto gestore.