Art. 12 Variazioni 1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonche' quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione al soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate con le modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. 3. Variazioni relative alla compagine societaria che determinino il venire meno del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), intervenute dalla data di presentazione della domanda e nei tre anni successivi alla firma del contratto di finanziamento e comunque prima dell'avvenuta ultimazione dell'iniziativa, determinano la revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve cause di forza maggiore adeguatamente motivate al soggetto gestore.