Art. 13 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con il provvedimento del Ministero di cui all'art. 7, comma 2. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto sulla base degli elementi forniti dal Ministero. 4. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presento decreto, il Ministero puo' avvalersi del «Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie» della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.