Art. 13 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero
possono effettuare controlli e ispezioni,  anche  a  campione,  sulle
iniziative agevolate, al fine di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  l'attuazione
degli interventi finanziati. 
  2.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al
soggetto  gestore  la  documentazione  utile  al  monitoraggio  delle
iniziative, con le forme e modalita' definite  con  il  provvedimento
del Ministero di cui all'art. 7, comma 2. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 26
del  decreto  legislativo  n.  185/2000,  presenta   annualmente   al
Parlamento una relazione sull'attuazione  delle  misure  incentivanti
previste dal presente decreto sulla base degli elementi  forniti  dal
Ministero. 
  4. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
di cui al presento decreto, il Ministero puo' avvalersi  del  «Nucleo
speciale  spesa  pubblica  e  repressioni  frodi  comunitarie»  della
Guardia  di  Finanza,  secondo  quanto  previsto  all'art.   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.