Art. 4 Risorse finanziarie disponibili 1. La concessione delle agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato di cui al presente decreto e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. 2. La concessione delle agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto di cui al presente decreto e' disposta a valere sulle risorse individuate dall'art. 1, comma 90, lettera d), della legge n. 160/2019, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019. 3. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresi', destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la regione interessata. 4. Il soggetto gestore provvede al monitoraggio delle risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con le modalita' stabilite con la convenzione di cui all'art. 3.