Art. 4 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. La concessione delle agevolazioni nella forma  di  finanziamento
agevolato di cui al presente  decreto  e'  disposta  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'art.  4  del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30  novembre   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio  2005  e  di
quanto previsto dall'art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297  del  21  dicembre
2016. 
  2. La concessione delle agevolazioni nella forma  di  contributo  a
fondo perduto di cui al presente decreto e' disposta a  valere  sulle
risorse individuate dall'art. 1, comma 90, lettera d), della legge n.
160/2019,  pubblicata  nel  Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019. 
  3.  Le  predette  disponibilita'  possono  essere  incrementate  da
eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione  nazionale
e comunitaria. Alle medesime agevolazioni possono  essere,  altresi',
destinate risorse  aggiuntive  regionali  attraverso  la  stipula  di
apposite intese tra il Ministero e la regione interessata. 
  4. Il soggetto  gestore  provvede  al  monitoraggio  delle  risorse
disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con  le
modalita' stabilite con la convenzione di cui all'art. 3.