Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le imprese: 
    a)  costituite  da  non  piu'  di  sessanta  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti  di
eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne. 
  2. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, le imprese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro
delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede  legale  e/o
operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
norme  di  diritto  civile  e  commerciale  vigenti  nello  Stato  di
residenza e iscritte nel  relativo  registro  delle  imprese;  per  i
predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio
italiano deve essere dimostrata alla data di  richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio,  fermo
restando il possesso, alla data di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione,  degli  ulteriori  requisiti  previsti   dal   presente
articolo; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a  procedure
concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta',  cosi  come  individuata  all'art.  2,  punto  18,   del
regolamento GBER; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 
  3. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda. 
  4. Possono, altresi', richiedere le agevolazioni le persone fisiche
che intendono costituire un'impresa purche'  esse,  entro  i  termini
indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni  inviata
dal  soggetto  gestore  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,  facciano
pervenire  la  documentazione  necessaria  a  comprovare   l'avvenuta
costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti  richiesti  per
l'accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. Nel  caso  in
cui la  nuova  societa'  non  dimostri  l'avvenuta  costituzione  nei
termini sopra indicati, la domanda  di  agevolazione  e'  considerata
decaduta. 
  5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  deve  essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,
nel caso di imprese gia' costituite alla predetta  data,  ovvero  nel
caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche nei  termini
previsti dal precedente comma 4, fatti salvi i  requisiti  soggettivi
di cui al comma 1, lettera  d),  del  presente  articolo  che  devono
essere dimostrati alla data di presentazione della domanda. 
  6. Non sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto  all'art.
2359 del codice civile, da  soci  controllanti  imprese  che  abbiano
cessato, nei dodici mesi precedenti la data  di  presentazione  della
domanda di  ammissione  alle  agevolazioni,  un'attivita'  analoga  a
quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.