Art. 6 
 
          Iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative  che  prevedono
programmi  di  investimento,  realizzabili  su  tutto  il  territorio
nazionale, promossi nei settori di seguito elencati: 
    a)   produzione   di    beni    nei    settori    dell'industria,
dell'artigianato e della trasformazione dei  prodotti  agricoli,  ivi
inclusi  quelli  afferenti  all'innovazione  sociale,   intesa   come
produzione  di  beni  che  creano  nuove  relazioni  sociali   ovvero
soddisfano  nuovi  bisogni  sociali,   anche   attraverso   soluzioni
innovative; 
    b) fornitura di  servizi  alle  imprese  e/o  alle  persone,  ivi
compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla
precedente lettera a); 
    c) commercio di beni e servizi; 
    d)  turismo,  ivi  incluse   le   attivita'   turistico-culturali
finalizzate alla  valorizzazione  e  alla  fruizione  del  patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' le attivita' volte  al
miglioramento dei servizi per la ricettivita' e l'accoglienza. 
  2. I programmi di investimento di cui  al  comma  1  devono  essere
realizzati  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  stipula   del
contratto di finanziamento di cui all'art. 9. 
  3. Le iniziative promosse da imprese  costituite  da  non  piu'  di
trentasei mesi sono ammissibili alle agevolazioni di cui al  presente
decreto alle condizioni indicate al capo II. Le  iniziative  promosse
da imprese costituite  da  almeno  trentasei  mesi  e  da  non  oltre
sessanta mesi sono ammissibili alle condizioni indicate al capo III. 
  4. Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma  di
finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile  con  un
contributo a fondo perduto, nei limiti indicati ai capi II e III  del
presente decreto. Per le  sole  imprese  di  cui  al  capo  II,  sono
altresi' erogati servizi di  tutoraggio  tecnico-gestionale,  con  le
modalita' e nei limiti di cui all'art. 16 del presente decreto. 
  5. Il contributo a fondo perduto di cui al  comma  4  del  presente
articolo e' concesso  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  come
individuate  all'art.  4.  In  caso  di  esaurimento  delle  predette
risorse, le agevolazioni sono concesse  dal  soggetto  gestore  nella
sola forma di finanziamento agevolato.