Art. 7 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', definiti i punteggi di cui all'art. 8 del presente decreto nonche' gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. 5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2. 6. Il soggetto gestore provvede a comunicare, con avviso da pubblicare nel sito internet del www.invitalia.it l'eventuale anticipato esaurimento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 del presente decreto nonche' le sopravvenute disponibilita' di nuove risorse a tal fine utilizzabili.