Art. 8 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto  gestore,
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,
alla verifica della sussistenza dei requisiti  di  ammissibilita'  di
cui agli articoli 5 e 6 del  presente  decreto  ed  alla  valutazione
dell'iniziativa imprenditoriale sulla base dei seguenti criteri: 
    a) adeguato presidio delle competenze tecniche,  organizzative  e
gestionali richieste dall'attivita' imprenditoriale; 
    b)   coerenza   del   progetto   proposto   con    gli    aspetti
tecnico-produttivi ed  organizzativi  funzionali  alla  realizzazione
dall'attivita' imprenditoriale; 
    c) coerenza  del  progetto  proposto  con  le  potenzialita'  del
mercato di riferimento. 
  2. Per ciascuno dei criteri di cui al  comma  1,  alla  domanda  e'
attribuito uno specifico punteggio, secondo le  istruzioni  impartite
con il provvedimento di cui all'art. 7, comma  2,  con  il  quale  il
Ministero fornisce le ulteriori indicazioni  in  ordine  ai  punteggi
minimi necessari ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni.  Con  il
medesimo provvedimento  sono,  altresi',  indicate  le  modalita'  di
attribuzione  alle  domande  di  una  specifica  premialita',   nella
determinazione  del  complessivo  punteggio,  per  i   programmi   di
investimento che prevedono  l'introduzione  di  soluzioni  innovative
sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. 
  3. La valutazione dell'iniziativa proposta, sulla base dei  criteri
di cui ai commi 1 e 2, e' effettuata dal soggetto gestore sulla  base
delle informazioni rese nel modulo di domanda e di un colloquio con i
proponenti dell'iniziativa; la valutazione  e'  svolta  dal  soggetto
gestore entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza o di completamento della medesima. 
  4. Nel caso di esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al
comma 1, la  domanda  e'  rigettata  previa  comunicazione  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Per le iniziative per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
sono concluse con esito positivo, il soggetto gestore procede,  anche
sulla base  di  un  ulteriore  colloquio  di  approfondimento  con  i
proponenti dell'iniziativa, a: 
    a) verificare la sostenibilita' dell'iniziativa  proposta  e  gli
aspetti economici e finanziari  connessi  all'iniziativa  presentata,
ivi compresa la capacita' di far fronte agli impegni derivanti  dalla
realizzazione  del  progetto,  tenuto  anche  conto  della  natura  e
dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base
delle risorse disponibili; 
    b) determinare, sulla base degli elementi forniti nell'ambito del
modulo  di  domanda  e  della  eventuale   ulteriore   documentazione
richiesta dal soggetto gestore, il costo del  programma  ammissibile,
la funzionalita' e la coerenza delle spese  di  investimento  oggetto
del programma e l'idoneita' della sede  individuata.  La  valutazione
della congruita' delle spese e' condotta, attraverso l'analisi  della
documentazione di spesa, nell'ambito delle attivita' di cui  all'art.
10, comma 3; 
    c) valutare, limitatamente ai programmi di investimento di cui al
capo II, la compatibilita' con il programma di investimento  proposto
e con l'attivita' d'impresa delle esigenze di liquidita' connesse  ai
costi iniziali di gestione eventualmente richiesti alle agevolazioni; 
    d) espletare le necessarie verifiche tecniche per i programmi che
prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate  di  importo
superiore a euro 150.000,00, nonche' per i programmi di  investimento
di cui al capo III che prevedono l'acquisto della sede  operativa. E'
fatta salva la  facolta'  del  soggetto  gestore  di  poter  attivare
verifiche tecniche su specifiche voci del programma di investimento. 
  6. All'esito delle verifiche di cui al comma 5, da espletare  entro
quarantacinque giorni dalla conclusione delle  attivita'  di  cui  al
comma 1 o  dalla  data  di  completamento  della  documentazione,  il
soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione
alle agevolazioni della domanda e ne da'  comunicazione  al  soggetto
proponente  entro  il  termine  indicato  nel  provvedimento  di  cui
all'art.  7,  comma  2.  Ai  fini  dell'adozione  della  delibera  di
ammissione  alle  agevolazioni,  il  soggetto  gestore  procede  alla
registrazione e alle verifiche dell'aiuto  individuale  sul  registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui  all'art.  52  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e  integrazioni  e,  ove
nulla osti, adotta il provvedimento. 
  7. In caso di ammissione, con la comunicazione di cui al comma 6 il
soggetto gestore richiede all'impresa beneficiaria la  documentazione
necessaria per la stipula del contratto di  finanziamento  agevolato.
Limitatamente ai programmi di investimento di cui al capo III,  fatta
salva la diversa tempistica prevista per i soggetti di  cui  all'art.
5, comma 2, lettera a),  il  soggetto  gestore  provvede  altresi'  a
richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione  attestante  la
disponibilita' dell'immobile oggetto del  programma  di  investimenti
agevolato e  la  rispondenza  del  medesimo  agli  specifici  vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. 
  8. In caso  di  non  ammissione,  qualora  il  soggetto  proponente
presenti, entro sei mesi dalla data della  comunicazione  di  cui  al
comma 6, una nuova  domanda  di  agevolazione  riferita  al  medesimo
programma di investimento, ai fini dell'ammissibilita' delle spese e'
fatta  salva  la  data  di  presentazione  della  prima  domanda   di
agevolazione.