Art. 8 Istruttoria delle domande 1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto ed alla valutazione dell'iniziativa imprenditoriale sulla base dei seguenti criteri: a) adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attivita' imprenditoriale; b) coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attivita' imprenditoriale; c) coerenza del progetto proposto con le potenzialita' del mercato di riferimento. 2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, con il quale il Ministero fornisce le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', indicate le modalita' di attribuzione alle domande di una specifica premialita', nella determinazione del complessivo punteggio, per i programmi di investimento che prevedono l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. 3. La valutazione dell'iniziativa proposta, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2, e' effettuata dal soggetto gestore sulla base delle informazioni rese nel modulo di domanda e di un colloquio con i proponenti dell'iniziativa; la valutazione e' svolta dal soggetto gestore entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della medesima. 4. Nel caso di esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1, la domanda e' rigettata previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Per le iniziative per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, il soggetto gestore procede, anche sulla base di un ulteriore colloquio di approfondimento con i proponenti dell'iniziativa, a: a) verificare la sostenibilita' dell'iniziativa proposta e gli aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacita' di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili; b) determinare, sulla base degli elementi forniti nell'ambito del modulo di domanda e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dal soggetto gestore, il costo del programma ammissibile, la funzionalita' e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l'idoneita' della sede individuata. La valutazione della congruita' delle spese e' condotta, attraverso l'analisi della documentazione di spesa, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 10, comma 3; c) valutare, limitatamente ai programmi di investimento di cui al capo II, la compatibilita' con il programma di investimento proposto e con l'attivita' d'impresa delle esigenze di liquidita' connesse ai costi iniziali di gestione eventualmente richiesti alle agevolazioni; d) espletare le necessarie verifiche tecniche per i programmi che prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate di importo superiore a euro 150.000,00, nonche' per i programmi di investimento di cui al capo III che prevedono l'acquisto della sede operativa. E' fatta salva la facolta' del soggetto gestore di poter attivare verifiche tecniche su specifiche voci del programma di investimento. 6. All'esito delle verifiche di cui al comma 5, da espletare entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attivita' di cui al comma 1 o dalla data di completamento della documentazione, il soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne da' comunicazione al soggetto proponente entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Ai fini dell'adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il soggetto gestore procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. 7. In caso di ammissione, con la comunicazione di cui al comma 6 il soggetto gestore richiede all'impresa beneficiaria la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento agevolato. Limitatamente ai programmi di investimento di cui al capo III, fatta salva la diversa tempistica prevista per i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), il soggetto gestore provvede altresi' a richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante la disponibilita' dell'immobile oggetto del programma di investimenti agevolato e la rispondenza del medesimo agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. 8. In caso di non ammissione, qualora il soggetto proponente presenti, entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 6, una nuova domanda di agevolazione riferita al medesimo programma di investimento, ai fini dell'ammissibilita' delle spese e' fatta salva la data di presentazione della prima domanda di agevolazione.