Art. 9 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto  gestore  ed  erogate
sulla  base  di  un  contratto  di  finanziamento  con  il   soggetto
beneficiario,  da   stipularsi   entro   i   termini   indicati   nel
provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Con il predetto contratto: 
    a) sono recepite le spese ammesse nonche' l'ammontare e la  forma
delle agevolazioni, come eventualmente rideterminate sulla base delle
verifiche di cui all'art. 8; 
    b) sono disciplinati i rapporti giuridici  e  finanziari  tra  il
soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, ivi inclusi i termini  per
la realizzazione del programma di  investimento  e  gli  obblighi  di
mantenimento dei  beni  e  dell'attivita'  oggetto  di  agevolazione,
nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di
revoca ai sensi dell'art. 11 del presente decreto.