Art. 9 Concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario, da stipularsi entro i termini indicati nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Con il predetto contratto: a) sono recepite le spese ammesse nonche' l'ammontare e la forma delle agevolazioni, come eventualmente rideterminate sulla base delle verifiche di cui all'art. 8; b) sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell'attivita' oggetto di agevolazione, nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca ai sensi dell'art. 11 del presente decreto.