Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito «decreto»); Vista l'ordinanza n. 25/2017 intitolata «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 39/2017 intitolata «Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Visto l'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, secondo cui «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a cio' destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati»; Visto altresi' il comma 2 del medesimo art. 3-bis secondo cui «I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'art. 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89»; Vista l'ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020 con cui sono stabiliti gli elenchi dei comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 e sono definiti i contenuti delle Linee guida; Visto l'art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, di modifica del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del quale «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»; Considerata l'opportunita' di definire principi e procedure per la predisposizione dei programmi straordinari da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione nonche' indirizzi unitari per i piani e gli strumenti comunali della ricostruzione, anche allo scopo di adeguare i programmi e gli strumenti urbanistici della ricostruzione alle leggi intervenute e ai principi di semplificazione; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 20 agosto 2020; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Programmi straordinari di ricostruzione 1. I Programmi straordinari di ricostruzione (di seguito, per brevita', anche P.S.R.) di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, possono riguardare ciascuno dei comuni o loro ambiti specifici, ovvero piu' comuni in forma associata, tra quelli individuati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 101/2020, e successive eventuali integrazioni. 2. I P.S.R. definiscono il quadro organico delle attivita' relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualita' della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarita' dei territori. Essi hanno natura programmatica ma possono contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica. Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei P.S.R. 3. I Programmi straordinari per la ricostruzione possono essere aggiornati periodicamente, con le stesse modalita' disciplinate dalla presente ordinanza, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico. 4. Le linee guida allegate alla presente ordinanza contengono, in una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come quadro di riferimento per i P.S.R. e piu' in generale per le attivita' dei comuni finalizzate alla ricostruzione.