Art. 2 Proposta dei comuni per i Programmi straordinari di ricostruzione 1. Allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, i comuni individuati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 101/2020, e successive eventuali integrazioni, sulla base dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio comunale che costituisce proposta di Programma straordinario di ricostruzione ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, contenente: a) una verifica dell'adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell'indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza; b) l'individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attivita' di ricostruzione; c) indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le linee guida allegate alla presente ordinanza; d) l'indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualita' urbana; e) ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della ricostruzione. 2. I P.S.R. possono, facoltativamente e non obbligatoriamente, contenere: a) l'identificazione degli aggregati strutturali, nonche', ove necessario, la definizione di criteri per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprieta'; b) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualita' architettonica, in coerenza con le Linee guida allegate alla presente ordinanza; c) indirizzi per l'accessibilita' urbana e la mobilita', e in generale tutti gli strumenti utili a garantire qualita', efficacia e innovazione del processo di ricostruzione; d) l'indicazione delle priorita' della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati per motivi di rilevanza strategica o identitaria per la comunita' o di funzionalita' del contesto cui appartengono; e) l'indicazione di eventuali opere nuove, opere e servizi ambientali e di efficientamento energetico; f) l'indicazione di eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, ivi comprese le aree utilizzate per le localizzazioni di emergenza. In fase di prima applicazione, il competente Ufficio speciale per la ricostruzione, su proposta del comune, ha facolta' di adottare un P.S.R. con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R. sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure previste dalla presente ordinanza. 3. Nella delibera consiliare di cui al comma 1, i comuni possono prendere in considerazione, in alternativa alla ricostruzione privata, la modalita' di intervento della ricostruzione pubblica dei centri storici maggiormente colpiti, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica e l'affidamento dei lavori di ricostruzione tramite procedure ad evidenza pubblica, in uno o piu' lotti, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate alla presente ordinanza. Il piano/programma, proposto con delibera consiliare e approvato con ordinanza, e' predisposto con l'ausilio tecnico e finanziario del competente Ufficio speciale per la ricostruzione e puo' essere attuato con i poteri di accelerazione e di deroga riconosciuti dalla legge al commissario straordinario. 4. Nella medesima delibera consiliare, i comuni possono, altresi', prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione, lo strumento del concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto idee per la ricostruzione pubblica e/o privata e l'affidamento ai vincitori della progettazione definitiva ed esecutiva nonche' della direzione dei lavori delle opere pubbliche e dei servizi pubblici comunali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate alla presente ordinanza. 5. Anche su impulso delle regioni, gli Uffici speciali per la ricostruzione, con l'accordo dei comuni interessati, possono proporre Programmi straordinari di ricostruzione riguardanti progetti e azioni di livello intercomunale, quali la localizzazione di un nuovo plesso scolastico, viabilita', progetti per l'attrattivita' turistica e la valorizzazione dei territori naturali e ogni altro intervento relativo a opere, infrastrutture o servizi di carattere sovracomunale in grado di contribuire al rilancio dei territori anche attraverso nuovi modelli di soft economy. 6. Nell'elaborazione della proposta di P.S.R. di cui al comma 1, i comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunita', oltre a quelle gia' previste dalla legge n. 241/1990 e dall'ordinanza n. 36/2017, anche attraverso l'udienza pubblica, in coerenza con le Linee guida allegate alla presente ordinanza. 7. I P.S.R. recepiscono gli studi di microzonazione sismica e i successivi approfondimenti di cui al comma 6 dell'art. 7 della presente ordinanza.