Art. 2 
 
                         Proposta dei comuni 
            per i Programmi straordinari di ricostruzione 
 
  1.  Allo  scopo  di  promuovere  una  ricostruzione   integrata   e
sostenibile, i  comuni  individuati  nell'art.  1  dell'ordinanza  n.
101/2020,  e  successive  eventuali  integrazioni,  sulla  base   dei
principali elementi storici, culturali, ambientali ed  economici  del
territorio e dello stato dei luoghi, adottano,  in  via  facoltativa,
una delibera del  Consiglio  comunale  che  costituisce  proposta  di
Programma straordinario di ricostruzione ai sensi dell'art. 3-bis del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, contenente: 
    a) una verifica dell'adeguatezza della strumentazione urbanistica
vigente e in via di  adozione,  anche  ai  fini  dell'indicazione  di
eventuali   varianti    necessarie,    in    particolare    per    le
delocalizzazioni,  le  nuove  destinazioni  urbanistiche,  le   nuove
costruzioni ed il recupero delle  aree  interessate  dalle  soluzioni
abitative o altri insediamenti di emergenza; 
    b) l'individuazione delle opere pubbliche prioritarie  in  quanto
rilevanti e urgenti per il  corretto  assetto  e  la  protezione  del
territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di  esempio,  opere
di  messa  in  sicurezza,  strutture  e  infrastrutture  strategiche,
sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita  o
condiziona  il  corretto  e  spedito  procedere  delle  attivita'  di
ricostruzione; 
    c) indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in  coerenza
con le linee guida allegate alla presente ordinanza; 
    d) l'indicazione degli edifici o aggregati da  delocalizzare  per
ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualita' urbana; 
    e) ogni altro elemento o indirizzo  utile  o  opportuno  ai  fini
della ricostruzione. 
  2. I P.S.R.  possono,  facoltativamente  e  non  obbligatoriamente,
contenere: 
    a) l'identificazione degli aggregati  strutturali,  nonche',  ove
necessario, la definizione di criteri per la risoluzione di  casi  di
inerzia e/o frammentazione della proprieta'; 
    b) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati,
per gli interventi sul patrimonio  edilizio  storico  e  la  qualita'
architettonica, in coerenza con le Linee guida allegate alla presente
ordinanza; 
    c) indirizzi per l'accessibilita' urbana e  la  mobilita',  e  in
generale tutti gli strumenti utili a garantire qualita', efficacia  e
innovazione del processo di ricostruzione; 
    d) l'indicazione delle priorita' della ricostruzione di edifici e
spazi  pubblici  e  di  edifici  privati  per  motivi  di   rilevanza
strategica o identitaria per la  comunita'  o  di  funzionalita'  del
contesto cui appartengono; 
    e) l'indicazione  di  eventuali  opere  nuove,  opere  e  servizi
ambientali e di efficientamento energetico; 
    f) l'indicazione di eventuali aree  esterne  alle  perimetrazioni
meritevoli di interventi di rigenerazione  urbana,  ivi  comprese  le
aree utilizzate per le localizzazioni di emergenza. 
  In fase di prima applicazione, il competente Ufficio  speciale  per
la ricostruzione, su proposta del comune, ha facolta' di adottare  un
P.S.R. con i  contenuti  minimi  ritenuti  opportuni  ai  fini  delle
specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R.  sono  aggiornabili
periodicamente nelle stesse forme e procedure previste dalla presente
ordinanza. 
  3. Nella delibera consiliare di cui al comma 1,  i  comuni  possono
prendere  in  considerazione,  in  alternativa   alla   ricostruzione
privata, la modalita' di intervento della ricostruzione pubblica  dei
centri storici  maggiormente  colpiti,  ai  sensi  dell'art.  11  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, attraverso un piano/programma di
iniziativa pubblica  e  l'affidamento  dei  lavori  di  ricostruzione
tramite procedure ad evidenza pubblica, in uno o piu' lotti,  tenendo
conto delle indicazioni contenute nelle  Linee  guida  allegate  alla
presente  ordinanza.  Il  piano/programma,  proposto   con   delibera
consiliare e approvato con ordinanza, e'  predisposto  con  l'ausilio
tecnico  e  finanziario  del  competente  Ufficio  speciale  per   la
ricostruzione e puo' essere attuato con i poteri di  accelerazione  e
di deroga riconosciuti dalla legge al commissario straordinario. 
  4. Nella medesima delibera consiliare, i comuni possono,  altresi',
prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione, lo strumento
del concorso di progettazione, ai sensi degli artt.  152  e  ss.  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto idee per
la ricostruzione pubblica e/o privata e  l'affidamento  ai  vincitori
della progettazione definitiva ed esecutiva nonche'  della  direzione
dei lavori delle opere pubbliche e  dei  servizi  pubblici  comunali,
tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida  allegate
alla presente ordinanza. 
  5. Anche su impulso delle  regioni,  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, con l'accordo dei comuni interessati, possono proporre
Programmi straordinari di ricostruzione riguardanti progetti e azioni
di livello intercomunale, quali la localizzazione di un nuovo  plesso
scolastico, viabilita', progetti per l'attrattivita' turistica  e  la
valorizzazione  dei  territori  naturali  e  ogni  altro   intervento
relativo a opere, infrastrutture o servizi di carattere sovracomunale
in grado di contribuire al rilancio dei  territori  anche  attraverso
nuovi modelli di soft economy. 
  6. Nell'elaborazione della proposta di P.S.R. di cui al comma 1,  i
comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunita',
oltre a quelle gia' previste dalla legge n. 241/1990 e dall'ordinanza
n. 36/2017, anche attraverso l'udienza pubblica, in coerenza  con  le
Linee guida allegate alla presente ordinanza. 
  7. I P.S.R. recepiscono gli studi di  microzonazione  sismica  e  i
successivi approfondimenti di  cui  al  comma  6  dell'art.  7  della
presente ordinanza.