Art. 3 Procedura di approvazione dei P.S.R. 1. I P.S.R. sono redatti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, in collaborazione con i Comuni, ed approvati con decreto del vice-commissario per la ricostruzione, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 2. L'eventuale proposta di Programma straordinario di ricostruzione, di cui al precedente articolo, e' formulata con delibera consiliare ai sensi dell'art. 2, comma 1 ed e' inviata agli Uffici speciali per la ricostruzione che, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procedono alla predisposizione definitiva ai fini dell'approvazione con le modalita' individuate nel precedente comma.