Art. 3 
 
                Procedura di approvazione dei P.S.R. 
 
  1.  I  P.S.R.   sono   redatti   dall'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione, in collaborazione  con  i  Comuni,  ed  approvati  con
decreto del  vice-commissario  per  la  ricostruzione,  acquisito  il
parere  della  Conferenza  permanente  di   cui   all'art.   16   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
  2.   L'eventuale   proposta   di   Programma    straordinario    di
ricostruzione, di  cui  al  precedente  articolo,  e'  formulata  con
delibera consiliare ai sensi dell'art. 2, comma 1 ed e' inviata  agli
Uffici speciali per  la  ricostruzione  che,  previa  istruttoria  ed
eventuale integrazione, procedono alla predisposizione definitiva  ai
fini dell'approvazione con le modalita'  individuate  nel  precedente
comma.