Art. 4 
 
                          I piani attuativi 
 
  1. I piani attuativi previsti all'art.  11,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, sono facoltativi. 
  2. I piani attuativi in via di adozione  si  adeguano  ai  principi
della presente ordinanza e del decreto-legge 17 luglio 2020,  n.  76,
come convertito, con particolare riferimento: 
    a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di
cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza; 
    b) al regime dei titoli edilizi ai sensi dell'art. 5, commi  4  e
5, della presente ordinanza. 
  3. I piani attuativi disciplinano in particolare: 
    a) la delocalizzazione  di  insiemi  di  edifici  o  porzioni  di
tessuto urbano per motivi di sicurezza,  con  le  relative  opere  di
urbanizzazione e i servizi, le nuove  destinazioni  urbanistiche,  le
nuove costruzioni, il recupero delle aree interessate dalle soluzioni
abitative  o  altri  insediamenti  di  emergenza  e  altre   varianti
necessarie; 
    b) eventuali prescrizioni o indicazioni di carattere costruttivo,
tipologico,  morfologico,  architettonico  per  gli  interventi   sul
patrimonio edilizio storico; 
    c) opere e infrastrutture pubbliche ricomprese nel perimetro  del
piano; 
    d) nell'ambito dell'impianto urbano preesistente: creazione spazi
pubblici, individuazione di spazi aperti o vie d'accesso  prioritarie
a  scopo  di  sicurezza,   altre   azioni   di   riqualificazione   o
rigenerazione urbana non attuabili in conformita'  col  preesistente,
tenendo conto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza; 
  4. Nei comuni individuati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 101/2020, e
successive  eventuali  integrazioni,  i  piani  attuativi   approvati
concorrono e fanno parte integrante del  Programma  straordinario  di
ricostruzione. 
  5. I piani attuativi non sono soggetti a V.a.s.  o  a  verifica  di
assoggettabilita', a meno che non ricorrano contemporaneamente le tre
condizioni poste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre
2016, n.189 come modificato ai sensi dell'art. 9,  del  decreto-legge
29 maggio 2018, n. 55; 
  6. La struttura commissariale cura il monitoraggio  e  assicura  la
coerenza degli strumenti della programmazione  e  pianificazione  con
gli indirizzi e i contenuti  della  presente  ordinanza  al  fine  di
garantirne  l'efficace  attuazione  e  la  qualita'  urbanistica   ed
edilizia della ricostruzione.