IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; Visto il comma 562 del predetto art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta locale secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il comma 566 del predetto art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i termini e le modalita' di versamento, di accertamento e di riscossione della predetta imposta locale sul consumo di Campione d'Italia, i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'imposta, nonche' gli ulteriori casi in cui il Comune di Campione d'Italia puo' esercitare la potesta' regolamentare in relazione alla medesima imposta e prevede, altresi' che con il medesimo decreto possono essere individuate, in conformita' alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse nonche' le franchigie applicabili alle importazioni compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; Visto il comma 568 del predetto art. 1 il quale dispone che, per le operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, l'imposta e' riscossa secondo termini e modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 566; Visto il comma 572 del predetto art. 1, il quale stabilisce che per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le limitazioni previste per i residenti delle zone di frontiera, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 32 del 2009 e che, con il decreto previsto dall'art. 1, comma 566, della legge n. 160 del 2019 siano altresi' fissate per detti soggetti le franchigie di cui al medesimo regolamento n. 32 del 2009, coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Visto il comma 5, lettera b), dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, commi da 161 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise; Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32, recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi; Visto l'art. 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; Vista la direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE, ai fini dell'inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise; Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta direttiva, che modifica l'art. 6 della direttiva 2006/112, al fine di prevedere che Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, pur facendo parte del territorio dell'Unione europea, restano esclusi dalla applicazione territoriale della direttiva IVA; Visto, in particolare, il considerato n. 3 della predetta direttiva (UE) 2019/475 che, al fine di garantire condizioni di parita', fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel Comune di Campione d'Italia, prevede l'introduzione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Considerata la necessita' di emanare le disposizioni di attuazione per la introduzione dell'imposta locale di consumo di Campione d'Italia; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ILCCI: l'imposta locale di consumo istituita nel Comune di Campione d'Italia dall'art. 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) soggetto attivo d'imposta: il Comune di Campione d'Italia; c) comune: il territorio del Comune di Campione d'Italia; d) fornitura di beni: il trasferimento verso corrispettivo del potere di disporre di un bene presente nel territorio del comune come proprietario; e) prestazione di servizi: obbligazioni di fare, non fare e di permettere, quale ne sia la fonte, rese verso corrispettivo, nel comune; f) importazione: immissione in libera pratica e contemporanea immissione in consumo nel territorio del comune di beni provenienti da Paesi terzi; g) introduzione da Stati dell'Unione europea: introduzione nel territorio del comune di beni provenienti da Stati membri dell'Unione europea; h) esportazione: spedizione o trasporto di beni fuori dal territorio dell'Unione europea; i) trasferimento di beni nell'Unione europea: spedizione o trasporto di beni dal territorio del comune al territorio dell'Unione europea; l) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore e' in grado di presentare all'ufficio delle dogane al momento del suo arrivo nonche' quello che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che e' stato registrato come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore; m) ufficio delle dogane: ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il Comune di Campione d'Italia.