Art. 2 Ambito di applicazione 1. L'ILCCI si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d'imposta nel comune nei confronti di consumatori finali nonche' alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea.