Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. L'ILCCI si applica alle forniture di beni e alle prestazioni  di
servizi effettuate da  soggetti  passivi  d'imposta  nel  comune  nei
confronti di consumatori finali nonche'  alle  importazioni  di  beni
effettuate da consumatori finali,  compresa  l'introduzione  di  beni
provenienti dal territorio dell'Unione europea.