Art. 3 Consumatori finali 1. Ai fini dell'ILCCI e' consumatore finale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel comune per finalita' estranee all'esercizio d'impresa, arte o professione. E', inoltre, consumatore finale chiunque importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel comune per l'effettuazione di operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 16. In ogni caso non e' considerato consumatore finale il Comune di Campione d'Italia, in quando soggetto attivo d'imposta.