Art. 3 
 
 
                         Consumatori finali 
 
  1. Ai fini dell'ILCCI e' consumatore finale chiunque, a prescindere
dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE
o  acquista  beni  e  servizi  nel  comune  per  finalita'   estranee
all'esercizio d'impresa, arte o professione. E', inoltre, consumatore
finale chiunque importa beni o introduce  beni  da  Paesi  dell'UE  o
acquista beni e servizi nel comune per l'effettuazione di  operazioni
escluse dall'imposta ai sensi dell'art.  16.  In  ogni  caso  non  e'
considerato consumatore finale il Comune  di  Campione  d'Italia,  in
quando soggetto attivo d'imposta.