Art. 2 
 
                  Misure relative agli spostamenti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.  15,
fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio  nazionale  e'  vietato
ogni spostamento in entrata e in uscita tra i  territori  di  diverse
regioni o  province  autonome,  salvi  gli  spostamenti  motivati  da
comprovate esigenze lavorative o da situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione. 
  2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante.