Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «autorita' di vigilanza del mercato»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio prescritto dalla convenzione di cui alla lettera b), numero 3), con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'equipaggiamento marittimo prescritto dalla convenzione di cui alla lettera b), numero 2) e con il Ministero dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione; b) «convenzioni internazionali»: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrati in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi: 1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, come emendata; 2) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), come emendata; 3) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata; c) «equipaggiamento marittimo»: l'equipaggiamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; d) «attivita' di valutazione»: le attivita' di esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento e dei certificati, ispezioni del prodotto, verifiche funzionali a bordo, prove di laboratorio, verifica del sistema di produzione; e) «fascicolo tecnico dell'equipaggiamento»: la documentazione tecnica presentata, in accordo alla procedura di valutazione della conformita' stabilita nei moduli B e G di cui all'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, all'organismo notificato; f) «verifiche funzionali a bordo»: prove operative effettuate a bordo delle navi e stabilite dalle convenzioni internazionali di cui alla lettera b). Le suddette prove operative a bordo sono effettuate, per ragioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, se richieste dagli strumenti internazionali, purche' non costituiscano un duplicato delle procedure di valutazione della conformita' gia' esperite dall'organismo notificato; g) «esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento»: esame della valutazione effettuata dall'organismo notificato e degli esiti dei relativi esami, delle ispezioni e delle prove effettuate, incluse le modalita' di svolgimento degli esami, ispezioni e prove stessi; h) «ispezioni sull'equipaggiamento marittimo»: ispezioni effettuate al fine di verificare che le caratteristiche e gli elementi che compongono l'equipaggiamento marittimo e le sue prestazioni corrispondono a quelli previsti dai requisiti applicabili. Le ispezioni possono essere effettuate presso i locali del costruttore o a bordo di navi in costruzione o ai lavori presso i cantieri navali, su strutture, materiali, macchinari o equipaggiamenti complessi quali sistemi o impianti; i) «prove di laboratorio»: prove effettuate da laboratori accreditati da un ente di accreditamento membro ILAC (International laboratory accreditation cooperation) in accordo alla norma UNI EN ISO 17025 per la specifica prova da effettuare, oppure qualificato dall'Amministrazione competente seguendo la stessa norma UNI EN ISO 17025; l) «verifiche sul sistema di produzione»: visite presso i locali di produzione del fabbricante per la verifica dell'efficacia dei controlli di conformita', nelle fasi precedenti, concomitanti e successive la produzione, del sistema di garanzia della qualita' del processo di produzione e del prodotto di cui rispettivamente al modulo D e al modulo E dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; m) «misura restrittiva»: provvedimento dell'autorita' di vigilanza del mercato di ritiro dal mercato, di richiamo dal servizio o di limitazione della commercializzazione o dell'installazione di un equipaggiamento marittimo; n) «richiamo»: provvedimento dell'autorita' di vigilanza del mercato finalizzato alla restituzione dell'equipaggiamento marittimo gia' installato a bordo di navi nazionali e navi UE o acquistato per l'installazione a bordo delle medesime navi; o) «ritiro»: provvedimento dell'autorita' di vigilanza del mercato finalizzato a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura. 2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.