Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «autorita' di  vigilanza  del  mercato»:  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto di concerto  con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio
prescritto dalla convenzione di cui alla lettera b), numero  3),  con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
relativamente   all'equipaggiamento   marittimo   prescritto    dalla
convenzione di cui alla lettera b), numero  2)  e  con  il  Ministero
dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento  marittimo
destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione; 
    b)  «convenzioni  internazionali»:  le  convenzioni  di   seguito
indicate, unitamente  ai  protocolli,  ai  successivi  emendamenti  e
relativi codici obbligatori, che sono entrati in vigore e che fissano
requisiti specifici per  l'approvazione,  da  parte  dello  Stato  di
bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo  delle
navi: 
      1) la  Convenzione  sul  regolamento  internazionale  del  1972
(COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, come emendata; 
      2) la Convenzione internazionale del 2  novembre  1973  per  la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi  (MARPOL  73/78),  come
emendata; 
      3) la Convenzione internazionale del 1° novembre  1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata; 
    c) «equipaggiamento marittimo»: l'equipaggiamento di cui all'art.
3, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente  della  Repubblica
20 dicembre 2017, n. 239; 
    d)  «attivita'  di  valutazione»:  le  attivita'  di  esame   del
fascicolo tecnico dell'equipaggiamento e dei  certificati,  ispezioni
del prodotto, verifiche funzionali a  bordo,  prove  di  laboratorio,
verifica del sistema di produzione; 
    e) «fascicolo tecnico  dell'equipaggiamento»:  la  documentazione
tecnica presentata, in accordo alla procedura  di  valutazione  della
conformita' stabilita nei moduli B e G  di  cui  all'allegato  II  al
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  2017,  n.  239,
all'organismo notificato; 
    f) «verifiche funzionali a bordo»: prove operative  effettuate  a
bordo delle navi e stabilite dalle convenzioni internazionali di  cui
alla lettera b). Le suddette prove operative a bordo sono effettuate,
per ragioni di  sicurezza  e  di  prevenzione  dell'inquinamento,  se
richieste dagli strumenti internazionali, purche'  non  costituiscano
un duplicato delle procedure di valutazione  della  conformita'  gia'
esperite dall'organismo notificato; 
    g) «esame  del  fascicolo  tecnico  dell'equipaggiamento»:  esame
della valutazione effettuata dall'organismo notificato e degli  esiti
dei relativi esami, delle ispezioni e delle prove effettuate, incluse
le modalita' di svolgimento degli esami, ispezioni e prove stessi; 
    h)   «ispezioni   sull'equipaggiamento   marittimo»:    ispezioni
effettuate al  fine  di  verificare  che  le  caratteristiche  e  gli
elementi  che  compongono  l'equipaggiamento  marittimo  e   le   sue
prestazioni   corrispondono   a   quelli   previsti   dai   requisiti
applicabili. Le ispezioni possono essere effettuate presso  i  locali
del costruttore o a bordo di navi in costruzione o ai lavori presso i
cantieri   navali,   su   strutture,    materiali,    macchinari    o
equipaggiamenti complessi quali sistemi o impianti; 
    i)  «prove  di  laboratorio»:  prove  effettuate  da   laboratori
accreditati da un ente di accreditamento membro  ILAC  (International
laboratory accreditation cooperation) in accordo alla  norma  UNI  EN
ISO 17025 per la specifica prova da  effettuare,  oppure  qualificato
dall'Amministrazione competente seguendo la stessa norma UNI  EN  ISO
17025; 
    l) «verifiche sul sistema di produzione»: visite presso i  locali
di produzione del fabbricante  per  la  verifica  dell'efficacia  dei
controlli di  conformita',  nelle  fasi  precedenti,  concomitanti  e
successive la produzione, del sistema di garanzia della qualita'  del
processo di produzione e  del  prodotto  di  cui  rispettivamente  al
modulo D e al modulo E dell'allegato II  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 
    m)  «misura   restrittiva»:   provvedimento   dell'autorita'   di
vigilanza del mercato di ritiro dal mercato, di richiamo dal servizio
o di limitazione della commercializzazione o dell'installazione di un
equipaggiamento marittimo; 
    n) «richiamo»:  provvedimento  dell'autorita'  di  vigilanza  del
mercato finalizzato alla restituzione dell'equipaggiamento  marittimo
gia' installato a bordo di navi nazionali e navi UE o acquistato  per
l'installazione a bordo delle medesime navi; 
    o)  «ritiro»:  provvedimento  dell'autorita'  di  vigilanza   del
mercato finalizzato a impedire la messa a disposizione sul mercato di
equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura. 
  2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, ai fini  del  presente
decreto si applicano le definizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.