Art. 3 
 
          Funzioni dell'autorita' di vigilanza del mercato 
             e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua la verifica  sulla
conformita'  e   sulla   sicurezza   dell'equipaggiamento   marittimo
attraverso le attivita' di valutazione di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera d). 
  2. L'attivita' di vigilanza e' svolta nei confronti degli operatori
economici di cui  al  capo  III  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 
  3. L'autorita' di vigilanza del mercato esercita le funzioni di: 
    a) programmazione e coordinamento in  materia  di  vigilanza  del
mercato dell'equipaggiamento marittimo; 
    b)  coordinamento  delle  attivita'  di  controllo,  svolte   sul
territorio e a bordo delle navi, al fine di acquisire le informazioni
in merito  alla  funzionalita',  conformita'  e  pericolosita'  degli
equipaggiamenti marittimi; 
    c) valutazione degli  equipaggiamenti  marittimi  nelle  fasi  di
produzione, commercializzazione e utilizzo, anche  tramite  ispezioni
presso gli stabilimenti di produzione e confezionamento, i  magazzini
di stoccaggio e i punti di  vendita,  attraverso  l'esecuzione  delle
seguenti attivita': 
      1) verifica  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera l)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e del marchio di  conformita'  di
cui al capo  II  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre  2017,  n.  239   e   delle   relative   documentazioni   di
accompagnamento; 
      2)  esame  del  fascicolo  tecnico  e  di  ogni  certificazione
dell'equipaggiamento; 
      3) ispezioni sull'equipaggiamento marittimo; 
      4) prove di laboratorio; 
      5) verifiche sul sistema di produzione; 
    d) sviluppo del programma nazionale di vigilanza del  mercato  di
cui all'art. 4; 
    e) adozione delle misure restrittive di cui  all'art.  13  e,  in
caso  di  necessita',  definizione   delle   azioni   correttive   da
intraprendere per il miglioramento della sicurezza a bordo delle navi
e della protezione dell'ambiente; 
    f) pubblicazione delle informazioni relative ai prodotti ritenuti
pericolosi anche a seguito di attivita' di  vigilanza  effettuata  da
autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea; 
    g)  pubblicazione  sul  sito  istituzionale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto - Guardia costiera delle  informazioni  relative
alle attivita' di vigilanza  sull'equipaggiamento  marittimo  e  alle
modalita' di contatto con l'autorita' di vigilanza del mercato; 
    h) partecipazione agli incontri europei dell'ADCO (Administrative
cooperation group, gruppo di cooperazione europea sulla vigilanza del
mercato degli equipaggiamenti marittimi) per  la  cooperazione  e  la
reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione  europea  e  la
Commissione  europea,  attraverso  personale  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con l'eventuale  supporto  richiesto,
di volta in volta, alle altre amministrazioni competenti. 
  4. Le funzioni di controllo alle frontiere  esterne,  conformemente
agli articoli 27, 28 e  29  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9  luglio  2008,  sono  svolte
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli: 
    a) sulle  dichiarazioni  di  conformita'  UE  e  sul  marchio  di
conformita' degli  equipaggiamenti  marittimi  di  cui  al  comma  3,
lettera c), numero 1) del presente articolo, sulla base  dell'analisi
dei rischi o a campione; 
    b) sugli equipaggiamenti  marittimi  dichiarati  non  conformi  e
ritirati dal  mercato,  a  seguito  di  espresse  misure  restrittive
comunicate dall'autorita' di vigilanza, sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi.