Art. 3 Funzioni dell'autorita' di vigilanza del mercato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 1. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua la verifica sulla conformita' e sulla sicurezza dell'equipaggiamento marittimo attraverso le attivita' di valutazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 2. L'attivita' di vigilanza e' svolta nei confronti degli operatori economici di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 3. L'autorita' di vigilanza del mercato esercita le funzioni di: a) programmazione e coordinamento in materia di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo; b) coordinamento delle attivita' di controllo, svolte sul territorio e a bordo delle navi, al fine di acquisire le informazioni in merito alla funzionalita', conformita' e pericolosita' degli equipaggiamenti marittimi; c) valutazione degli equipaggiamenti marittimi nelle fasi di produzione, commercializzazione e utilizzo, anche tramite ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i punti di vendita, attraverso l'esecuzione delle seguenti attivita': 1) verifica della dichiarazione di conformita' UE di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e del marchio di conformita' di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e delle relative documentazioni di accompagnamento; 2) esame del fascicolo tecnico e di ogni certificazione dell'equipaggiamento; 3) ispezioni sull'equipaggiamento marittimo; 4) prove di laboratorio; 5) verifiche sul sistema di produzione; d) sviluppo del programma nazionale di vigilanza del mercato di cui all'art. 4; e) adozione delle misure restrittive di cui all'art. 13 e, in caso di necessita', definizione delle azioni correttive da intraprendere per il miglioramento della sicurezza a bordo delle navi e della protezione dell'ambiente; f) pubblicazione delle informazioni relative ai prodotti ritenuti pericolosi anche a seguito di attivita' di vigilanza effettuata da autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea; g) pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera delle informazioni relative alle attivita' di vigilanza sull'equipaggiamento marittimo e alle modalita' di contatto con l'autorita' di vigilanza del mercato; h) partecipazione agli incontri europei dell'ADCO (Administrative cooperation group, gruppo di cooperazione europea sulla vigilanza del mercato degli equipaggiamenti marittimi) per la cooperazione e la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea, attraverso personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'eventuale supporto richiesto, di volta in volta, alle altre amministrazioni competenti. 4. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne, conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli: a) sulle dichiarazioni di conformita' UE e sul marchio di conformita' degli equipaggiamenti marittimi di cui al comma 3, lettera c), numero 1) del presente articolo, sulla base dell'analisi dei rischi o a campione; b) sugli equipaggiamenti marittimi dichiarati non conformi e ritirati dal mercato, a seguito di espresse misure restrittive comunicate dall'autorita' di vigilanza, sui prodotti provenienti da Paesi terzi.