Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»; 2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»; 3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»; 4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»; b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 1 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) - 7) (Omissis); 8) Ministero della transizione ecologica; 9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 10) - 12) (Omissis); 13) Ministero della cultura; 14) (Omissis); 15) Ministero del turismo. 2. - 4. (Omissis). 4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.».