Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
                                 300 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della
transizione ecologica;»; 
      2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»; 
      3) il numero 13) e' sostituito  dal  seguente:  «13)  Ministero
della cultura;»; 
      4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente:  «15)  Ministero
del turismo.»; 
    b) al comma 4-bis, primo  periodo,  la  parola  «quattordici»  e'
sostituita dalla seguente: «quindici». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 4-bis dell'articolo
          2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.  203,  S.O.  n.  163,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2.  (Ministeri).  -  1.  I  Ministeri  sono  i
          seguenti: 
                1) - 7) (Omissis); 
                8) Ministero della transizione ecologica; 
                  9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili; 
                10) - 12) (Omissis); 
                13) Ministero della cultura; 
                14) (Omissis); 
                15) Ministero del turismo. 
              2. - 4. (Omissis). 
              4-bis.  Il  numero  dei  Ministeri  e'   stabilito   in
          quindici. Il numero totale dei  componenti  del  Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'art. 51 della Costituzione.».