(( Art. 1 - bis 
 
 Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 
 
  1. All'articolo 110 del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita  anche  nel  bilancio
relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di  cui  al
comma 2,  con  esclusivo  riferimento  ai  beni  non  rivalutati  nel
bilancio precedente e senza  la  possibilita'  di  affrancamento  del
saldo attivo e  di  riconoscimento  degli  effetti  a  fini  fiscali,
rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  110  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  110  (Rivalutazione  generale   dei   beni
          d'impresa e delle partecipazioni 2020).  -  1.  I  soggetti
          indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          che non adottano i principi contabili internazionali  nella
          redazione  del   bilancio,   possono,   anche   in   deroga
          all'articolo  2426  del  codice  civile  e  ad  ogni  altra
          disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
          d'impresa e le partecipazioni di cui alla  sezione  II  del
          capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad  esclusione
          degli immobili alla cui produzione  o  al  cui  scambio  e'
          diretta l'attivita' di  impresa,  risultanti  dal  bilancio
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 
                2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio
          o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di  cui  al
          comma 1, puo' essere effettuata distintamente  per  ciascun
          bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella
          nota integrativa. Le  imprese  che  hanno  l'esercizio  non
          coincidente  con  l'anno   solare   possono   eseguire   la
          rivalutazione   nel   bilancio   o   rendiconto    relativo
          all'esercizio in corso al 31 dicembre  2019,  se  approvato
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto,  a  condizione  che  i
          beni d'impresa e  le  partecipazioni  di  cui  al  comma  1
          risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. 
                3. Il saldo attivo della  rivalutazione  puo'  essere
          affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
          alla societa' di un'imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento,
          da versare con le modalita' indicate al comma 6. 
                4. Il maggior valore attribuito ai beni  in  sede  di
          rivalutazione  puo'  essere  riconosciuto  ai  fini   delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive a decorrere dall'esercizio  successivo
          a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
          eseguita, mediante il versamento di un'imposta  sostitutiva
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e  di  eventuali  addizionali  nella
          misura del 3 per cento per  i  beni  ammortizzabili  e  non
          ammortizzabili. 
                4-bis. La rivalutazione puo'  essere  eseguita  anche
          nel   bilancio   relativo   all'esercizio    immediatamente
          successivo a quello  di  cui  al  comma  2,  con  esclusivo
          riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio  precedente
          e senza la possibilita' di affrancamento del saldo attivo e
          di   riconoscimento   degli   effetti   a   fini   fiscali,
          rispettivamente ai sensi dei  commi  3  e  4  del  presente
          articolo. 
                5.  Nel  caso  di  cessione  a  titolo  oneroso,   di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio dell'impresa ovvero al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore dei  beni  rivalutati  in  data
          anteriore  a  quella  di  inizio   del   quarto   esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata  eseguita,  ai  fini   della   determinazione   delle
          plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
          prima della rivalutazione. 
                6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4  sono
          versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
          prima  con  scadenza  entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relative  al
          periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
          e' eseguita, e le  altre  con  scadenza  entro  il  termine
          rispettivamente previsto per il versamento  a  saldo  delle
          imposte  sui  redditi   relative   ai   periodi   d'imposta
          successivi.  Gli  importi   da   versare   possono   essere
          compensati ai sensi  della  sezione  I  del  capo  III  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                7.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge  21
          novembre 2000, n. 342, quelle del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n.  162,
          nonche' quelle  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile  2002,  n.
          86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311. 
                8. Le previsioni di cui  all'articolo  14,  comma  1,
          della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai
          soggetti che redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni,  in
          societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni  finanziarie
          ai sensi dell'articolo 85, comma  3-bis,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Per  tali
          soggetti, per l'importo corrispondente ai  maggiori  valori
          oggetto   di   riallineamento,   al   netto    dell'imposta
          sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva  in
          sospensione d'imposta  ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
          affrancata ai sensi del comma 3. 
                8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14  della  legge
          21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento
          e alle altre attivita' immateriali risultanti dal  bilancio
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo
          valutati in 74,8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  254,3
          milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»