(( Art. 1 - quater 
 
Accelerazione delle attivita'  di  liquidazione  degli  indennizzi  a
                      favore dei risparmiatori 
 
  1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli  indennizzi  da
parte   del   Fondo   indennizzi   risparmiatori   (FIR)    istituito
dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per
sostenere i risparmiatori e  le  rispettive  famiglie  colpiti  dalla
crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le
parole: «La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso
di idonei  requisiti  di  competenza,  indipendenza,  onorabilita'  e
probita'» sono sostituite dalle seguenti: «La citata  Commissione  e'
composta da un numero di  membri  non  superiore  a  quattordici,  in
possesso   di   idonei   requisiti   di   competenza,   indipendenza,
onorabilita' e probita'». Resta fermo il limite di spesa, per  l'anno
2021, pari a 1,2 milioni di euro,  previsto  dall'articolo  1,  comma
501, della predetta legge n. 145 del 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 493 e 501 dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
                «493. Per la tutela del risparmio e per  il  rispetto
          del  dovere  di  disciplinare,  coordinare  e   controllare
          l'esercizio del credito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo indennizzo risparmiatori  (FIR),  con  una  dotazione
          iniziale di 525 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga  indennizzi  a  favore  dei
          risparmiatori come definiti al comma 494 che  hanno  subito
          un  pregiudizio  ingiusto  da  parte  di  banche   e   loro
          controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
          e prima del 1° gennaio 2018, in  ragione  delle  violazioni
          massive  degli   obblighi   di   informazione,   diligenza,
          correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza,  ai  sensi
          del  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58» 
                «501. Il FIR opera entro  i  limiti  della  dotazione
          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo
          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con
          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una
          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e
          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle
          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di
          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata  Commissione  e'  composta  da  un
          numero di membri non superiore a quattordici,  in  possesso
          di   idonei   requisiti   di   competenza,    indipendenza,
          onorabilita'  e  probita'.  Con  successivo   decreto   del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  nominati  i
          componenti della  Commissione  tecnica  e  determinati  gli
          emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
          1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019,  2020  e
          2021.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante   la
          corrispondente riduzione della dotazione del  FIR.  Qualora
          l'importo dei compensi da attribuire  ai  componenti  della
          Commissione tecnica risulti inferiore  al  predetto  limite
          massimo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel   FIR.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La  domanda
          di   indennizzo,   corredata   di   idonea   documentazione
          attestante i requisiti di cui  al  comma  494,  e'  inviata
          entro il termine di  centottanta  giorni  decorrenti  dalla
          data  individuata  con  apposito   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze.   La   prestazione   di
          collaborazione  nella  presentazione  della  domanda  e  le
          attivita'  conseguenti  non  rientrano  nell'ambito   delle
          prestazioni.»