Art. 3 
 
                   Fondo autonomi e professionisti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021»; 
    b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
      «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e'  concesso
ai sensi della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle suddette  disposizioni  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  20  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «20. Al fine di ridurre gli effetti negativi  causati
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul  reddito  dei
          lavoratori autonomi e dei professionisti e di  favorire  la
          ripresa della loro attivita', e' istituito, nello stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,   il   Fondo   per   l'esonero   dai    contributi
          previdenziali  dovuti  dai  lavoratori   autonomi   e   dai
          professionisti, con una dotazione finanziaria  iniziale  di
          2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che  costituisce  il
          relativo limite di spesa, destinata a finanziare  l'esonero
          parziale dal pagamento dei contributi previdenziali  dovuti
          dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti  alle
          gestioni  previdenziali   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS)  e  dai  professionisti  iscritti
          agli enti gestori di forme  obbligatorie  di  previdenza  e
          assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
          abbiano percepito nel periodo  d'imposta  2019  un  reddito
          complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un
          calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno  2020  non
          inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
          Sono  esclusi  dall'esonero  i  premi  dovuti  all'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro (INAIL).»