Art. 4 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
  riscossione e annullamento dei carichi 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «28  febbraio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle
rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere  il
28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e  il  31  luglio  2021  delle
definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle
stesse definizioni  se  effettuato  integralmente,  con  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del  medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018: 
      a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza
nell'anno 2020; 
      b) entro il  30  novembre  2021,  relativamente  alle  rate  in
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio  e  il  31  luglio
2021.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  In  considerazione
delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente  articolo,  e
in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  le  comunicazioni  di
inesigibilita'  relative  alle  quote  affidate  agli  agenti   della
riscossione  nell'anno  2018,  nell'anno  2019,  nell'anno   2020   e
nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il
31 dicembre 2026.»; 
    d) il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «4-bis.  Con
riferimento ai  carichi,  relativi  alle  entrate  tributarie  e  non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il  periodo
di sospensione di cui ai commi 1 e  2-bis  e,  successivamente,  fino
alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se  affidati  dopo  lo
stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di  cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 
      a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
      b) di ventiquattro mesi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  a
ogni altra disposizione di legge vigente, i termini  di  decadenza  e
prescrizione relativi alle stesse entrate.». 
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile». 
  3. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei  medesimi;  restano  altresi'  acquisiti,  relativamente  ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a  5.000  euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2010,  ancorche'
ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno  conseguito,
nel periodo d'imposta 2019,  un  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti  diversi  dalle
persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in  corso
alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro. 
  5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui  al  comma  4
del presente articolo, del relativo  discarico  e  della  conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti  creditori.  Per
gli enti di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui  al  precedente  periodo
disciplina le modalita' del riaccertamento straordinario dei  residui
attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo  la  facolta'
di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo  in  non  piu'  di  dieci
annualita'  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario   in   cui   e'
effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  529,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. Restano  definitivamente  acquisite  le  somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento. 
  6. Fino alla data stabilita dal  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 5 e' sospesa la  riscossione  di  tutti  i  debiti  di  importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a
5.000  euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi   per   ritardata
iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai  singoli  carichi
affidati agli agenti della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31
dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. 
  7. Per il rimborso  delle  spese  di  notifica  della  cartella  di
pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche'  di
quelle per le procedure esecutive, relative alle  quote,  erariali  e
non,  diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del  comma
4 del presente articolo, l'agente della riscossione  presenta,  entro
la data stabilita con il decreto ministeriale previsto  dal  comma  5
del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal  proprio
bilancio  al  31  dicembre  2020,  e  fatte  salve  le  anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, con oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  in  due  rate,  la  prima,  di  ammontare  non
inferiore al 70% del totale, scadente  il  31  dicembre  2021,  e  la
seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022. 
  8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni  di
cui all'articolo 4 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018.  Il
rimborso, a favore dell'agente  della  riscossione,  delle  spese  di
notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del  decreto-legge  n.  119
del 2018, e non ancora saldate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e' effettuato in un numero  massimo  di  venti  rate
annuali di  pari  importo,  con  oneri  a  carico  del  singolo  ente
creditore; il pagamento della prima di tali rate e' effettuato  entro
il 31 dicembre  2021  e,  a  tal  fine,  l'agente  della  riscossione
presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre
2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio  bilancio  al  31
dicembre 2020. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8  non  si  applicano  ai
debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma  16,  lettere
a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018,  nonche'  alle
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 
  10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina  legislativa  dei
crediti di difficile esazione e  per  l'efficientamento  del  sistema
della riscossione, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
trasmette  alle  Camere  una  relazione  contenente  i  criteri   per
procedere alla revisione del meccanismo di controllo e  di  discarico
dei  crediti  non   riscossi   per   le   conseguenti   deliberazioni
parlamentari. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  534,5
milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro  per
l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1
milioni di euro per l'anno 2022, 99,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di  euro  per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   68   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 68 (Sospensione dei termini  di  versamento
          dei carichi affidati all'agente della  riscossione).  -  1.
          Con riferimento alle entrate tributarie e  non  tributarie,
          sono sospesi i termini  dei  versamenti,  in  scadenza  nel
          periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021,  derivanti  da
          cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
          nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e  30  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          versamenti oggetto di sospensione devono essere  effettuati
          in unica soluzione entro il mese successivo al termine  del
          periodo di sospensione.  Non  si  procede  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
          n. 159. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a  3-
          sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  e
          alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
          639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli  atti  di
          cui all'articolo 1, comma  792,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160. 
                2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°  marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 
                2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31 dicembre 2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. 
                3.  Il  versamento  delle   rate   da   corrispondere
          nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio,
          il 31 marzo, il  31  maggio  e  il  31  luglio  2021  delle
          definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23
          ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2018, n.  136,  all'articolo  16-bis  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e
          all'articolo 1, commi 190 e 193, della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e' considerato  tempestivo  e  non  determina
          l'inefficacia  delle  stesse  definizioni   se   effettuato
          integralmente, con applicazione delle disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n.
          119 del 2018: 
                  a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate
          in scadenza nell'anno 2020; 
                  b) entro il 30 novembre  2021,  relativamente  alle
          rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31  maggio
          e il 31 luglio 2021. 
                3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
          possono essere accordate anche relativamente ai debiti  per
          i  quali,   alla   medesima   data,   si   e'   determinata
          l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo  6  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.  225,  e
          all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater,  del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga  alle
          previsioni in essi contenute. 
                4. In considerazione delle previsioni  contenute  nei
          commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  le  comunicazioni  di
          inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti
          della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
          2020 e nell'anno  2021  sono  presentate,  rispettivamente,
          entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
          il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026. 
                4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle
          entrate tributarie e non  tributarie,  affidati  all'agente
          della riscossione durante il periodo di sospensione di  cui
          ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla  data  del
          31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
          31 dicembre 2021, a quelli relativi alle  dichiarazioni  di
          cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),  e  c),  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          prorogati: 
                  a) di dodici mesi, il termine di  cui  all'articolo
          19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile
          1999, n. 112; 
                  b) di  ventiquattro  mesi,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione  di  legge
          vigente, i termini di  decadenza  e  prescrizione  relativi
          alle stesse entrate.» 
                
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 152 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo   152   (Sospensioni    dei    pignoramenti
          dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni). - 1.
          Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore
          del presente decreto e il 30 aprile 2021 sono  sospesi  gli
          obblighi  di  accantonamento  derivanti  dai   pignoramenti
          presso  terzi  effettuati  prima  di   tale   ultima   data
          dall'agente  della  riscossione  e  dai  soggetti  di   cui
          all'articolo  52,  comma  5,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto  le
          somme  dovute  a  titolo  di  stipendio,   salario,   altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a
          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione,  o  di  assegni  di  quiescenza.  Le  somme   che
          avrebbero dovuto essere accantonate  nel  medesimo  periodo
          non sono sottoposte a  vincolo  di  indisponibilita'  e  il
          terzo pignorato le rende fruibili  al  debitore  esecutato,
          anche se anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto sia intervenuta ordinanza di  assegnazione
          del   giudice   dell'esecuzione.    Restano    fermi    gli
          accantonamenti effettuati prima della data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  e  restano  definitivamente
          acquisite e  non  sono  rimborsate  le  somme  accreditate,
          anteriormente   alla   stessa   data,   all'agente    della
          riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma  5,
          lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
                «Articolo 30  (Indennita'  di  mora).  -  1.  Decorso
          inutilmente il termine previsto dall' articolo 25, comma 2,
          sulle  somme  iscritte  a  ruolo,   esclusi   le   sanzioni
          pecuniarie tributarie e  gli  interessi,  si  applicano,  a
          partire dalla data della notifica  della  cartella  e  fino
          alla data del pagamento, gli interessi  di  mora  al  tasso
          determinato annualmente con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337): 
                «Articolo 27 (Accessori dei crediti previdenziali). -
          1. In deroga all' articolo 30 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
          dall'articolo 14 del presente  decreto,  sui  contributi  o
          premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,  decorso  il
          termine  previsto  dall'  articolo  25  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto,   le
          sanzioni e  le  somme  aggiuntive  dovute  sono  calcolate,
          secondo le disposizioni che le regolano, dalla  data  della
          notifica e fino alla data del pagamento. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 52  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'IRPEF  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta nonche' riordino della  disciplina
          dei tributi locali): 
                «Articolo 52 (Potesta' regolamentare  generale  delle
          province e dei comuni). - 1. - 4. Omissis 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                  b) qualora sia  deliberato  di  affidare  a  terzi,
          anche disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei
          tributi e di tutte le entrate, le relative  attivita'  sono
          affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
          e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, a: 
                    1)  i  soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'articolo 113, comma 5,  lettera  c),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e  successive  modificazioni,   mediante   convenzione,   a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                  c) l'affidamento di cui alla precedente lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                  d) il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
                  Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  48-bis
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602: 
                «Articolo 48-bis (Disposizioni  sui  pagamenti  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le societa'
          a prevalente partecipazione pubblica, prima di  effettuare,
          a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore  a
          cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento ai sensi dell'articolo 19  del  presente  decreto
          nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma  494,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno  subito  un
          pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro  controllate
          aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione  coatta
          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16
          gennaio 2018. 
                2 bis. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito. 
                2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare ai sensi  dell'articolo  17  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 153 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Articolo 153 (Sospensione delle  verifiche  ex  art.
          48-bis  DPR  n.  602  del  1973).  -  1.  Nel  periodo   di
          sospensione di cui all'articolo 68, commi 1  e  2-bis,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  non  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche  in  data
          antecedente a tale periodo, ai  sensi  del  comma  1  dello
          stesso articolo 48-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 602 del 1973, per  le  quali  l'agente  della
          riscossione  non  ha  notificato  l'ordine  di   versamento
          previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano
          prive di qualunque effetto e le  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001,  n.  165,  nonche'  le  societa'  a  prevalente
          partecipazione pubblica, procedono al  pagamento  a  favore
          del beneficiario. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          23 ottobre 2018, n.  119,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale e finanziaria): 
                «Articolo  3  (Definizione  agevolata   dei   carichi
          affidati all'agente della  riscossione).  -  1.  I  debiti,
          diversi da quelli di  cui  all'articolo  5  risultanti  dai
          singoli carichi affidati agli agenti della riscossione  dal
          1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2017,  possono  essere
          estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese  in  tali
          carichi, gli interessi di  mora  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602,  ovvero  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente
          le somme: 
                  a) affidate all'agente della riscossione  a  titolo
          di capitale e interessi; 
                  b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112, a titolo di aggio sulle  somme  di  cui  alla
          lettera a) e di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
                2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato: 
                  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
                  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e
          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
                3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
          sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli  interessi
          al tasso del 2 per  cento  annuo  e  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori  i
          dati necessari a individuare i carichi definibili presso  i
          propri sportelli  e  in  apposita  area  del  proprio  sito
          internet. 
                5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al
          comma  1  rendendo,  entro  il  30  aprile  2019,  apposita
          dichiarazione, con  le  modalita'  e  in  conformita'  alla
          modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio  sito
          internet nel termine massimo di venti giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto;   in   tale
          dichiarazione il debitore sceglie  altresi'  il  numero  di
          rate nel quale intende effettuare il  pagamento,  entro  il
          limite massimo previsto dal comma 1. 
                6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il  debitore
          indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto  i
          carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a  rinunciare
          agli stessi giudizi, che,  dietro  presentazione  di  copia
          della dichiarazione e nelle more del pagamento delle  somme
          dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
          e'   subordinata   all'effettivo   perfezionamento    della
          definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
          documentazione attestante i pagamenti effettuati;  in  caso
          contrario, il giudice revoca la sospensione su  istanza  di
          una delle parti. 
                7.  Entro  il  30  aprile  2019  il   debitore   puo'
          integrare, con  le  modalita'  previste  dal  comma  5,  la
          dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
                8. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della
          cartella di pagamento. Il  debitore,  se,  per  effetto  di
          precedenti  pagamenti  parziali,  ha   gia'   integralmente
          corrisposto  quanto  dovuto  ai  sensi  del  comma  1,  per
          beneficiare degli effetti della definizione  deve  comunque
          manifestare la sua volonta' di aderirvi  con  le  modalita'
          previste dal comma 5. 
                9. Le somme relative ai debiti definibili, versate  a
          qualsiasi titolo,  anche  anteriormente  alla  definizione,
          restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
                10.   A    seguito    della    presentazione    della
          dichiarazione, relativamente ai carichi definibili  che  ne
          costituiscono oggetto: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b) sono sospesi, fino alla scadenza della  prima  o
          unica rata delle somme dovute a titolo di definizione,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  d)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive; 
                  e)  non  possono  essere  proseguite  le  procedure
          esecutive precedentemente avviate, salvo  che  non  si  sia
          tenuto il primo incanto con esito positivo; 
                  f) il debitore non e' considerato  inadempiente  ai
          fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                  f-bis)  si   applica   la   disposizione   di   cui
          all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n.  96,  ai  fini  del  rilascio  del  documento  unico  di
          regolarita' contributiva (DURC),  di  cui  al  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  30  gennaio
          2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  125  del  1°
          giugno 2015. 
                11.  Entro  il  30  giugno   2019,   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al  comma  5  l'ammontare  complessivo
          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'
          quello delle singole  rate,  e  il  giorno  e  il  mese  di
          scadenza di ciascuna di esse. 
                12.  Il  pagamento  delle   somme   dovute   per   la
          definizione puo' essere effettuato: 
                  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 5; 
                  b) mediante bollettini precompilati,  che  l'agente
          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione
          di cui al comma 11, se il  debitore  non  ha  richiesto  di
          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla
          lettera a) del presente comma; 
                  c)   presso   gli   sportelli   dell'agente   della
          riscossione.In tal caso, si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 12,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  236
          del 10 ottobre 2014, con  riferimento  a  tutti  i  carichi
          definiti. 
                13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 
                  a) alla  data  del  31  luglio  2019  le  dilazioni
          sospese  ai  sensi  del  comma   10,   lettera   b),   sono
          automaticamente revocate e  non  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  b) il pagamento della  prima  o  unica  rata  delle
          somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
          delle procedure esecutive  precedentemente  avviate,  salvo
          che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. 
                14. In caso di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o
          tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di  quelle
          in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
          al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
          a decorrere i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
          recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
          relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha
          prodotto effetti: 
                  a) i versamenti effettuati sono acquisiti a  titolo
          di acconto dell'importo complessivamente dovuto  a  seguito
          dell'affidamento del carico e non determinano  l'estinzione
          del debito  residuo,  di  cui  l'agente  della  riscossione
          prosegue l'attivita' di recupero; 
                  b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
          dell'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
          rate  non  superiore  a   cinque   giorni,   l'effetto   di
          inefficacia della definizione, previsto dal comma  14,  non
          si produce e non sono dovuti interessi. 
                15.  Possono  essere  ricompresi  nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 anche i debiti  risultanti  dai
          carichi  affidati  agli  agenti   della   riscossione   che
          rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di  istanza
          presentata dai debitori  ai  sensi  del  capo  II,  sezione
          prima,  della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,   con   la
          possibilita' di effettuare il pagamento del  debito,  anche
          falcidiato, con le  modalita'  e  nei  tempi  eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
                16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1
          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione recanti: 
                  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                  d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali. 
                17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                18.  Alle   somme   occorrenti   per   aderire   alla
          definizione  di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto  di
          procedura concorsuale, nonche' in  tutte  le  procedure  di
          composizione negoziale della crisi d'impresa  previste  dal
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  si  applica  la
          disciplina dei crediti prededucibili di cui  agli  articoli
          111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
                19. A seguito del pagamento delle  somme  di  cui  ai
          commi 1,  21,  22  e  24,  l'agente  della  riscossione  e'
          automaticamente discaricato dell'importo residuo.  Al  fine
          di  consentire  agli  enti  creditori  di  eliminare  dalle
          proprie scritture  patrimoniali  i  crediti  corrispondenti
          alle quote discaricate, lo stesso agente della  riscossione
          trasmette,  anche  in  via  telematica,  a   ciascun   ente
          interessato,  entro  il  31  dicembre  2024,  l'elenco  dei
          debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui  al
          presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
          effettuato il versamento. All'articolo  6,  comma  12,  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  le
          parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
          dicembre 2024". 
                20.  All'articolo  1,  comma  684,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
          2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia  ovvero   dell'Agenzia   delle   entrate-
          Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati  negli
          anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e,  per  quelli
          consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita'
          di consegna  partendo  dalla  piu'  recente,  entro  il  31
          dicembre di ciascun anno successivo al 2026.". 
                21. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7
          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b),  numero  2),  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,
          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il
          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti
          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
          tenendo conto di quelle stralciate ai  sensi  dell'articolo
          4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera
          c); si applicano altresi', a seguito  del  pagamento  della
          prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui
          al comma 13, lettera b). 
                22. Resta salva la  facolta',  per  il  debitore,  di
          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21. 
                23. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  4,  i
          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato
          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,
          delle somme da versare nello stesso termine in  conformita'
          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti
          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le
          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31
          luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b),  nel
          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. 
                24. Relativamente ai debiti  risultanti  dai  singoli
          carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal  1°
          gennaio 2000 al  30  settembre  2017,  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il  pagamento  delle
          residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate
          previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge  n.  193
          del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di
          pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate, le disposizioni di cui  al  comma  13,
          lettera b). Resta salva la facolta', per  il  debitore,  di
          effettuare il pagamento di tali  rate  in  unica  soluzione
          entro il 31 luglio 2019. 
                24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
          anche nel caso  di  tardivo  versamento,  non  superiore  a
          cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
          24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. 
                25. Possono essere definiti, secondo le  disposizioni
          del presente articolo, anche i debiti relativi  ai  carichi
          gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: 
                  a) dell'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le  quali  il  debitore
          non  ha  perfezionato  la  definizione   con   l'integrale,
          tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; 
                  b) dell'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
          ha provveduto  all'integrale,  tempestivo  pagamento  delle
          somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b),  numero
          1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge  n.  148  del
          2017.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                «Articolo 16-bis  (Riapertura  dei  termini  per  gli
          istituti agevolativi  relativi  ai  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione). - 1. Salvo che per i debiti gia'
          compresi in dichiarazioni di adesione alla  definizione  di
          cui all'articolo 3 del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2018, n. 136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
          debitore  puo'  esercitare  la  facolta'  ivi  riconosciuta
          rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5  del  citato
          articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalita'  e  in
          conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
          pubblica nel proprio sito internet nel termine  massimo  di
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  In  tal  caso,  si
          applicano,  con  le  seguenti  deroghe,   le   disposizioni
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119  del  2018,
          ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis: 
                  a) in caso di esercizio della predetta facolta', la
          dichiarazione resa puo' essere integrata  entro  la  stessa
          data del 31 luglio 2019; 
                  b) il pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 e'
          effettuato alternativamente: 
                    1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 
                    2)  nel  numero  massimo  di   diciassette   rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della
          definizione, scadente il 30 novembre 2019, e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi  di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019; 
                  c) l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono
          comunicati dall'agente della riscossione al debitore  entro
          il 31 ottobre 2019; 
                  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma  13
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si
          determinano alla data del 30 novembre 2019; 
                  e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3  del
          citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  possono   essere
          definiti versando le somme dovute in unica soluzione  entro
          il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate
          consecutive, la prima delle quali, di importo  pari  al  20
          per cento, scadente il 30 novembre  2019,  e  le  restanti,
          ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al
          comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del
          2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. 
                2.  Salvo  che  per  i  debiti   gia'   compresi   in
          dichiarazioni  di  adesione   alle   definizioni   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136, e ai commi da  184  a  1.98  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate  entro  il
          30 aprile 2019, il debitore puo' rendere  la  dichiarazione
          prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n.
          145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalita' e in
          conformita' alla modulistica che l'agente della riscossione
          pubblica nel proprio sito internet nel termine  massimo  di
          cinque giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto.  In  tal  caso,  si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  da   184   a   198
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonche'
          quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo. 
                3. Le disposizioni del presente articolo: 
                  a)  si  applicano  anche  alle   dichiarazioni   di
          adesione   alle   definizioni   ivi   indicate   presentate
          successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto; 
                  b)  non  si  applicano  alla  definizione  di   cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  184  a   198
          dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «184. I debiti  delle  persone  fisiche,  diversi  da
          quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge  23  ottobre
          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2018, n. 136, e  risultanti  dai  singoli  carichi
          affidati all'agente della riscossione dal 1°  gennaio  2000
          alla data  del  31  dicembre  2017,  derivanti  dall'omesso
          versamento  di  imposte  risultanti   dalle   dichiarazioni
          annuali e dalle attivita' di cui  all'articolo  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e all'articolo 54-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  a  titolo  di
          tributi e relativi interessi  e  sanzioni,  possono  essere
          estinti dai debitori che versano in una grave e  comprovata
          situazione di  difficolta'  economica  versando  una  somma
          determinata secondo le modalita' indicate dal comma  187  o
          dal comma 188. 
                185.  Possono  altresi'  essere  estinti   i   debiti
          risultanti dai singoli carichi  affidati  all'agente  della
          riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del  31  dicembre
          2017,  derivanti  dall'omesso  versamento  dei   contributi
          dovuti   dagli   iscritti    alle    casse    previdenziali
          professionali o alle gestioni previdenziali dei  lavoratori
          autonomi dell'INPS, con esclusione di  quelli  richiesti  a
          seguito  di  accertamento,  che  versano  in  una  grave  e
          comprovata situazione di  difficolta'  economica,  versando
          una somma determinata secondo  le  modalita'  indicate  dal
          comma  187  o  dal  comma  188,  da  utilizzare   ai   fini
          assicurativi secondo le  norme  che  regolano  la  gestione
          previdenziale interessata. 
                185-bis. Le disposizioni del comma 185  si  applicano
          ai debiti derivanti dall'omesso versamento  dei  contributi
          dovuti   dagli   iscritti    alle    casse    previdenziali
          professionali,  previe  apposite  delibere  delle  medesime
          casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate  nei
          rispettivi  siti  internet  istituzionali   entro   il   16
          settembre  2019  e  comunicate,  entro  la   stessa   data,
          all'agente della  riscossione  mediante  posta  elettronica
          certificata. 
                186. Ai fini del comma 184 e del comma 185,  sussiste
          una grave e comprovata situazione di difficolta'  economica
          qualora l'indicatore della situazione economica equivalente
          (ISEE)  del  nucleo  familiare,  stabilito  ai  sensi   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore  ad
          euro 20.000. 
                187. Per i soggetti che si trovano  nella  situazione
          di cui al comma 186, i debiti di cui  al  comma  184  e  al
          comma 185 possono essere  estinti  senza  corrispondere  le
          sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di
          cui all'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  ovvero  le
          sanzioni e le somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  27,
          comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,  n.  46,
          versando: 
                  a) le somme affidate all'agente della riscossione a
          titolo di capitale e interessi, in misura pari: 
                    1) al 16 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti non superiore a euro 8.500; 
                    2) al 20 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore  a
          euro 12.500; 
                    3) al 35 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti superiore a euro 12.500; 
                  b) le somme maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
          somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese  per
          le procedure esecutive e  di  notifica  della  cartella  di
          pagamento. 
                188. Indipendentemente da quanto stabilito dal  comma
          186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in  una
          grave e comprovata situazione di  difficolta'  economica  i
          soggetti per cui e' stata aperta alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma  189  la  procedura  di
          liquidazione di cui  all'articolo  14-ter  della  legge  27
          gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma
          185 di tali soggetti possono  essere  estinti  versando  le
          somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura  pari
          al 10 per cento e quelle  di  cui  alla  lettera  b)  dello
          stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui  al
          comma  189  e'  allegata  copia  conforme  del  decreto  di
          apertura   della   liquidazione   previsto    dall'articolo
          14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
                189.   Il   debitore   manifesta   all'agente   della
          riscossione la sua volonta' di procedere  alla  definizione
          di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo,  entro  il  30
          aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e  in
          conformita' alla modulistica che lo stesso agente  pubblica
          nel proprio sito internet  nel  termine  massimo  di  venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge  23
          ottobre 2018, n. 119; in  tale  dichiarazione  il  debitore
          attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o  al
          comma 188 e indica i debiti  che  intende  definire  ed  il
          numero di rate nel quale intende effettuare  il  pagamento,
          entro il limite massimo previsto dal comma 190. 
                190. Il versamento delle somme di cui al  comma  187,
          lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica  soluzione
          entro il 30 novembre 2019, o in rate  pari  a:  il  35  per
          cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
          scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza  il
          31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza  il  31  marzo
          2021 e il restante 15 per cento con scadenza il  31  luglio
          2021. 
                191. In caso di pagamento rateale ai sensi del  comma
          190, si applicano, a decorrere dal 1°  dicembre  2019,  gli
          interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano
          le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                192.  Entro  il  31  ottobre  2019,  l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare  complessivo
          delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche'  quello
          delle singole rate, il giorno e  il  mese  di  scadenza  di
          ciascuna di esse. Entro  la  stessa  data,  l'agente  della
          riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il  difetto
          dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o  l'esistenza
          della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis  o  la
          presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi  da
          quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la  conseguente
          impossibilita' di  estinguere  il  debito  ai  sensi  degli
          stessi commi 184 e 185. 
                193. Nei casi previsti dal secondo periodo del  comma
          192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i
          debiti delle persone fisiche inseriti  nella  dichiarazione
          presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.   136,   sono   automaticamente   inclusi   nella
          definizione disciplinata dallo stesso articolo 3  e  indica
          l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  a  tal  fine,
          ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
          esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per
          cento delle predette somme, scade il 30 novembre  2019;  il
          restante 70 per cento e' ripartito nelle  rate  successive,
          ciascuna di pari importo, scadenti il 28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal  secondo
          periodo del comma  192,  limitatamente  ai  debiti  di  cui
          all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge  n.  119
          del 2018, l'ammontare complessivo  delle  somme  dovute  e'
          ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari
          al 30  per  cento,  scadente  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti,  ciascuna  di  pari  importo,  scadenti   il   28
          febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
          anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
          2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. 
                194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184
          e al  comma  185  possono  essere  estinti  anche  se  gia'
          ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo  6,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre  2017,  n.  172,  per  le  quali  il
          debitore non ha perfezionato la  relativa  definizione  con
          l'integrale e tempestivo pagamento delle  somme  dovute.  I
          versamenti  eventualmente  effettuati   a   seguito   delle
          predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti  e
          non ne e' ammessa la restituzione;  gli  stessi  versamenti
          sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai
          commi 184 e 185. 
                195. Ai fini di cui all'articolo  11,  comma  6,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  l'agente  della
          riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle  entrate
          e con la Guardia di finanza,  procede  al  controllo  sulla
          veridicita'   dei   dati   dichiarati   ai    fini    della
          certificazione di cui al comma 186 del  presente  articolo,
          nei  soli  casi  in  cui  sorgano   fondati   dubbi   sulla
          veridicita'  dei  medesimi.  Tale  controllo  puo'   essere
          effettuato fino alla  trasmissione  degli  elenchi  di  cui
          all'articolo 3, comma  19,  del  decreto-legge  23  ottobre
          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2018, n. 136. 
                196. All'esito del controllo previsto dal  comma  195
          del presente  articolo,  in  presenza  di  irregolarita'  o
          omissioni non costituenti falsita', il debitore e'  tenuto,
          anche nei  casi  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire,  entro  un
          termine di decadenza non inferiore  a  venti  giorni  dalla
          relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare
          la  completezza  e  veridicita'  dei  dati  indicati  nella
          dichiarazione. 
                197. Nell'ipotesi di  mancata  tempestiva  produzione
          della documentazione a seguito della comunicazione  di  cui
          al comma 196, ovvero nei casi di irregolarita' o  omissioni
          costituenti falsita', non si determinano gli effetti di cui
          al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia
          gia'   intervenuto   il   discarico   automatico   di   cui
          all'articolo 3, comma  19,  del  decreto-legge  23  ottobre
          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito  di  segnalazione
          dell'agente della riscossione, nel termine di  prescrizione
          decennale, a riaffidare in riscossione il  debito  residuo.
          Restano fermi gli  adempimenti  conseguenti  alle  falsita'
          rilevate. 
                198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a
          197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6,  7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  Legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Articolo 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei).
          - 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del
          decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  adottano  la
          contabilita'   finanziaria   cui   affiancano,   ai    fini
          conoscitivi,      un      sistema      di      contabilita'
          economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione  unitaria
          dei fatti gestionali sia sotto il profilo  finanziario  che
          sotto il profilo economico-patrimoniale. 
                2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui
          al  comma  1  che  adottano  la  contabilita'   finanziaria
          affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema  di
          contabilita'    economico-patrimoniale,    garantendo    la
          rilevazione unitaria dei fatti  gestionali,  sia  sotto  il
          profilo    finanziario     che     sotto     il     profilo
          economico-patrimoniale. 
                3.  Le  istituzioni  degli   enti   locali   di   cui
          all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 1 adottano  il  medesimo  sistema
          contabile dell'amministrazione di cui fanno parte. 
                4.» 
              - Si riporta il testo del  comma  529  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
                «529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non  si
          applicano gli articoli 19 e 20 del decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo,  non  si
          procede a  giudizio  di  responsabilita'  amministrativo  e
          contabile.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino  del  servizio
          nazionale della  riscossione  in  attuazione  della  delega
          prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): 
                «Articolo 17 (Oneri  di  funzionamento  del  servizio
          nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
          funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
          il  presidio  della  funzione  di  deterrenza  e  contrasto
          dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tasso
          di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli  agenti
          della  riscossione   sono   riconosciuti   gli   oneri   di
          riscossione e di esecuzione commisurati  ai  costi  per  il
          funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di  ciascun
          anno,  Equitalia  S.p.A.,  previa  verifica  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  determina,   approva   e
          pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere  per  il
          servizio  nazionale  di  riscossione  che,   tenuto   conto
          dell'andamento della  riscossione,  possono  includere  una
          quota  incentivante  destinata   al   miglioramento   delle
          condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati
          complessivi  della  gestione,  misurabile  sulla  base   di
          parametri, attinenti all'incremento della qualita' e  della
          produttivita' dell'attivita', nonche'  della  finalita'  di
          efficientamento  e  razionalizzazione  del  servizio.   Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati i criteri e i parametri per  la  determinazione
          dei costi  e  quelli  in  relazione  ai  quali  si  possono
          modificare in diminuzione le quote percentuali  di  cui  al
          comma  2,  all'esito  della  verifica  sulla   qualita'   e
          produttivita'   dell'attivita',   nonche'   dei   risultati
          raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
          del servizio,  anche  rimodulando  le  quote  di  cui  alle
          lettere b), c) e  d)  dello  stesso  comma  2  in  funzione
          dell'attivita' effettivamente svolta. 
                2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
                  a) una quota, denominata  oneri  di  riscossione  a
          carico del debitore, pari: 
                    1) all'uno per  cento,  in  caso  di  riscossione
          spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
                    2) al tre per cento delle somme iscritte a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
                    3) al sei per cento delle somme iscritte a  ruolo
          e dei relativi interessi  di  mora  riscossi,  in  caso  di
          pagamento oltre tale termine; 
                  b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; 
                  c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
                  d) una quota, a  carico  dell'ente  che  si  avvale
          degli agenti della riscossione, in caso  di  emanazione  da
          parte dell'ente medesimo di un provvedimento che  riconosce
          in tutto o in parte non dovute  le  somme  affidate,  nella
          misura determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
                  e) una quota, a carico degli enti che si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella. 
                3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive
          di cui al comma  2,  lettera  b),  maturate  nel  corso  di
          ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro
          il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato  entro  il  30
          giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo  definitivo,
          del discarico della quota per il cui  recupero  sono  state
          svolte le procedure, obbliga l'Agente della  riscossione  a
          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno
          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli
          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno. 
                4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli
          Agenti della riscossione: 
                  a) il cinquanta per cento della  quota  di  cui  al
          comma 2, lettera a), numeri 2  e  3,  in  caso  di  mancata
          ammissione al passivo della procedura  concorsuale,  ovvero
          di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura; 
                  b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c),  se
          il ruolo viene annullato per effetto  di  provvedimento  di
          sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.» 
              - Si riporta il testo del comma 16  dell'articolo  3  e
          articolo 4 del citato decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.
          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2018, n. 136: 
                «Articolo  3  (Definizione  agevolata   dei   carichi
          affidati all'agente della riscossione). - 1.-15. Omissis 
                16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1
          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione recanti: 
                  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                  d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali. 
                Omissis". 
                "Articolo 4 (Stralcio dei debiti fino  a  mille  euro
          affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
          1. I debiti di importo residuo, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e
          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
          intervenuta  la  richiesta  di  cui  all'articolo  3,  sono
          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato
          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare
          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.
          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri
          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e
          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,
          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati
          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,
          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno
          2015. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,
          comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  Gli  enti
          creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente
          della riscossione, adeguano le proprie scritture  contabili
          entro la data del 31 dicembre  2019,  tenendo  conto  degli
          eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione  e
          vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
          data della comunicazione. 
                2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: 
                  a) le somme  versate  anteriormente  alla  data  di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto    restano
          definitivamente acquisite; 
                  b) le somme versate dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto   sono   imputate   alle   rate   da
          corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
          definizione agevolata anteriormente al versamento,  ovvero,
          in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e,  in  assenza
          anche  di  questi  ultimi,  sono   rimborsate,   ai   sensi
          dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112.  A  tal  fine,
          l'agente  della  riscossione  presenta  all'ente  creditore
          richiesta  di  restituzione   delle   somme   eventualmente
          riscosse dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31  dicembre  2018,  riversate  ai  sensi
          dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
          1999. In caso di mancata erogazione nel termine di  novanta
          giorni  dalla  richiesta,  l'agente  della  riscossione  e'
          autorizzato a compensare il relativo importo con  le  somme
          da riversare. 
                3. Per il  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
          ai sensi del comma 1, concernenti  i  carichi  erariali  e,
          limitatamente alle spese  maturate  negli  anni  2000-2013,
          quelli dei comuni,  l'agente  della  riscossione  presenta,
          entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base   dei   crediti
          risultanti dal proprio bilancio  al  31  dicembre  2018,  e
          fatte  salve  le  anticipazioni   eventualmente   ottenute,
          apposita  richiesta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Il rimborso e'  effettuato,  a  decorrere  dal  30
          giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico  del
          bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
          e' presentata  al  singolo  ente  creditore,  che  provvede
          direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo  caso
          le  anticipazioni  eventualmente  ottenute,  con  oneri   a
          proprio carico e con le modalita' e  nei  termini  previsti
          dal secondo periodo. 
                4. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
          3, comma 16, lettere a), b)  e  c),  nonche'  alle  risorse
          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  a),  delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, e  2014/335/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  e  all'imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione.» 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   paragrafo   1
          dell'articolo 2 della decisione  2007/436/CE,  Euratom  del
          Consiglio, del 7 giugno  2007  relativa  al  sistema  delle
          risorse proprie delle Comunita' europee e' pubblicata nella
          Gazzetta  ufficiale  dell  'Unione  europea   L   163   del
          23.6.2007.