(( Art. 5 - bis 
 
Norma  di   interpretazione   autentica   dell'articolo   6-bis   del
  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n.  40,  si  interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni  ivi
contenute si applicano,  alle  medesime  condizioni,  anche  per  gli
immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione  o  affitto
di azienda a soggetti operanti  nei  settori  alberghiero  e  termale
ovvero  per  gli  immobili  in  corso  di  costruzione,   rinnovo   o
completamento. In caso di affitto  di  azienda  la  rivalutazione  e'
ammessa a condizione che le quote di  ammortamento  siano  deducibili
nella  determinazione   del   reddito   del   concedente   ai   sensi
dell'articolo 102,  comma  8,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di  costruzione,
rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi
e in ogni altro caso dalla categoria catastale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
                "Articolo 1 - 1. Omissis 
                2. L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
                Omissis. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40  (Misure
          urgenti in materia di accesso al credito e  di  adempimenti
          fiscali per le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
          strategici, nonche'  interventi  in  materia  di  salute  e
          lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi    e
          processuali): 
                «Articolo 6-bis (Disposizioni  per  il  sostegno  dei
          settori alberghiero e termale). - 1. Al fine di sostenere i
          settori  alberghiero  e  termale,   i   soggetti   indicati
          nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  operanti  nei
          settori alberghiero e termale che non adottano  i  principi
          contabili  internazionali  nella  redazione  del   bilancio
          possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
          civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in
          materia, rivalutare i beni di impresa e  le  partecipazioni
          di cui alla sezione II del capo I della legge  21  novembre
          2000,  n.  342,  ad  esclusione  degli  immobili  alla  cui
          produzione o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di
          impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
          31 dicembre 2019. 
                2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o  in
          entrambi i bilanci o rendiconti relativi  ai  due  esercizi
          successivi a quello di cui  al  comma  1,  deve  riguardare
          tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea  e
          deve essere annotata nel relativo inventario e  nella  nota
          integrativa. 
                3.   Sui   maggiori   valori   dei   beni   e   delle
          partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma  2  non
          e' dovuta alcuna imposta sostitutiva o  altra  imposta.  Il
          maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni  si
          considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,   a
          decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la  rivalutazione
          e' eseguita. 
                4. Il saldo  attivo  risultante  dalle  rivalutazioni
          eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato  in
          una speciale riserva designata con riferimento al  presente
          comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 
                5. Il saldo attivo della  rivalutazione  puo'  essere
          affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
          alla societa' di un'imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento,
          da versare con le modalita' indicate all'articolo 1,  comma
          701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                6.  Nel  caso  di  cessione  a  titolo  oneroso,   di
          assegnazione  al  socio  o  di  destinazione  a   finalita'
          estranee  all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al   consumo
          personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati
          in data anteriore a quella di inizio del  quarto  esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata  eseguita,  ai  fini   della   determinazione   delle
          plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo  del
          bene prima della rivalutazione. 
                7.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge  21
          novembre 2000, n. 342, del regolamento di  cui  al  decreto
          del Ministro delle finanze 13  aprile  2001,  n.  162,  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e
          478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
                8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma  1,  della
          legge 21 novembre 2000,  n.  342,  si  applicano  anche  ai
          soggetti che redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni,  in
          societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni  finanziarie
          ai sensi dell'articolo 85, comma  3-bis,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Per  tali
          soggetti, per l'importo corrispondente ai  maggiori  valori
          oggetto di  riallineamento  e'  vincolata  una  riserva  in
          sospensione d'imposta ai  fini  fiscali,  che  puo'  essere
          affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
                9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma  1
          del presente articolo abbiano esercitato la facolta' di cui
          all'articolo 1,  commi  696  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, gli effetti  della  rivalutazione  e
          dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive si producono a  decorrere  dall'ultimo
          bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del
          31 dicembre 2020. 
                10.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal   presente
          articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021,
          in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di
          euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di  euro  per  l'anno
          2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190.» 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 102 del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  91(Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
                «Articolo 102 (Ammortamento dei  beni  materiali).  -
          1.-7. Omissis 
                8. Per le aziende date in affitto o in  usufrutto  le
          quote di ammortamento sono deducibili nella  determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
          di ammortamento sono commisurate al  costo  originario  dei
          beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
          deducibili  fino  a  concorrenza  del  costo   non   ancora
          ammortizzato  ovvero,  se  il  concedente  non  ha   tenuto
          regolarmente il registro dei beni  ammortizzabili  o  altro
          libro o registro secondo le modalita' di  cui  all'articolo
          13 del decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
          2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  dicembre  1996,  n.  695,
          considerando gia' dedotte, per il 50  per  cento  del  loro
          ammontare, le quote relative  al  periodo  di  ammortamento
          gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma  non
          si  applicano  nei  casi  di  deroga   convenzionale   alle
          normedell'articolo  2561  del  codice  civile,  concernenti
          l'obbligo  di  conservazione   dell'efficienza   dei   beni
          ammortizzabili. 
                Omissis.»