Art. 6 
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 
               e della tariffa speciale del Canone RAI 
 
  1. Per i mesi di aprile,  maggio  e  giugno  2021,  l'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente (( (ARERA)  ))  dispone,  con
propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione (( diverse da  quelle  per  usi
domestici )), con riferimento alle voci della  bolletta  identificate
come «trasporto e  gestione  del  contatore»  e  «oneri  generali  di
sistema», nel limite  massimo  delle  risorse  di  cui  al  comma  3.
L'Autorita'  ridetermina,  senza  aggravi  tariffari  per  le  utenze
interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di
cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura  dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri  generali  di
sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021,  in  modo
che: 
    a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore  vigente  nel
primo  trimestre  dell'anno,  delle   componenti   tariffarie   fisse
applicate per punto di prelievo; 
    b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 
  2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre  2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri  si  provvede,
quanto a  180  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma  2  e,
quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42. 
  4. Il Ministero dell'economia e finanze e'  autorizzato  a  versare
l'importo di cui al comma 3 sul Conto  emergenza  COVID-19  istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  assicura,  con   propri
provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al  presente  comma  a
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura
e degli oneri generali di sistema. 
  ((  5.  Per  l'anno  2021,  le  strutture  ricettive   nonche'   di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte  da  enti  del  Terzo
settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. 
  6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno
2021, e' assegnata  alla  contabilita'  speciale  n.  1778  intestata
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» la somma di 83 milioni di
euro, al fine di  riconoscere  ai  soggetti  interessati  un  credito
d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del  canone
di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ovvero disporre  il  trasferimento  a
favore  della   RAI-Radiotelevisione   italiana   Spa   delle   somme
corrispondenti alle minori entrate derivanti  dal  presente  articolo
richieste dalla predetta societa'. Il credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni  di
euro, si provvede: 
    a) quanto a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 42; 
    b) quanto  a  58  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla  legge  4  giugno  1938,  n.  880  recante
          «Disciplina  degli  abbonamenti  alle  radioaudizioni»   e'
          pubblicato nella GU n.78 del 5 aprile 1938. 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 120 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo 120 (Credito  d'imposta  per  l'adeguamento
          degli ambienti di lavoro). - 1.-5- Omissis 
                6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          2 miliardi di euro,  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          265.»