(( Art. 6 - bis 
 
Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica 
 
  1. Dopo il comma  9-bis  dell'articolo  119  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente: 
    «9-ter. L'imposta  sul  valore  aggiunto  non  detraibile,  anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1  e  36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dovuta sulle spese rilevanti ai fini  degli  incentivi  previsti  dal
presente  articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente  dalla  modalita'
di rilevazione contabile adottata dal contribuente». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))