(( Art. 6 - ter Fondo per emergenze relative alle emittenti locali 1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021». 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato dalla presente legge: «Art. 195 (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali). - 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.