(( Art. 6 - ter 
 
         Fondo per emergenze relative alle emittenti locali 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di  20  milioni
di euro per l'anno 2021». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 195 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77(Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  195  (Fondo  per   emergenze   relative   alle
          emittenti  locali).  -  1.  Al  fine  di  consentire   alle
          emittenti radiotelevisive locali di continuare  a  svolgere
          il servizio di interesse generale informativo sui territori
          attraverso  la  quotidiana  produzione  e  trasmissione  di
          approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini,
          e' stanziato nello stato di previsione del Ministero  dello
          sviluppo economico l'importo di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
          costituisce  tetto  di  spesa,  per  l'erogazione   di   un
          contributo straordinario per i servizi informativi connessi
          alla diffusione del  contagio  da  COVID-19.  Le  emittenti
          radiotelevisive  locali   beneficiarie   si   impegnano   a
          trasmettere  i  messaggi  di  comunicazione   istituzionale
          relativi all'emergenza  sanitaria  all'interno  dei  propri
          spazi informativi.  Il  contributo  e'  erogato  secondo  i
          criteri previsti con decreti del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,   contenenti   le    modalita'    di    verifica
          dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base
          alle graduatorie per l'anno 2019  approvate  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,  n.
          146.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.