(( Art. 6 quinquies 
 
          Misure per l'incentivazione del welfare aziendale 
 
  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le  parole:  «Limitatamente  al  periodo  d'imposta  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e
2021». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2022, si provvede: 
    a) quanto a 12,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a  1,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 112 del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 112  (Raddoppio  limite  welfare  aziendale
          anno 2020). - 1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2020  e
          2021, l'importo del valore dei beni ceduti  e  dei  servizi
          prestati dall'azienda  ai  lavoratori  dipendenti  che  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo
          51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46. 
                Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Articolo  10  (Proroga   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1.- 4. Omissis 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1 
                Omissis.»