(( Art. 6 quinquies Misure per l'incentivazione del welfare aziendale 1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto; b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 come modificato dalla presente legge: «Articolo 112 (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020). - 1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46. Omissis.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter. - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Articolo 10 (Proroga termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1.- 4. Omissis 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 Omissis.»