(( Art. 6 - sexies 
 
       Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta 
                         municipale propria 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare   degli   effetti   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui  all'articolo
1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa
agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  1  a  4,  del  presente
decreto. 
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili  nei
quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui  siano  anche
gestori. 
  3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final,  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  216  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  738  a   783
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «738. A decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica
          comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n.  147,  e'  abolita,  ad  eccezione  delle
          disposizioni  relative  alla  tassa  sui  rifiuti   (TARI);
          l'imposta municipale propria (IMU)  e'  disciplinata  dalle
          disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. 
                739. L'imposta di cui al  comma  738  si  applica  in
          tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
          la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
          di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista  dai
          rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi  le  norme  di
          cui  alla  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
          relativa  all'Imposta  immobiliare  semplice  (IMIS)  della
          provincia autonoma di Trento, e alla legge  provinciale  23
          aprile 2014,  n.  3,  sull'imposta  municipale  immobiliare
          (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. 
                740. Il presupposto dell'imposta e'  il  possesso  di
          immobili.  Il   possesso   dell'abitazione   principale   o
          assimilata, come definita alle lettere b) e  c)  del  comma
          741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
          tratti di un'unita' abitativa classificata nelle  categorie
          catastali A/1, A/8 o A/9. 
                741.  Ai  fini  dell'imposta  valgono   le   seguenti
          definizioni e disposizioni: 
                  a) per fabbricato si intende  l'unita'  immobiliare
          iscritta o che deve essere iscritta  nel  catasto  edilizio
          urbano   con    attribuzione    di    rendita    catastale,
          considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato   l'area
          occupata dalla costruzione  e  quella  che  ne  costituisce
          pertinenza  esclusivamente  ai  fini  urbanistici,  purche'
          accatastata   unitariamente;   il   fabbricato   di   nuova
          costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
          ultimazione  dei   lavori   di   costruzione   ovvero,   se
          antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; 
                  b) per abitazione principale si intende l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  i
          componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
          risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
          nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e  la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo; 
                  c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 
                    1)  le  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari; 
                    2)  le  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa  destinate  a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
          residenza anagrafica; 
                    3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,  adibiti  ad
          abitazione principale; 
                    4)  la  casa  familiare  assegnata  al   genitore
          affidatario dei  figli,  a  seguito  di  provvedimento  del
          giudice   che   costituisce   altresi',   ai   soli    fini
          dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
          capo al genitore affidatario stesso; 
                    5) un solo immobile, iscritto o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto e non concesso  in  locazione  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco e, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica; 
                    6) su  decisione  del  singolo  comune,  l'unita'
          immobiliare   posseduta   da   anziani   o   disabili   che
          acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero   o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non  risulti  locata.  In  caso  di  piu'  unita'
          immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
          ad una sola unita' immobiliare; 
                  d)  per  area  fabbricabile   si   intende   l'area
          utilizzabile a scopo edificatorio in  base  agli  strumenti
          urbanistici generali  o  attuativi,  ovvero  in  base  alle
          possibilita' effettive di edificazione determinate  secondo
          i  criteri  previsti  agli   effetti   dell'indennita'   di
          espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
          36, comma 2, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248. Sono considerati,  tuttavia,  non  fabbricabili,  i
          terreni posseduti e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e
          dagli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99,  iscritti  nella  previdenza  agricola,   comprese   le
          societa' agricole di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          citato decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  sui  quali
          persiste  l'utilizzazione  agrosilvo-  pastorale   mediante
          l'esercizio di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
          fondo,   alla   silvicoltura,    alla    funghicoltura    e
          all'allevamento di animali. Il  comune,  su  richiesta  del
          contribuente,  attesta  se   un'area   sita   nel   proprio
          territorio e' fabbricabile in  base  ai  criteri  stabiliti
          dalla presente lettera; 
                  e) per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno
          iscritto in catasto, a qualsiasi  uso  destinato,  compreso
          quello non coltivato. 
                742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
          riferimento  agli  immobili  la  cui  superficie   insiste,
          interamente o prevalentemente, sul  territorio  del  comune
          stesso. L'imposta non si applica agli immobili  di  cui  il
          comune e' proprietario ovvero  titolare  di  altro  diritto
          reale  di  godimento  quando  la  loro  superficie  insiste
          interamente o prevalentemente sul suo territorio.  In  caso
          di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
          si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del  cui
          territorio risultano ubicati gli  immobili  al  1°  gennaio
          dell'anno cui l'imposta si riferisce. 
                743.  I  soggetti   passivi   dell'imposta   sono   i
          possessori  di   immobili,   intendendosi   per   tali   il
          proprietario  ovvero  il  titolare  del  diritto  reale  di
          usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli
          stessi.  E'  soggetto  passivo  dell'imposta  il   genitore
          assegnatario   della   casa   familiare   a   seguito    di
          provvedimento  del  giudice  che  costituisce  altresi'  il
          diritto di abitazione in capo al genitore  affidatario  dei
          figli. Nel  caso  di  concessione  di  aree  demaniali,  il
          soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli  immobili,
          anche da costruire o in corso di costruzione,  concessi  in
          locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il  locatario
          a decorrere dalla data della stipula e per tutta la  durata
          del contratto. In presenza di  piu'  soggetti  passivi  con
          riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare  di
          un'autonoma  obbligazione  tributaria  e  nell'applicazione
          dell'imposta si tiene conto degli  elementi  soggettivi  ed
          oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche
          nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 
                744. E' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'IMU
          derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
          gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  dello  0,76  per
          cento; tale riserva non si applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul  rispettivo  territorio.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni, ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
                745. La base imponibile  dell'imposta  e'  costituita
          dal valore degli immobili. Per  i  fabbricati  iscritti  in
          catasto,  il  valore  e'  costituito  da  quello   ottenuto
          applicando  all'ammontare  delle  rendite   risultanti   in
          catasto, vigenti al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,
          rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3,  comma
          48, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i  seguenti
          moltiplicatori: a) 160 per i  fabbricati  classificati  nel
          gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,  C/6  e
          C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b)  140
          per i fabbricati classificati  nel  gruppo  catastale  B  e
          nelle categorie catastali C/3, C/4  e  C/5;  c)  80  per  i
          fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5;  d)
          80 per i fabbricati classificati nella categoria  catastale
          A/10; e)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria  catastale  D/5;   f)   55   per   i   fabbricati
          classificati nella categoria catastale C/1.  Le  variazioni
          di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
          di interventi edilizi  sul  fabbricato,  producono  effetti
          dalla data di ultimazione dei  lavori  o,  se  antecedente,
          dalla data di utilizzo. 
                746.  Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo
          catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
          da imprese e distintamente contabilizzati, fino al  momento
          della richiesta dell'attribuzione della rendita  il  valore
          e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno  solare
          ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
          criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma   3
          dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n.  333,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n.  359,  applicando  i  coefficienti  ivi   previsti,   da
          aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il  valore  e'
          determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili   del
          locatore, il quale e' obbligato a  fornire  tempestivamente
          al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per  le
          aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
          in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
          o a far data  dall'adozione  degli  strumenti  urbanistici,
          avendo  riguardo  alla  zona  territoriale  di  ubicazione,
          all'indice  di  edificabilita',  alla  destinazione   d'uso
          consentita, agli oneri per eventuali lavori di  adattamento
          del terreno necessari per la costruzione,  ai  prezzi  medi
          rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi  analoghe
          caratteristiche.  In  caso  di  utilizzazione  edificatoria
          dell'area, di demolizione di fabbricato, di  interventi  di
          recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e
          f),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la  base
          imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale  e'
          considerata fabbricabile, senza  computare  il  valore  del
          fabbricato in corso d'opera, fino alla data di  ultimazione
          dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
          ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
          costruito,  ricostruito   o   ristrutturato   e'   comunque
          utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli  non
          coltivati, il  valore  e'  costituito  da  quello  ottenuto
          applicando all'ammontare del reddito dominicale  risultante
          in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
          rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
          51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
          pari a 135. 
                747. La base imponibile e' ridotta del 50  per  cento
          nei seguenti casi: 
                  a)  per  i  fabbricati  di  interesse   storico   o
          artistico di cui all'articolo  10  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  b)  per  i  fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti  la
          dichiarazione  di   inagibilita'   o   inabitabilita'   del
          fabbricato da parte di un  tecnico  abilitato,  rispetto  a
          quanto   previsto   dal   periodo   precedente.   Ai   fini
          dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla  presente
          lettera, i comuni possono disciplinare  le  caratteristiche
          di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,  non  superabile
          con interventi di manutenzione; 
                  c) per le unita' immobiliari, fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda una sola  abitazione
          in  Italia  e  risieda   anagraficamente   nonche'   dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso in  cui  il  comodante,  oltre  all'immobile
          concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio  di  cui
          alla presente lettera si estende,  in  caso  di  morte  del
          comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
          figli minori. 
                748. L'aliquota di base per  l'abitazione  principale
          classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
          le relative pertinenze e' pari allo  0,5  per  cento  e  il
          comune, con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  puo'
          aumentarla di  0,1  punti  percentuali  o  diminuirla  fino
          all'azzeramento. 
                749. Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze si  detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
          suddetta detrazione si applica  agli  alloggi  regolarmente
          assegnati dagli istituti  autonomi  per  le  case  popolari
          (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,
          comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                750. L'aliquota di base per i  fabbricati  rurali  ad
          uso strumentale di cui all'articolo  9,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1994,  n.  133,  e'
          pari allo 0,1 per cento e i  comuni  possono  solo  ridurla
          fino all'azzeramento. 
                751. Fino all'anno 2021, l'aliquota  di  base  per  i
          fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice
          alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
          siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1  per  cento.  I
          comuni possono  aumentarla  fino  allo  0,25  per  cento  o
          diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
          2022,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
          costruttrice   alla   vendita,   finche'   permanga    tale
          destinazione e non siano in ogni caso locati,  sono  esenti
          dall'IMU. 
                752. L'aliquota di base per  i  terreni  agricoli  e'
          pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione  del
          consiglio comunale, possono aumentarla  sino  all'1,06  per
          cento o diminuirla fino all'azzeramento. 
                753. Per gli immobili ad uso produttivo  classificati
          nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
          per cento, di cui la quota pari  allo  0,76  per  cento  e'
          riservata allo Stato, e i  comuni,  con  deliberazione  del
          consiglio comunale, possono aumentarla  sino  all'1,06  per
          cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 
                754.  Per  gli   immobili   diversi   dall'abitazione
          principale e diversi da quelli di cui ai  commi  da  750  a
          753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86  per  cento  e  i
          comuni, con deliberazione del consiglio  comunale,  possono
          aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla  fino
          all'azzeramento. 
                755. A decorrere dall'anno 2020,  limitatamente  agli
          immobili non esentati  ai  sensi  dei  commi  da  10  a  26
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  i
          comuni, con espressa deliberazione del consiglio  comunale,
          pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
          del Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del
          comma  767,  possono  aumentare  ulteriormente   l'aliquota
          massima nella misura  aggiuntiva  massima  dello  0,08  per
          cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo  per
          i  servizi  indivisibili  (TASI)  di  cui  al   comma   677
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
          stessa misura applicata per l'anno 2015 e  confermata  fino
          all'anno  2019  alle  condizioni  di  cui   al   comma   28
          dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli
          anni successivi possono solo ridurre  la  maggiorazione  di
          cui al presente comma, restando esclusa  ogni  possibilita'
          di variazione in aumento. 
                756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in  deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, possono diversificare le aliquote di cui  ai  commi
          da  748  a  755   esclusivamente   con   riferimento   alle
          fattispecie   individuate   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla data  di  trasmissione.  Decorso  il  predetto
          termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere
          comunque adottato. 
                757.  In  ogni  caso,  anche  se   non   si   intenda
          diversificare le aliquote rispetto  a  quelle  indicate  ai
          commi da 748 a  755,  la  delibera  di  approvazione  delle
          aliquote deve  essere  redatta  accedendo  all'applicazione
          disponibile  nel  Portale  del  federalismo   fiscale   che
          consente, previa selezione delle fattispecie  di  interesse
          del comune tra quelle individuate con il decreto di cui  al
          comma 756, di elaborare il  prospetto  delle  aliquote  che
          forma parte integrante della delibera stessa.  La  delibera
          approvata senza il prospetto non e' idonea a  produrre  gli
          effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
          di  cui  al  comma  756  sono  stabilite  le  modalita'  di
          elaborazione e di successiva trasmissione  al  Dipartimento
          delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          del prospetto delle aliquote. 
                758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
          di seguito qualificati: 
                  a) posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e
          dagli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa'
          agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 99 del 2004,  indipendentemente  dalla  loro
          ubicazione; 
                  b) ubicati nei comuni delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                  c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a
          proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile; 
                  d)  ricadenti  in  aree  montane   o   di   collina
          delimitate  ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge   27
          dicembre 1977, n. 984, sulla base dei  criteri  individuati
          dalla circolare del Ministero delle finanze  n.  9  del  14
          giugno 1993, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  53
          alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
                759.  Sono  esenti  dall'imposta,  per   il   periodo
          dell'anno  durante  il  quale  sussistono   le   condizioni
          prescritte: 
                  a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai  comuni,
          nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,
          dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
          consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio  sanitario
          nazionale,    destinati    esclusivamente    ai     compiti
          istituzionali; 
                  b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
                  c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali
          di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
                  d)   i    fabbricati    destinati    esclusivamente
          all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze; 
                  e) i fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
          indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
          Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11  febbraio  1929  e
          reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 
                  f) i fabbricati appartenenti agli  Stati  esteri  e
          alle organizzazioni internazionali per i quali e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
                  g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
          di cui alla lettera i) del  comma  1  dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  destinati
          esclusivamente   allo   svolgimento   con   modalita'   non
          commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
          i);  si  applicano,  altresi',  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
          200. 
                760. Per le abitazioni locate a canone concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento. 
                761.   L'imposta   e'   dovuta   per   anni    solari
          proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei  quali
          si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante  il
          quale il possesso si e' protratto per piu' della meta'  dei
          giorni di cui il mese stesso e' composto e'  computato  per
          intero. Il giorno di trasferimento del possesso si  computa
          in  capo  all'acquirente   e   l'imposta   del   mese   del
          trasferimento resta interamente a suo carico  nel  caso  in
          cui i giorni di possesso  risultino  uguali  a  quelli  del
          cedente.  A  ciascuno   degli   anni   solari   corrisponde
          un'autonoma obbligazione tributaria. 
                762.  In   deroga   all'articolo   52   del   decreto
          legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi  effettuano
          il versamento dell'imposta dovuta al comune per  l'anno  in
          corso in due rate, scadenti la prima  il  16  giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta in un'unica soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
          rata e' pari  all'imposta  dovuta  per  il  primo  semestre
          applicando l'aliquota  e  la  detrazione  dei  dodici  mesi
          dell'anno  precedente.  In  sede  di   prima   applicazione
          dell'imposta, la prima rata da corrispondere e'  pari  alla
          meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI  per  l'anno
          2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta  dovuta
          per l'intero anno e' eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base
          delle aliquote risultanti dal prospetto delle  aliquote  di
          cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
          internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di
          ciascun anno. 
                763. Il versamento dell'imposta dovuta  dai  soggetti
          di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre  rate
          di cui le prime due, di importo pari  ciascuna  al  50  per
          cento dell'imposta complessivamente corrisposta per  l'anno
          precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
          e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e  l'ultima,  a
          conguaglio  dell'imposta  complessivamente   dovuta,   deve
          essere versata entro il 16 giugno  dell'anno  successivo  a
          quello cui si riferisce il  versamento,  sulla  base  delle
          aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui  al
          comma 757, pubblicato ai  sensi  del  comma  767  nel  sito
          internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, alla  data  del  28  ottobre
          dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al  comma  759,
          lettera  g),  eseguono  i   versamenti   dell'imposta   con
          eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
          confronti del quale e'  scaturito  il  credito,  risultanti
          dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
          entrata in vigore della presente legge. In  sede  di  prima
          applicazione  dell'imposta,  le  prime  due  rate  sono  di
          importo  pari  ciascuna  al  50  per   cento   dell'imposta
          complessivamente corrisposta a titolo di  IMU  e  TASI  per
          l'anno 2019. 
                764. In caso di discordanza tra  il  prospetto  delle
          aliquote di cui al comma 757 e  le  disposizioni  contenute
          nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale  quanto
          stabilito nel prospetto. 
                765.  Il  versamento  del   tributo   e'   effettuato
          esclusivamente secondo le disposizioni di cui  all'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,   ovvero   tramite   apposito
          bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo  n.  241
          del 1997, in  quanto  compatibili,  nonche'  attraverso  la
          piattaforma   di   cui   all'articolo    5    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le  altre  modalita'
          previste dallo stesso codice.  Con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno e con il Dipartimento  per  la  trasformazione
          digitale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da
          adottare  entro  il  30  giugno  2020,  sono  stabilite  le
          modalita' attuative del  periodo  precedente  relativamente
          all'utilizzo della piattaforma di cui  all'articolo  5  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
          medesimo  decreto  sono  determinate   le   modalita'   per
          assicurare la fruibilita' immediata  delle  risorse  e  dei
          relativi  dati  di  gettito  con  le  stesse   informazioni
          desumibili  dagli   altri   strumenti   di   versamento   e
          l'applicazione  dei  recuperi  a  carico  dei  comuni,  ivi
          inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
          comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al
          fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio  dello
          Stato. 
                766. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica  e  la
          digitalizzazione,  da  adottare  entro  centottanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
          si pronuncia entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
          e i termini di operativita'  dell'applicazione  informatica
          resa  disponibile   ai   contribuenti   sul   Portale   del
          federalismo  fiscale  per  la  fruibilita'  degli  elementi
          informativi  utili  alla  determinazione  e  al  versamento
          dell'imposta.  L'applicazione   si   avvale   anche   delle
          informazioni  dell'Agenzia  delle  entrate   e   di   altre
          amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
          disciplinate nello stesso decreto. 
                767. Le aliquote e i regolamenti  hanno  effetto  per
          l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
          sito internet del Dipartimento delle finanze del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro il  28  ottobre  dello
          stesso anno. Ai fini  della  pubblicazione,  il  comune  e'
          tenuto a inserire il prospetto delle  aliquote  di  cui  al
          comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il  termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,  nell'apposita
          sezione del Portale del federalismo  fiscale.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano  le
          aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 
                768. Per i beni immobili sui  quali  sono  costituiti
          diritti di godimento a tempo parziale, di cui  all'articolo
          69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
          dell'imposta e' effettuato da chi amministra il  bene.  Per
          le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo  1117,
          numero 2), del codice civile, che sono accatastate  in  via
          autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
          costituito il condominio, il versamento  dell'imposta  deve
          essere effettuato dall'amministratore  del  condominio  per
          conto di tutti i condomini. Per gli immobili  compresi  nel
          fallimento o nella liquidazione coatta  amministrativa,  il
          curatore  o  il  commissario  liquidatore  sono  tenuti  al
          versamento della tassa dovuta  per  il  periodo  di  durata
          dell'intera procedura concorsuale entro il termine  di  tre
          mesi  dalla  data  del  decreto  di   trasferimento   degli
          immobili. 
                769. I soggetti passivi, ad eccezione  di  quelli  di
          cui  al  comma  759,  lettera  g),  devono  presentare   la
          dichiarazione  o,  in  alternativa,  trasmetterla  in   via
          telematica secondo  le  modalita'  approvate  con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentita  l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani
          (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
          cui il possesso degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono
          intervenute   variazioni   rilevanti    ai    fini    della
          determinazione dell'imposta. La  dichiarazione  ha  effetto
          anche  per  gli  anni  successivi,  sempre   che   non   si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il predetto decreto sono altresi' disciplinati  i  casi  in
          cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme
          le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del  tributo
          per i servizi indivisibili, in  quanto  compatibili.  Nelle
          more dell'entrata in vigore del decreto  di  cui  al  primo
          periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
          di  dichiarazione  di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 ottobre  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del  5  novembre  2012.  In
          ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
          comma 741, lettera c), numeri 3) e  5),  e  al  comma  751,
          terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel  modello  di
          dichiarazione il possesso dei  requisiti  prescritti  dalle
          norme. 
                770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
          presentare la dichiarazione, il cui  modello  e'  approvato
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione dell'imposta. Si applica il  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19 novembre 2012, n.  200.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
          decreto di cui al primo periodo, i contribuenti  continuano
          ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  153  del  4  luglio
          2014. 
                771. Il contributo di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e'
          rideterminato nella misura dello 0,56 per  mille  a  valere
          sui  versamenti  relativi  agli  anni  d'imposta   2020   e
          successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito  dell'IMU
          relativa agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
          abitazione principale e relative pertinenze. Il  contributo
          e' versato a  cura  della  struttura  di  gestione  di  cui
          all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241,  mediante  trattenuta   sugli   incassi   dell'IMU   e
          riversamento  diretto  da  parte  della  struttura  stessa,
          secondo   modalita'   stabilite   mediante    provvedimento
          dell'Agenzia delle entrate. 
                772. L'IMU  relativa  agli  immobili  strumentali  e'
          deducibile ai fini  della  determinazione  del  reddito  di
          impresa e del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e
          professioni. La medesima imposta e'  indeducibile  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.   Le
          disposizioni di cui al presente comma  si  applicano  anche
          all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita  con
          la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
          provincia  autonoma  di  Trento,  istituita  con  la  legge
          provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
                773. Le disposizioni di cui  al  comma  772  relative
          alla deducibilita' ai fini della determinazione del reddito
          di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
          professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2021; la  deduzione  ivi  prevista  si
          applica nella  misura  del  60  per  cento  per  i  periodi
          d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
          31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. 
                774. In caso di  omesso  o  insufficiente  versamento
          dell'imposta risultante  dalla  dichiarazione,  si  applica
          l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          471. 
                775.  In   caso   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento  al
          200 per cento del tributo non versato, con un minimo di  50
          euro. In caso di  infedele  dichiarazione,  si  applica  la
          sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo  non
          versato, con un minimo di 50  euro.  In  caso  di  mancata,
          incompleta o infedele risposta al questionario, si  applica
          la sanzione da euro 100 a euro 500;  in  caso  di  risposta
          oltre il termine di  sessanta  giorni  dalla  notifica,  il
          comune puo' applicare la sanzione da  50  a  200  euro.  Le
          sanzioni di cui ai periodi precedenti sono  ridotte  ad  un
          terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
          tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
          salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare   con   il
          regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel  rispetto
          dei principi stabiliti dalla normativa statale. 
                776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
          di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
          169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                777. Ferme restando le facolta'  di  regolamentazione
          del tributo di cui all'articolo 52 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446,  i  comuni  possono  con  proprio
          regolamento: 
                  a)  stabilire  che  si   considerano   regolarmente
          eseguiti i versamenti effettuati da  un  contitolare  anche
          per conto degli altri; 
                  b)  stabilire  differimenti  di   termini   per   i
          versamenti, per situazioni particolari; 
                  c) prevedere il diritto  al  rimborso  dell'imposta
          pagata per le aree successivamente divenute  inedificabili,
          stabilendone termini, limiti temporali e condizioni,  avuto
          anche riguardo  alle  modalita'  ed  alla  frequenza  delle
          varianti apportate agli strumenti urbanistici; 
                  d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
          valori venali in comune commercio delle aree  fabbricabili,
          al fine della limitazione del potere  di  accertamento  del
          comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
          valore  non  inferiore  a  quello  predeterminato,  secondo
          criteri improntati  all'obiettivo  di  ridurre  al  massimo
          l'insorgenza di contenzioso; 
                  e)  stabilire  l'esenzione  dell'immobile  dato  in
          comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o
          ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
          rispettivi scopi istituzionali o statutari. 
                778. Il comune designa  il  funzionario  responsabile
          dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
          di ogni  attivita'  organizzativa  e  gestionale,  compreso
          quello di sottoscrivere i provvedimenti  afferenti  a  tali
          attivita', nonche' la rappresentanza  in  giudizio  per  le
          controversie relative all'imposta stessa. 
                [779.  Per  l'anno  2020,   i   comuni,   in   deroga
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, all'articolo 53, comma 16,  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c),  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          possono approvare le delibere concernenti le aliquote e  il
          regolamento dell'imposta oltre il termine  di  approvazione
          del  bilancio  di  previsione  per  gli  anni  2020-2022  e
          comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette  deliberazioni,
          anche    se    approvate     successivamente     all'inizio
          dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi  indicato,
          hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.] 
                780. A decorrere dal 1° gennaio 2020  sono  abrogati:
          l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9,  ad
          eccezione del comma 9, del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter  e  13-bis,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214;  il
          comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
          la   disciplina   dell'imposta   comunale   unica    (IUC),
          limitatamente alle disposizioni riguardanti  la  disciplina
          dell'IMU e della TASI. Restano ferme  le  disposizioni  che
          disciplinano   la   TARI.   Sono   altresi'   abrogate   le
          disposizioni incompatibili  con  l'IMU  disciplinata  dalla
          presente legge. 
                781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del  decreto
          legislativo  n.  446  del  1997,  possono   continuare   ad
          affidare, fino alla scadenza  del  relativo  contratto,  la
          gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
          ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta  affidato
          il servizio di gestione dell'IMU e della TASI. 
                782.   Restano   ferme   le    disposizioni    recate
          dall'articolo 1, comma 728, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205,  nonche'  dall'articolo  38  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, in  ordine  al  quale  il  rinvio  al
          citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011  deve
          intendersi riferito alle disposizioni della presente  legge
          sulla riforma dell'IMU. 
                783. Ai fini del riparto del  Fondo  di  solidarieta'
          comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
          449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
          modificata dal comma 851 del presente articolo, in  materia
          di ristoro ai comuni per il  mancato  gettito  IMU  e  TASI
          derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53  e  54
          dell'articolo 1  della  legge  n.  208  del  2015.  Restano
          altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in
          materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale  e
          sugli accantonamenti nei  confronti  delle  regioni  Friuli
          Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.