(( Art. 6 - septies 
 
                  Canoni di locazione non percepiti 
 
  1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
il comma 2 e' abrogato. 
  2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  hanno  effetto  per  i  canoni
derivanti dai contratti di locazione  di  immobili  non  percepiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2  milioni
di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede: 
    a) quanto a 45,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a 10,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3-quinquies  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Articolo 3-quinquies (Redditi fondiari percepiti). -
          1. Al secondo periodo del  comma  1  dell'articolo  26  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   concernente
          l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: "dal momento
          della  conclusione  del  procedimento  giurisdizionale   di
          convalida di sfratto per  morosita'  del  conduttore"  sono
          sostituite dalle seguenti: ", purche' la mancata percezione
          sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita'  o
          dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non  riscossi  dal
          locatore nei periodi d'imposta di riferimento  e  percepiti
          in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in
          relazione ai redditi  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera n-bis)". 
              2. (abrogato) 
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro
          per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022,  a
          28,5 milioni di euro per l'anno 2023,  a  18,6  milioni  di
          euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 26 (Imputazione dei redditi fondiari). -  1.  I
          redditi  fondiari   concorrono,   indipendentemente   dalla
          percezione, a formare il reddito complessivo  dei  soggetti
          che  possiedono  gli  immobili  a  titolo  di   proprieta',
          enfiteusi, usufrutto o altro diritto  reale,  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si
          e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti
          di  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo,   se   non
          percepiti, non concorrono a formare il reddito, purche'  la
          mancata  percezione  sia  comprovata  dall'intimazione   di
          sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di  pagamento.  Ai
          canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta  di
          riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi  si
          applica l'articolo  21  in  relazione  ai  redditi  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).  Per  le  imposte
          versate sui canoni venuti a scadenza e non  percepiti  come
          da  accertamento  avvenuto  nell'ambito  del   procedimento
          giurisdizionale di convalida di sfratto  per  morosita'  e'
          riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.» 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'articolo  10   de   l
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-quinquies. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.