((Art. 1 bis 
 
Disposizioni per l'accesso dei visitatori a  strutture  residenziali,
            socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e' ripristinato l'accesso, su  tutto  il  territorio
nazionale, di familiari  e  visitatori  muniti  delle  certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie
assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative   e   strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti,  e  comunque  in
tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017,  e  in  quelle  socio-assistenziali,  secondo  le  linee  guida
definite con l'ordinanza del Ministro della  salute  8  maggio  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le
direzioni  sanitarie   delle   predette   strutture   si   conformano
immediatamente, adottando le misure necessarie alla  prevenzione  del
contagio da COVID-19.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  22
          aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale  ripresa
          delle attivita' economiche e  sociali  nel  rispetto  delle
          esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia  da
          COVID-19): 
                «Art. 9. (Certificazioni verdi  COVID-19).  -  1.  Ai
          fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
                  a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
          comprovanti lo stato di  avvenuta  vaccinazione  contro  il
          SARS-CoV-2  o  guarigione  dall'infezione  da   SARS-CoV-2,
          ovvero l'effettuazione di un test molecolare  o  antigenico
          rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; 
                  b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARSCoV-2
          effettuate nell'ambito del Piano strategico  nazionale  dei
          vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
                  c)   test   molecolare:    test    molecolare    di
          amplificazione  dell'acido  nucleico   (NAAT),   quali   le
          tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
          inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
          (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione  (TMA),
          utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
          (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
          ed effettuato da operatori sanitari; 
                  d)   test   antigenico    rapido:    test    basato
          sull'individuazione di proteine virali (antigeni)  mediante
          immunodosaggio    a    flusso    laterale,     riconosciuto
          dall'autorita'  sanitaria  ed   effettuato   da   operatori
          sanitari; 
                  e) Piattaforma nazionale digital green  certificate
          (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione
          delle certificazioni verdi  COVID-19:  sistema  informativo
          nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione  di
          certificazioni COVID-19 interoperabili a livello  nazionale
          ed europeo. 
                2. Le certificazioni verdi COVID-19  sono  rilasciate
          al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 
                  a)  avvenuta   vaccinazione   anti-SARS-CoV-2,   al
          termine del prescritto ciclo; 
                  b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
          cessazione  dell'isolamento  prescritto   in   seguito   ad
          infezione  da  SARS-CoV-2,  disposta  in  ottemperanza   ai
          criteri stabiliti con  le  circolari  del  Ministero  della
          salute; 
                  c)  effettuazione  di  test  antigenico  rapido   o
          molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
              3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma  2,
          lettera a), ha una validita' di sei mesi  a  far  data  dal
          completamento del ciclo  vaccinale  ed  e'  rilasciata,  su
          richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale,
          dalla  struttura   sanitaria   ovvero   dall'esercente   la
          professione  sanitaria  che  effettua  la  vaccinazione   e
          contestualmente alla  stessa,  al  termine  del  prescritto
          ciclo, e reca indicazione del numero di dosi  somministrate
          rispetto al numero  di  dosi  previste  per  l'interessato.
          Contestualmente  al   rilascio,   la   predetta   struttura
          sanitaria, ovvero  il  predetto  esercente  la  professione
          sanitaria, anche per il  tramite  dei  sistemi  informativi
          regionali,   provvede   a   rendere    disponibile    detta
          certificazione   nel   fascicolo   sanitario    elettronico
          dell'interessato. 
              4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma  2,
          lettera b), ha  una  validita'  di  sei  mesi  a  far  data
          dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b),  ed
          e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,  in  formato
          cartaceo o digitale, dalla struttura  presso  la  quale  e'
          avvenuto il ricovero  del  paziente  affetto  da  COVID-19,
          ovvero, per  i  pazienti  non  ricoverati,  dai  medici  di
          medicina generale e dai pediatri di libera  scelta,  ed  e'
          resa  disponibile  nel  fascicolo   sanitario   elettronico
          dell'interessato. La  certificazione  di  cui  al  presente
          comma cessa di avere  validita'  qualora,  nel  periodo  di
          vigenza semestrale, l'interessato venga  identificato  come
          caso accertato positivo al SARS CoV-2. Le certificazioni di
          guarigione rilasciate precedentemente alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto sono valide per sei  mesi  a
          decorrere dalla data indicata nella  certificazione,  salvo
          che il soggetto venga  nuovamente  identificato  come  caso
          accertato positivo al SARS-CoV-2. 
              5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma  2,
          lettera  c),  ha   una   validita'   di   quarantotto   ore
          dall'esecuzione del  test  ed  e'  prodotta,  su  richiesta
          dell'interessato, in formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
          strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate
          o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test  di  cui
          al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di  medicina
          generale o pediatri di libera scelta. 
              6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi
          del  comma  2  riportano  esclusivamente  i  dati  indicati
          nell'allegato  1  e   possono   essere   rese   disponibili
          all'interessato anche con le modalita' di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  8  agosto  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del  16  ottobre
          2013. 
              7. Coloro che  abbiano  gia'  completato  il  ciclo  di
          vaccinazione alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  possono  richiedere   la   certificazione   verde
          COVID-19 alla  struttura  che  ha  erogato  il  trattamento
          sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma  in
          cui ha sede la struttura stessa. 
              8.  Le  certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  in
          conformita'  al  diritto   vigente   negli   Stati   membri
          dell'Unione europea sono riconosciute, come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero  della  salute.  Le  certificazioni
          rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
          riconosciuta nell'Unione europea e validate  da  uno  Stato
          membro dell'Unione, sono riconosciute  come  equivalenti  a
          quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai  fini
          del presente decreto se conformi ai  criteri  definiti  con
          circolare del Ministero della salute. 
              9. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          applicabili in ambito nazionale fino alla data  di  entrata
          in  vigore  degli  atti  delegati  per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e
          del Consiglio su un quadro per il rilascio, la  verifica  e
          l'accettazione di  certificazioni  interoperabili  relativi
          alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per  agevolare
          la  libera  circolazione  all'interno  dell'Unione  europea
          durante  la   pandemia   di   COVID-19   che   abiliteranno
          l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC. 
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
          per l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione  dei  dati  personali,   sono   individuate   le
          specifiche  tecniche  per  assicurare   l'interoperabilita'
          delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e  la   Piattaforma
          nazionale  -  DGC,  nonche'  tra  questa  e   le   analoghe
          piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione
          europea,  tramite  il  Gateway  europeo.  Con  il  medesimo
          decreto sono indicati i dati che possono  essere  riportati
          nelle  certificazioni  verdi  COVID-19,  le  modalita'   di
          aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le
          modalita' di funzionamento  della  Piattaforma  nazionale -
          DCG,  la  struttura   dell'identificativo   univoco   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  e  del  codice   a   barre
          interoperabile che consente di  verificare  l'autenticita',
          la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
          soggetti deputati  al  controllo  delle  certificazioni,  i
          tempi  di  conservazione  dei   dati   raccolti   ai   fini
          dell'emissione  delle  certificazioni,  e  le  misure   per
          assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni.  Nelle  more  dell'adozione  del   predetto
          decreto, le  certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private,
          dalle farmacie, dai medici di medicina generale e  pediatri
          di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la
          completezza degli elementi indicati nell'allegato 1. 
              11. Dal presente articolo non devono derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
          interessate provvedono alla relativa attuazione nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente.».