Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle
                    scuole di ogni ordine e grado 
 
  1. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica  e  didattica  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e del primo  anno  di  frequenza
della scuola secondaria di primo grado. 
  La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da
provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e  Bolzano  e  dei  Sindaci,  ((tranne  che  in  casi))  di
eccezionale  e  straordinaria  necessita'  dovuta  alla  presenza  di
focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus
SARSCoV-  2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.  I
provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  sentite  le
competenti  autorita'  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di
adeguatezza  e   proporzionalita',   anche   con   riferimento   alla
possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del
territorio. 
  2. Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le
attivita' didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della
scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  attivita'  didattiche
della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione  le  attivita'
scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in
presenza. Nelle medesime  zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, affinche' sia garantita l'attivita'  didattica  in  presenza  ad
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della
popolazione studentesca mentre la restante  parte  della  popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche  si  avvale  della
didattica a distanza. 
  3. Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
((dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con
decreto del Ministro dell'istruzione)) n. 89  del  7  agosto  2020  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera
          e), della legge 13 luglio 2015, n. 107),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: 
                «Art. 2. (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). -  1.Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'art. 1. 
                2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
                3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
          in: 
                  a) nidi e micronidi che accolgono le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                  b) sezioni primavera, di cui all'art. 1, comma 630,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine
          e bambini tra ventiquattro  e  trentasei  mesi  di  eta'  e
          favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a
          sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni  di
          cura, educazione e istruzione  con  modalita'  adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                  c)    servizi    integrativi     che     concorrono
          all'educazione e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e
          soddisfano i bisogni delle famiglie in  modo  flessibile  e
          diversificato   sotto    il    profilo    strutturale    ed
          organizzativo. Essi si distinguono in: 
                    1. spazi gioco, che accolgono bambine  e  bambini
          da dodici a trentasei mesi di eta' affidati a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                    2. centri per bambini e famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                    3. servizi  educativi  in  contesto  domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                    4.  I  servizi  educativi  per  l'infanzia   sono
          gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta,  da
          altri enti pubblici  o  da  soggetti  privati;  le  sezioni
          primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 
                    5.  La  scuola  dell'infanzia,  di  cui  all'art.
          1deldecreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e  all'art.
          2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel  Sistema
          integrato  di  educazione  e  di  istruzione  operando   in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275
          (Regolamento recante norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.  15
          marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10
          agosto 1999, n. 186, S.O.: 
                «Art. 4.(Autonomia didattica). -  1.  Le  istituzioni
          scolastiche, nel rispetto della liberta'  di  insegnamento,
          della liberta' di scelta educativa delle famiglie  e  delle
          finalita'  generali  del  sistema,  a  norma  dell'art.   8
          concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
          funzionali alla realizzazione del diritto ad  apprendere  e
          alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono  e
          valorizzano le diversita', promuovono le  potenzialita'  di
          ciascuno   adottando   tutte   le   iniziative   utili   al
          raggiungimento del successo formativo. 
                2.   Nell'esercizio   dell'autonomia   didattica   le
          istituzioni scolastiche regolano i tempi  dell'insegnamento
          e dello svolgimento delle singole  discipline  e  attivita'
          nel modo piu' adeguato al tipo  di  studi  e  ai  ritmi  di
          apprendimento degli  alunni.  A  tal  fine  le  istituzioni
          scolastiche   possono   adottare   tutte   le   forme    di
          flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro: 
                  a) l'articolazione modulare del monte  ore  annuale
          di ciascuna disciplina e attivita'; 
                  b) la definizione di  unita'  di  insegnamento  non
          coincidenti   con   l'unita'   oraria   della   lezione   e
          l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio  di
          cui all'art. 8, degli spazi orari residui; 
                  c)    l'attivazione    di    percorsi     didattici
          individualizzati,  nel  rispetto  del  principio   generale
          dell'integrazione degli alunni nella classe e  nel  gruppo,
          anche in relazione agli alunni in  situazione  di  handicap
          secondo quanto previsto dalla legge  5  febbraio  1992,  n.
          104; 
                  d) l'articolazione modulare  di  gruppi  di  alunni
          provenienti dalla stessa o da diverse classi o  da  diversi
          anni di corso; 
                  e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
          disciplinari. 
                3.  Nell'ambito  dell'autonomia   didattica   possono
          essere  programmati,  anche  sulla  base  degli   interessi
          manifestati   dagli   alunni,   percorsi   formativi    che
          coinvolgono   piu'   discipline   e   attivita',    nonche'
          insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese  e
          accordi internazionali. 
                4.  Nell'esercizio  della  autonomia   didattica   le
          istituzioni    scolastiche    assicurano    comunque     la
          realizzazione di iniziative  di  recupero  e  sostegno,  di
          continuita' e di orientamento scolastico  e  professionale,
          coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
          enti locali in materia  di  interventi  integrati  a  norma
          dell'art. 139, comma 2, lett. b), del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i
          criteri di valutazione  degli  alunni  nel  rispetto  della
          normativa  nazionale  ed  i  criteri  per  la   valutazione
          periodica  dei  risultati  conseguiti   dalle   istituzioni
          scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. 
                5. La  scelta,  l'adozione  e  l'utilizzazione  delle
          metodologie e degli strumenti  didattici,  ivi  compresi  i
          libri di testo, sono coerenti  con  il  Piano  dell'offerta
          formativa di cui all'art. 3 e sono attuate con  criteri  di
          trasparenza    e    tempestivita'.     Esse     favoriscono
          l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. 
                6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e  per
          il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi  dei
          singoli   alunni   sono   individuati   dalle   istituzioni
          scolastiche avuto  riguardo  agli  obiettivi  specifici  di
          apprendimento di  cui  all'art.  8  e  tenuto  conto  della
          necessita' di facilitare i  passaggi  tra  diversi  tipi  e
          indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
          formativi, di agevolare le uscite e i rientri  tra  scuola,
          formazione professionale e mondo del lavoro. Sono  altresi'
          individuati i criteri per  il  riconoscimento  dei  crediti
          formativi relativi alle  attivita'  realizzate  nell'ambito
          dell'ampliamento  dell'offerta  formativa   o   liberamente
          effettuate  dagli  alunni   e   debitamente   accertate   o
          certificate. 
                7.  Il  riconoscimento  reciproco  dei  crediti   tra
          diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono
          effettuati ai sensi della disciplina  di  cui  all'art.  17
          della legge 24 giugno  1997,  n.  196,  fermo  restando  il
          valore legale dei titoli di  studio  previsti  dall'attuale
          ordinamento.» 
                «Art.  5.  (Autonomia   organizzativa).   -   1.   Le
          istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
          l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia
          espressione di liberta' progettuale e sia coerente con  gli
          obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e  indirizzo
          di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
          innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 
                2. Gli adattamenti  del  calendario  scolastico  sono
          stabiliti dalle istituzioni scolastiche in  relazione  alle
          esigenze derivanti dal Piano  dell'offerta  formativa,  nel
          rispetto delle funzioni in materia  di  determinazione  del
          calendario scolastico  esercitate  dalle  Regioni  a  norma
          dell'art. 138, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
                3.  L'orario  complessivo  del  curricolo  e   quello
          destinato  alle  singole  discipline   e   attivita'   sono
          organizzati in modo flessibile, anche  sulla  base  di  una
          programmazione     plurisettimanale,     fermi     restando
          l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque  giorni
          settimanali  e  il  rispetto   del   monte   ore   annuale,
          pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
          attivita' obbligatorie. 
                4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di
          impiego dei  docenti  possono  essere  diversificate  nelle
          varie  classi  e  sezioni  in  funzione   delle   eventuali
          differenziazioni    nelle    scelte    metodologiche     ed
          organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.». 
              - Le linee guida per la didattica  digitale  integrata,
          adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del
          7 agosto 2020,  sono  pubblicate  sul  sito  del  Ministero
          dell'istruzione. 
              - L'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9
          ottobre 2020, relativa agli alunni e studenti con patologie
          gravi o immunodepressi  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
          lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,  e'
          pubblicata sul sito del Ministero dell'istruzione.