Art. 3 
 
Responsabilita'  penale  da   somministrazione   del   vaccino   anti
                             SARS-CoV-2 
 
  1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e  590  del  codice  penale
verificatisi a causa della somministrazione  di  un  vaccino  per  la
prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV  -2,  effettuata  nel  corso
della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui
all'art. 1, comma 457, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  la
punibilita' e' esclusa quando l'uso  del  vaccino  e'  conforme  alle
indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e  alle
circolari  ((pubblicate  nel  sito   internet   istituzionale))   del
Ministero della salute relative alle attivita' di vaccinazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  589  e  590  del
          codice penale: 
                «Art. 589. (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
          colpa la morte di una persona e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a cinque anni. 
                Se il fatto e' commesso con  violazione  delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  la  pena  e'
          della reclusione da due a sette anni. 
                Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una
          professione  per  la  quale  e'  richiesta   una   speciale
          abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e'
          della reclusione da tre a dieci anni. 
                Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una o piu' persone e di lesioni di una o piu'  persone,  si
          applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave
          delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la
          pena non puo' superare gli anni quindici.» 
                «Art. 590.(Lesioni  personali  colpose).  -  Chiunque
          cagiona ad altri per colpa una lesione personale e'  punito
          con la reclusione fino a tre mesi o con  la  multa  fino  a
          euro 309. 
                Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se  e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a euro 1.239. 
                Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi  con
          violazione delle norme per la prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
          da tre mesi a un anno o della multa  da  euro  500  a  euro
          2.000  e  la  pena  per  le  lesioni  gravissime  e'  della
          reclusione da uno a tre anni. 
                Se i fatti di cui  al  secondo  comma  sono  commessi
          nell'esercizio abusivo di una professione per la  quale  e'
          richiesta  una  speciale  abilitazione  dello  Stato  o  di
          un'arte sanitaria, la  pena  per  lesioni  gravi  e'  della
          reclusione da sei mesi a due anni e  la  pena  per  lesioni
          gravissime e' della reclusione da un  anno  e  sei  mesi  a
          quattro anni. 
                Nel caso di lesioni di piu'  persone  si  applica  la
          pena che dovrebbe  infliggersi  per  la  piu'  grave  delle
          violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma  la  pena
          della reclusione non puo' superare gli anni cinque. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa,  salvo  nei  casi  previsti  nel  primo  e  secondo
          capoverso, limitatamente ai fatti commessi  con  violazione
          delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
          relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano  determinato
          una malattia professionale.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  457,  della  citata
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  vedi  i   riferimenti
          normativi all'art. 1.