((Art. 3 bis 
 
Responsabilita' colposa per  morte  o  lesioni  personali  in  ambito
  sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. Durante  lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri  del  31  gennaio
2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589  e  590
del  codice  penale,  commessi  nell'esercizio  di  una   professione
sanitaria e che trovano causa nella  situazione  di  emergenza,  sono
punibili solo nei casi di colpa grave. 
  2. Ai fini della valutazione del  grado  della  colpa,  il  giudice
tiene conto, tra i fattori che  ne  possono  escludere  la  gravita',
della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del  fatto
sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle  terapie  appropriate,  nonche'
della  scarsita'  delle  risorse  umane  e  materiali   concretamente
disponibili in relazione al numero dei casi da  trattare,  oltre  che
del minor grado di esperienza e  conoscenze  tecniche  possedute  dal
personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
          2020, reca  «Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
          conseguenza del rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
          di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». 
              - Per gli articoli 589 e 590 del codice penale, vedi  i
          riferimenti normativi all'art. 3.