Art. 4 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da
  SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli
  esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse
  sanitario. 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui
all'art. 1, comma 457, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la  loro
attivita'    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e
socioassistenziali, pubbliche  e  private,  ((nelle  farmacie,  nelle
parafarmacie))  e  negli  studi  professionali   sono   obbligati   a
sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito  essenziale  per
l'esercizio  della   professione   e   per   lo   svolgimento   delle
((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione e'
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,
in conformita' alle previsioni contenute nel piano. 
  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di
medicina  generale,  la  vaccinazione  di  cui  al  comma  1  non  e'
obbligatoria e puo' essere omessa o differita. 
  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  ciascun  Ordine   professionale   territoriale   competente
trasmette l'elenco degli iscritti, con  l'indicazione  del  luogo  di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie,  ((sociosanitarie  e  socio-assistenziali,))  pubbliche  o
private,  ((nelle  farmacie,  nelle  parafarmacie))  e  negli   studi
professionali trasmettono l'elenco dei  propri  dipendenti  con  tale
qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza,  alla
regione o alla provincia autonoma  nel  cui  territorio  operano  ((i
medesimi dipendenti)). 
  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di  cui
al comma 3, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei
servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.  Quando  dai  sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della  provincia
autonoma  non  risulta  l'effettuazione   della   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle
modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto,  la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in
materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei  soggetti
che non risultano vaccinati. 
  5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda  sanitaria
locale di residenza invita l'interessato  a  produrre,  entro  cinque
giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione  comprovante
((l'effettuazione   della   vaccinazione   o   l'omissione))   o   il
differimento  della  stessa  ai  sensi  del  comma   2,   ovvero   la
presentazione della richiesta di vaccinazione o  l'insussistenza  dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
mancata presentazione della documentazione di cui al  primo  periodo,
l'azienda  sanitaria  locale,  successivamente  alla   scadenza   del
predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita  formalmente
l'interessato a sottoporsi alla  somministrazione  del  vaccino  anti
SARS-CoV-2,  indicando  le  modalita'  e  i  termini  entro  i  quali
adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione  di
documentazione attestante la  richiesta  di  vaccinazione,  l'azienda
sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente  e
comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 
  6.  Decorsi  i  termini   ((per   l'attestazione   dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale)) di  cui  al  comma  5,  l'azienda  sanitaria
locale competente accerta l'inosservanza  dell'obbligo  vaccinale  e,
previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso  le
autorita'  competenti,  ne  da'   immediata   comunicazione   scritta
all'interessato, al datore di lavoro e  all'Ordine  professionale  di
appartenenza.  L'adozione  dell'atto   di   accertamento   da   parte
dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
  7. La sospensione di cui al comma 6  e'  comunicata  immediatamente
all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 
  8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori,
diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento
corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione  a
mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di
cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o
emolumento, comunque denominato. 
  9. La sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino
all'assolvimento dell'obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2021. 
  10. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 26, commi 2  e  2-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il  periodo  in
cui la vaccinazione di cui  al  comma  1  e'  omessa  o  differita  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro  adibisce
i soggetti di  cui  al  comma  2  a  mansioni  anche  diverse,  senza
decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
  11. Per il medesimo  periodo  di  cui  al  comma  10,  al  fine  di
contenere  il  rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell'attivita'
libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 457, della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  vedi  i  riferimenti   normativi
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          1°  febbraio  2006,  n.  43  (Disposizioni  in  materia  di
          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,
          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
          delega al Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini
          professionali): 
                «Art. 1. (Definizione). - (Omissis). 
                2.  Resta   ferma   la   competenza   delle   regioni
          nell'individuazione e formazione dei profili  di  operatori
          di interesse sanitario non riconducibili  alle  professioni
          sanitarie come definite dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 26, commi  2  e  2-bis,
          del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  (Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art. 26. (Misure urgenti per la tutela  del  periodo
          di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).
          - (Omissis). 
                2. Fino al 30 giugno  2021,  laddove  la  prestazione
          lavorativa non possa essere  resa  in  modalita'  agile  ai
          sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici
          e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai
          competenti organi medico-legali, attestante una  condizione
          di rischio derivante da immunodepressione  o  da  esiti  da
          patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative
          terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
          riconoscimento di disabilita' con connotazione di  gravita'
          ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al
          ricovero ospedaliero  ed  e'  prescritto  dalle  competenti
          autorita'  sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
          primaria  che  ha  in  carico  il  paziente,   sulla   base
          documentata  del  riconoscimento  di  disabilita'  o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di competenza,  nel  medesimo  certificato.  I  periodi  di
          assenza dal servizio di cui  al  presente  comma  non  sono
          computabili ai fini  del  periodo  di  comporto  e,  per  i
          lavoratori  in  possesso  del  predetto  riconoscimento  di
          disabilita', non rilevano  ai  fini  dell'erogazione  delle
          somme corrisposte dall'INPS,  a  titolo  di  indennita'  di
          accompagnamento.    Nessuna    responsabilita',     neppure
          contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile  al  medico
          di   assistenza   primaria   nell'ipotesi   in    cui    il
          riconoscimento dello stato  invalidante  dipenda  da  fatto
          illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie
          non fruite a causa  di  assenze  dal  servizio  di  cui  al
          presente comma. 
                2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino  al  30
          giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono
          di norma la  prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile,
          anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa
          nella medesima categoria  o  area  di  inquadramento,  come
          definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento
          di specifiche attivita' di formazione  professionale  anche
          da remoto.».