Art. 4 
 
                            Accertamento 
 
  1. L'ufficio, qualora nello svolgimento dei  compiti  di  vigilanza
sul rispetto  degli  obblighi  di  pubblicazione,  anche  avvalendosi
dell'attivita' della Guardia di finanza, d'ufficio o su  segnalazione
di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili,  chiede  al
RPCT di fornire, le motivazioni del mancato adempimento. La richiesta
e', altresi', inviata all'OIV o all'Organismo con  funzioni  analoghe
dell'amministrazione o dell'ente  interessato,  affinche'  lo  stesso
attesti, ai sensi dell'art. 14, lettera g) del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, lo stato di  pubblicazione  dei  dati  riferiti
alle fattispecie sanzionabili,  con  atto  in  data  successiva  alla
richiesta dell'ufficio. 
  2.  In  caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei   soggetti
obbligati, l'ufficio chiede altresi' al RPCT di  trasmettere  i  dati
identificativi del soggetto obbligato,  ivi  inclusi  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata personale (PEC) o, in mancanza di  pec,
l'indirizzo di residenza. I soggetti obbligati comunicano al RPCT  le
modifiche dei dati identificativi al fine di consentire la tempestiva
trasmissione degli stessi all'Autorita'. 
  3. Il RPCT e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe,  rispondono
entro  trenta  giorni,  anche  con  nota  congiunta,  alle  richieste
dell'Autorita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.