Art. 4 Accertamento 1. L'ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attivita' della Guardia di finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al RPCT di fornire, le motivazioni del mancato adempimento. La richiesta e', altresi', inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'amministrazione o dell'ente interessato, affinche' lo stesso attesti, ai sensi dell'art. 14, lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'ufficio. 2. In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, l'ufficio chiede altresi' al RPCT di trasmettere i dati identificativi del soggetto obbligato, ivi inclusi l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) o, in mancanza di pec, l'indirizzo di residenza. I soggetti obbligati comunicano al RPCT le modifiche dei dati identificativi al fine di consentire la tempestiva trasmissione degli stessi all'Autorita'. 3. Il RPCT e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe, rispondono entro trenta giorni, anche con nota congiunta, alle richieste dell'Autorita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.