Art. 5 
 
       Avvio del procedimento e contestazione della violazione 
 
  1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite  dal  responsabile
della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV  o  dell'Organismo  con
funzioni analoghe o dell'annotazione  predisposta  dalla  Guardia  di
finanza, l'ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di  fatto  e
di diritto per l'applicazione  della  sanzione,  provvede,  entro  il
termine di novanta giorni, alla trasmissione della  comunicazione  di
avvio del procedimento nei  confronti  del  soggetto  obbligato  alla
comunicazione,  dandone   notizia   anche   al   responsabile   della
trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe. 
  2.  La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  contiene,  nel
rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689: 
    a) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate, delle  relative  norme  sanzionatorie  e  delle
sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonche' la  menzione
della possibilita' di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento
della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 68, indicandone le modalita'; 
    b) l'invito ad inviare, entro il  termine  perentorio  di  trenta
giorni, memorie e documentazione  difensiva  e  richiesta  di  essere
personalmente sentito; 
    c) l'ufficio e la  persona  responsabile  del  procedimento,  con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive; 
    d) il  termine  di  centoventi  giorni  per  la  conclusione  del
procedimento, decorrente dalla scadenza dei trenta giorni di cui alla
lettera b). 
  3. Il pagamento in misura  ridotta  determina  la  conclusione  del
procedimento. 
  4. L'ufficio, ogni trenta giorni, predispone l'elenco dei  soggetti
a cui e' stata contestata l'omessa  pubblicazione  dei  dati  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  ai  fini
della  successiva  pubblicazione  sul  sito  dell'Autorita',   previa
informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del medesimo
decreto legislativo.