Art. 6 
 
                             Istruttoria 
 
  1.  Il  responsabile  del  procedimento,  qualora  sia   necessario
acquisire ulteriori elementi  di  valutazione  o  informazioni,  puo'
richiedere  alle  amministrazioni  o  enti  interessati,  ovvero   ai
soggetti obbligati, al responsabile della  trasparenza  o  all'OIV  o
altro Organismo con funzioni analoghe  o  alla  Guardia  di  finanza,
documenti, informazioni o chiarimenti, assegnando un termine  per  la
risposta o per l'invio dei documenti, fermo restando  il  termine  di
conclusione del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, lettera d). 
  2. Nel caso in cui il soggetto destinatario della comunicazione  di
avvio del procedimento abbia richiesto, nel rispetto del  termine  di
cui all'art. 5, comma 2, lettera  b)  del  presente  regolamento,  di
essere sentito, l'ufficio  entro  trenta  giorni  fissa  l'audizione,
convocando  l'interessato  con  atto  scritto  che  indica  la   data
dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata. Il termine di
conclusione  del   procedimento   e'   sospeso   dalla   convocazione
dell'audizione sino alla data di svolgimento della stessa. 
  3. Dell'audizione viene dato atto in  apposito  verbale  nel  quale
sono sinteticamente  riportate  le  dichiarazioni  rese  ed  indicata
l'eventuale  ulteriore  documentazione  depositata.  Il  verbale   e'
sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione e dello stesso  e'
consegnata copia ai soggetti intervenuti.