Art. 2 Requisiti generali di ammissione 1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni; c) titolo di studio per l'accesso alla rispettiva figura professionale; d) idoneita' fisica all'impiego. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; e) godimento dei diritti civili e politici; f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione; h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986); i) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi; l) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo. 2. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 3. Tutti i requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonche' al momento dell'assunzione in servizio.