Art. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, coloro che
possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni;
c) titolo di studio per l'accesso alla rispettiva figura
professionale;
d) idoneita' fisica all'impiego. Tale requisito sara' accertato
prima dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
pubblica amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva
militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente
al 1986);
i) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per
l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la
partecipazione ai concorsi;
l) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
2. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili,
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
3. Tutti i requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonche' al
momento dell'assunzione in servizio.