Art. 3 Bando di concorso 1. L'assunzione in servizio e' disposta dagli Istituti nei limiti delle disponibilita' finanziarie, stabilite dall'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dagli Istituti medesimi. 2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I bandi indicano il numero dei posti riservati previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini, che non puo' complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso. 4. I bandi possono stabilire che la prova teorico - pratica consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. 5. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite alle singole figure. 6. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da procedure preselettive anche curate da aziende specializzate in selezione del personale. 7. I bandi devono prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, in caso di particolari figure, anche di ulteriori lingue indicate nello stesso bando di concorso. 8. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 9. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso. 10. Il bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma dove ha sede l'Istituto, sul sito istituzionale dell'ente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 11. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 12. La domanda dovra' essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica dedicata disponibile sul sito internet dell'Istituto e seguendo le indicazioni ivi specificate. Per l'accesso alla procedura informatica e' richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale attivo. In sede di prima applicazione, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, qualora gli istituti non siano dotati della predetta applicazione informatica dedicata, la domanda dovra' essere presentata tramite posta elettronica certificata e dovra' essere firmata dal candidato, acquisita digitalmente e inviata esclusivamente da una casella PEC personale del candidato. Non saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta elettronica semplice/ordinaria. La domanda di ammissione al concorso puo' anche essere presentata attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID). La trasmissione per posta elettronica certificata con le modalita' previste dal vigente codice dell'amministrazione digitale sostituisce la firma autografa del mittente che, per la produzione della necessaria documentazione, potra' avvalersi della facolta' di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.