Art. 3 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. L'assunzione in servizio e' disposta dagli Istituti  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie, stabilite dall'art. 1,  comma  424,
della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  mediante  pubblici  concorsi
banditi ed espletati dagli Istituti medesimi. 
  2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita'
di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  3. I bandi indicano il numero dei posti riservati previsti da leggi
in favore  di  particolari  categorie  di  cittadini,  che  non  puo'
complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso. 
  4. I  bandi  possono  stabilire  che  la  prova  teorico -  pratica
consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. 
  5. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame  riferite
alle singole figure. 
  6. I bandi possono prevedere,  con  apposita  motivazione,  che  le
prove di esame siano precedute da procedure preselettive anche curate
da aziende specializzate in selezione del personale. 
  7. I bandi devono prevedere l'accertamento della  conoscenza  della
lingua inglese e, in caso di particolari figure, anche  di  ulteriori
lingue indicate nello stesso bando di concorso. 
  8. I  bandi  di  concorso  devono  prevedere  l'accertamento  della
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  9. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di
ammissione al concorso. 
  10. Il bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e
della  provincia  autonoma  dove  ha  sede   l'Istituto,   sul   sito
istituzionale dell'ente e, per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  11. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade  il  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  della  data  di
pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  12. La domanda dovra' essere  presentata,  a  pena  di  esclusione,
utilizzando  esclusivamente   l'applicazione   informatica   dedicata
disponibile sul sito internet dell'Istituto e seguendo le indicazioni
ivi  specificate.  Per  l'accesso  alla  procedura   informatica   e'
richiesto  ai  candidati  il  possesso  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata (PEC) personale  attivo.  In  sede  di  prima
applicazione, entro ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  qualora  gli  istituti  non  siano  dotati  della
predetta applicazione informatica dedicata, la domanda dovra'  essere
presentata tramite posta  elettronica  certificata  e  dovra'  essere
firmata   dal   candidato,   acquisita   digitalmente    e    inviata
esclusivamente da  una  casella  PEC  personale  del  candidato.  Non
saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di  posta
elettronica semplice/ordinaria. La domanda di ammissione al  concorso
puo' anche  essere  presentata  attraverso  il  sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID).  La  trasmissione  per  posta  elettronica
certificata  con   le   modalita'   previste   dal   vigente   codice
dell'amministrazione digitale  sostituisce  la  firma  autografa  del
mittente che, per  la  produzione  della  necessaria  documentazione,
potra' avvalersi della facolta' di dichiarazione sostitutiva  di  cui
agli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.