Art. 3
Bando di concorso
1. L'assunzione in servizio e' disposta dagli Istituti nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, stabilite dall'art. 1, comma 424,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante pubblici concorsi
banditi ed espletati dagli Istituti medesimi.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita'
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I bandi indicano il numero dei posti riservati previsti da leggi
in favore di particolari categorie di cittadini, che non puo'
complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.
4. I bandi possono stabilire che la prova teorico - pratica
consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
5. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite
alle singole figure.
6. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le
prove di esame siano precedute da procedure preselettive anche curate
da aziende specializzate in selezione del personale.
7. I bandi devono prevedere l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e, in caso di particolari figure, anche di ulteriori
lingue indicate nello stesso bando di concorso.
8. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
9. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di
ammissione al concorso.
10. Il bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e
della provincia autonoma dove ha sede l'Istituto, sul sito
istituzionale dell'ente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
11. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
12. La domanda dovra' essere presentata, a pena di esclusione,
utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica dedicata
disponibile sul sito internet dell'Istituto e seguendo le indicazioni
ivi specificate. Per l'accesso alla procedura informatica e'
richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) personale attivo. In sede di prima
applicazione, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, qualora gli istituti non siano dotati della
predetta applicazione informatica dedicata, la domanda dovra' essere
presentata tramite posta elettronica certificata e dovra' essere
firmata dal candidato, acquisita digitalmente e inviata
esclusivamente da una casella PEC personale del candidato. Non
saranno ritenute valide le domande provenienti da indirizzi di posta
elettronica semplice/ordinaria. La domanda di ammissione al concorso
puo' anche essere presentata attraverso il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID). La trasmissione per posta elettronica
certificata con le modalita' previste dal vigente codice
dell'amministrazione digitale sostituisce la firma autografa del
mittente che, per la produzione della necessaria documentazione,
potra' avvalersi della facolta' di dichiarazione sostitutiva di cui
agli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.