Art. 4 Domande di ammissione ai concorsi 1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda nella quale indicano: a) la data, il luogo di nascita e la residenza; b) il possesso della cittadinanza come specificato all'art. 2, comma 1, lettera a); c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne riportate; e) i titoli di studio posseduti; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986); g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parita' di punteggio, le percentuali dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 3. I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente. 4. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 5. Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 6. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante indica il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a). Indica il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata.