Art. 6
Nomina delle commissioni e compensi dei commissari
1. L'Istituto, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle candidature indicato dal bando di concorso, nomina la
commissione esaminatrice con delibera del direttore generale e mette
a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.
2. Negli IRCCS la presidenza delle commissioni esaminatrici e'
affidata al direttore scientifico o ad un suo delegato e negli IZS al
direttore sanitario o al direttore amministrativo o un loro delegato,
a seconda della tipologia di figura professionale per la quale il
concorso e' bandito.
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in
conformita' all'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. La composizione della commissione e' disciplinata dall'art. 22
per il concorso per ricercatore sanitario e dall'art. 26 per il
concorso per collaboratore professionale di ricerca sanitaria del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 4, possono essere
nominate con le stesse modalita' di cui al comma 1, unico restante il
presidente, una o piu' sottocommissioni per l'espletamento delle
ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione
dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di
valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale.
A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di
candidati inferiore a 250.
6. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta,
qualora per lo svolgimento della prova teorico-pratica siano
necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli
elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da
tre funzionari amministrativi dell'Istituto, di cui uno con funzione
di presidente ed uno con funzioni di segretario.
7. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno
dei componenti della commissione o della sottocommissione.
8. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso
giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati,
raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della
commissione esaminatrice del concorso.
9. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento
della prova teorico-pratica, svolge tutte le funzioni attribuite al
segretario della commissione esaminatrice.
10. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai
componenti delle commissioni esaminatrici nonche' al personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali si applicano
le disposizioni generali vigenti in materia.
11. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente
decreto per ogni componente titolare e' designato un componente
supplente.
12. Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste
dall'art. 3 del presente decreto, le commissioni giudicatrici
potranno, ove necessario, essere integrate da membri aggiunti per
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche, della lingua inglese e delle
eventuali altre lingue straniere previste nel bando.