IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettere m), q) e  r),  e
118 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno  2021  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno  2021  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare,  l'art.  9,  rubricato
«certificazioni verdi COVID-19», che al comma 10  prevede  l'adozione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
con i Ministri della  salute,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale e dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto-legge 15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17   marzo   1993,   n.   63,   recante
«Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi  in
materia previdenziale», e in particolare l'art. 2,  recante  «Scambio
dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,  il  comma
9; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art.  50,  recante
la «Disponibilita' dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni»,  che
prevede  la   formazione,   la   raccolta,   la   conservazione,   la
disponibilita'  e   l'accessibilita'   dei   dati   delle   pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione, l'art.  64,  relativo  al  «Sistema  pubblico  per  la
gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso  ai  servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che  istituisce  il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), e l'art. 64-bis,  recante  «Accesso  telematico  ai
servizi della Pubblica  amministrazione»,  che  istituisce  un  unico
punto di accesso per tutti i servizi digitali  attraverso  l'app  IO,
erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale  di
PagoPA S.p.A.; 
  Vista la circolare del Ministero della salute DGRUERI/II/005846 del
30 marzo 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza  sociale  -
Emissione TEAM per pensionati  (e  loro  familiari)  e  familiari  di
lavoratori  che  risiedono  in  un  Paese  diverso  da   quello   del
capofamiglia»; 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di  competitivita'  economica»,  e,  in  particolare,  il  comma  15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze della Tessera  sanitaria  su  supporto  Carta  nazionale  dei
servizi (TS-CNS); 
  Visto l'art.  12,  rubricato  «Fascicolo  sanitario  elettronico  e
sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la
crescita del Paese»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2013,  recante  «Modalita'  di
consegna, da  parte  delle  aziende  sanitarie,  dei  referti  medici
tramite  web,  posta  elettronica  certificata  e   altre   modalita'
digitali,  nonche'  di  effettuazione  del  pagamento  online   delle
prestazioni erogate, ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  d),
numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178, recante «regolamento in materia di  fascicolo
sanitario elettronico»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 17  settembre  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale  -  n.  257  del  5  novembre  2018,   che   disciplina   il
funzionamento  presso  il  Ministero   della   salute   dell'Anagrafe
nazionale vaccini; 
  Visto  l'art.  6,  recante  «Sistema  di  allerta  COVID-19»,   del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante  «Misure  urgenti  per  la
funzionalita' dei  sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in  materia  di  ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure
urgenti per l'introduzione del  sistema  di  allerta  COVID-19»,  che
istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta COVID-19; 
  Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  18584  del  29
maggio 2020, relativa alla «Ricerca e gestione dei contatti  di  casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App  Immuni»,  pubblicata  sul  portale
istituzionale del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministero  della  salute,  3  giugno  2020,  recante
«Modalita'  tecniche  per  il  coinvolgimento  del  Sistema   tessera
sanitaria  ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di   prevenzione
nell'ambito delle misure di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza
COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 144 dell'8 giugno 2020, che prevede le
funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria  per  le
finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020; 
  Visti gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito con modificazioni dalla legge 18  dicembre  2020,  n.
176, recante «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  che  prevedono
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi  da  parte  dei  medici  di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta  e  l'utilizzazione
da  parte  degli  stessi  della  funzionalita'  del  Sistema  tessera
sanitaria, per la produzione  del  referto  elettronico  relativo  al
tampone eseguito per ciascun assistito con l'indicazione dei relativi
esiti, dei dati di contatto,  nonche'  delle  ulteriori  informazioni
necessarie alla sorveglianza epidemiologica; 
  Visto l'art. 20, rubricato «Istituzione del servizio  nazionale  di
risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria», del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020,  n.  176,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19», che istituisce presso  il  Ministero  della  salute  un
servizio nazionale di supporto telefonico e telematico  alle  persone
risultate positive al virus  SARS-CoV-2  o  che  hanno  ricevuto  una
notifica di  allerta  attraverso  l'applicazione  «Immuni»,  rendendo
disponibili i dati dei casi  raccolti  anche  attraverso  il  Sistema
tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita'; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  30  ottobre  2020,  che
delega  al  Commissario   straordinario   per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19,  la  disciplina  dell'organizzazione  e  del
funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto  telefonico
e telematico e prevede il trasferimento  alla  contabilita'  speciale
dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato  art.  20
del decreto-legge n. 137 del 2020; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  3
novembre 2020, relativo alle «Modalita' attuative delle  disposizioni
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28  ottobre
2020 (c.d. "Decreto Ristori")», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276  del  5  novembre
2020; 
  Vista l'ordinanza 19 dicembre 2020, n. 34, emanata dal  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 320 del 28 dicembre 2020, recante «Servizio di supporto
telefonico sblocco Immuni»; 
  Visto l'art. 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
concernenti lo svolgimento, da parte  di  un  farmacista,  presso  le
farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare  la  presenza
di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi  per  la  rilevazione  di
antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2; 
  Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della predetta legge n. 178 del
2020, che prevedono l'adozione del  piano  strategico  nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2  e  ne
disciplinano la relativa attuazione; 
  Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del  2020,
che consente, in via sperimentale, per il 2021,  la  somministrazione
di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi
informativi funzionali all'implementazione del piano  strategico  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
  Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2,  emanata  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 38 del 15 febbraio 2021,  che  dispone  l'utilizzazione
del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati
tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei  vaccini
anti SARS-CoV-2; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  marzo   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 72 del 24 marzo 2021, relativo  alla  approvazione  del
Piano strategico nazionale  dei  vaccini  per  la  prevenzione  delle
infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche'  dal  documento  recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021; 
  Visto l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
concernente «Misure urgenti in materia di  sostegno  alle  imprese  e
agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», che prevede il trasferimento dei
dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni  da  SARS-CoV-2  dall'Anagrafe  nazionale
vaccini al Sistema tessera sanitaria; 
  Vista l'ordinanza 29 marzo 2021,  n.  3,  emanata  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione ed il coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82
del 6 aprile 2021, concernente «Disposizioni per la  vaccinazione  in
luogo diverso dalla residenza»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto  l'art.  42,  rubricato  «Implementazione  della  Piattaforma
nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19», del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  che  disciplina  il
sistema  di  realizzazione  della   Piattaforma   nazionale-DGC   per
l'emissione e la validazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,
prevedendo anche lo specifico  stanziamento  di  3.318.400  euro  per
l'acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile; 
  Considerato che il citato art. 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, al comma 10, prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze e  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, siano individuati: 
    a) le  specifiche  tecniche  per  assicurare  l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC; 
    b)  le  specifiche   tecniche   per   l'interoperabilita'   della
Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme  istituite  negli
altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo; 
    c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni  verdi
COVID-19; 
    d)  le  modalita'  di  aggiornamento  delle  certificazioni,   le
caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  della  Piattaforma
nazionale-DGC; 
    e) la struttura dell'identificativo univoco delle  certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile; 
    f)  l'indicazione  dei  soggetti  deputati  al  controllo   delle
certificazioni; 
    g)  i  tempi  di  conservazione  dei  dati   raccolti   ai   fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni; 
  Rilevato che l'art. 9 del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52
attribuisce    esclusivamente    alla    Piattaforma    nazionale-DGC
l'emissione, il rilascio e la  verifica  delle  certificazioni  verdi
COVID-19; 
  Ritenuto  di  affidare  il  controllo  delle  certificazioni  verdi
COVID-19,  oltreche'  ai  pubblici  ufficiali  nell'esercizio   delle
relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.
3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; ai  soggetti  titolari
delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi  per  l'accesso  ai
quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,
nonche' ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di
luoghi o locali presso i quali si svolgono  eventi  e  attivita'  per
partecipare ai quali e'  prescritto  il  possesso  di  certificazione
verde COVID-19, nonche' ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi
e terrestri, nonche' ai loro delegati; ai gestori delle strutture che
erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e  socio-assistenziali
per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori,  sia  prescritto
il  possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,  nonche'  ai  loro
delegati; 
  Ritenuta la necessita' di  procedere  alla  regolamentazione  delle
specifiche  tecniche  per   l'interoperabilita'   della   Piattaforma
nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli  altri  Stati
membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in  base
alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e  del
Consiglio 2021/953 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  14
giugno  2021  su  un  quadro  per  il   rilascio,   la   verifica   e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test
e  di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19  (certificato  COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle  persone
durante la pandemia di COVID-19; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento del 9 giugno 2021, n. 229; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Piattaforma nazionale digital green certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC)» per l'emissione e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77; 
    b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo  stato  di
avvenuta   guarigione   dall'infezione    da    SARS-CoV-2,    ovvero
l'effettuazione  di  un  test  molecolare  o  antigenico  rapido  con
risultato negativo  al  virus  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
    c) «vaccinazione»:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2  effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
    d)  «test  molecolare»:   test   molecolare   di   amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di  reazione  a  catena
della  polimerasi-trascrittasi   inversa   (RT-PCR),   amplificazione
isotermica  mediata  da  loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da
trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare  la  presenza  dell'acido
ribonucleico  (RNA)  del  SARS-CoV-2,   riconosciuto   dall'autorita'
sanitaria ed effettuato da operatori sanitari,  di  cui  all'art.  9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
    e) «test antigenico rapido»: test basato  sull'individuazione  di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori
sanitari, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
    f) «interoperabilita'»: capacita' dei sistemi di verifica di  uno
Stato membro di utilizzare  i  dati  codificati  da  un  altro  Stato
membro; 
    g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento  per
memorizzare e rappresentare  dati  in  un  formato  visivo  leggibile
meccanicamente,  che  consente  di  verificare   l'autenticita',   la
validita' e l'integrita' delle certificazioni verdi COVID-19; 
    h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilita'  europea,
gestita dalla Commissione europea, mediante la quale  possono  essere
verificate tutte le firme dei  certificati  europei  digitali  COVID,
emessi dagli Stati membri; 
    i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    j) «Sistema TS»: il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
    l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i  FSE,  istituita  ai  sensi  del  comma  15-ter  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  221,  e  realizzata  a  cura  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita  dal  decreto  del
Ministro  della  salute  17  settembre  2018,  e  integrata,  per  le
vaccinazioni del  piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di
cui  al  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.  29,  per  agevolare  le
attivita' di distribuzione sul territorio nazionale  delle  dosi  dei
vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri  materiali  di
supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento; 
    n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile  e/o  indirizzo
di   posta   elettronica   fornito   dall'assistito   e    utilizzato
esclusivamente per  consentire  l'invio  di  un  codice  univoco  per
l'acquisizione della certificazione verde COVID-19,  nonche'  per  la
notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni  verdi
COVID-19, gia' rilasciate e in corso di validita'; 
    o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che  richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
«qualcosa di conosciuto», come una password o un  PIN;  «qualcosa  di
posseduto», come  una  smart  card  oppure  un  token  crittografico;
«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come  un'impronta
digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili
con appositi sensori (sistemi biometrici); 
    p) «sigillo elettronico»,  dati  in  forma  elettronica,  acclusi
oppure connessi tramite associazione logica ad altri  dati  in  forma
elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi; 
    q) «sigillo elettronico avanzato»,  un  sigillo  elettronico  che
soddisfa  i  requisiti  previsti  all'art.  36  del  regolamento   UE
2014/910; 
    r) «sigillo  elettronico  qualificato»,  un  sigillo  elettronico
avanzato creato da un dispositivo per  la  creazione  di  un  sigillo
elettronico qualificato e basato su un  certificato  qualificato  per
sigilli elettronici; 
    s)  «SASN»:  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 luglio 1980, n. 620; 
    t) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della  salute,  che  svolgono  attivita'  di  vigilanza
transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie
di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali; 
    u)  «assistito»:  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria; 
    v) «assistito SASN»: il soggetto che  ha  diritto  all'assistenza
sanitaria  nell'ambito  del  Servizio  di  assistenza  sanitaria   ai
naviganti e aeronaviganti; 
    w) «MMG/PLS»: i medici di  medicina  generale  e  i  pediatri  di
libera scelta, convenzionati con il SSN; 
    x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o  privata
autorizzata o accreditata con il SSN; 
    y)  «verificatore»:  soggetto   deputato   al   controllo   delle
certificazioni verdi COVID-19; 
    z)  «identificativo   univoco»:   codice   alfanumerico   univoco
attribuito automaticamente dalla  PN-DGC  alle  certificazioni  verdi
COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione; 
    aa) «App Immuni»: applicazione  mobile  per  il  contact  tracing
digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70; 
    bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico
di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.