Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le  disposizioni
di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52: 
    a)  la  raccolta  dei  dati   che   alimentano   la   Piattaforma
nazionale-DGC; 
    b) le caratteristiche  e  le  modalita'  di  funzionamento  della
Piattaforma nazionale-DGC; 
    c) i dati riportati nelle certificazioni  verdi  COVID-19  emesse
dalla Piattaforma nazionale-DGC; 
    d) la struttura dell'identificativo univoco delle  certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile  che  consente  di
verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse; 
    e) le  specifiche  tecniche  per  assicurare  l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC; 
    f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
la Piattaforma nazionale-DGC  e  le  analoghe  piattaforme  istituite
negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,  tramite  il  Gateway
europeo; 
    g) le modalita' di aggiornamento e  revoca  delle  certificazioni
verdi COVID-19; 
    h) i soggetti deputati e le  modalita'  per  il  controllo  delle
certificazioni; 
    i)  i  tempi  di  conservazione  dei  dati   trattati   ai   fini
dell'emissione e della verifica delle certificazioni; 
    j) le misure per assicurare  la  protezione  dei  dati  personali
trattati. 
  2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi  COVID-19,
rilasciate in conformita'  al  diritto  vigente  negli  Stati  membri
dell'Unione europea  sono  riconosciute  come  equivalenti  a  quelle
rilasciate  in  ambito  nazionale,   conformemente   alla   normativa
dell'Unione europea e, per  quanto  dalla  stessa  non  previsto,  ai
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
  3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una
vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro sono riconosciute come  equivalenti  a  quelle  rilasciate  in
ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.