Art. 2 
 
                 Obbligo di fatturazione elettronica 
 
  1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei  rapporti  di
scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,  di
cui all'art. 71 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  633
del 1972, la fattura, nonche' la nota di  variazione,  e'  emessa  in
formato elettronico utilizzando il sistema  di  interscambio  di  cui
all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(SDI). 
  2. In deroga a  quanto  previsto  al  comma  1,  l'emissione  della
fattura in formato elettronico non e'  obbligatoria  per  le  ipotesi
escluse da disposizioni di legge.