Art. 2 Obbligo di fatturazione elettronica 1. Per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonche' la nota di variazione, e' emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (SDI). 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'emissione della fattura in formato elettronico non e' obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.