Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati»: regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74; c) «Requisito patrimoniale di solvibilita'»: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo IV-bis, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all'art. 216-ter e seguenti del Codice e relative disposizioni di attuazione.