Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  e  successive
modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per: 
    a) «Atti  delegati»:  regolamento  delegato  (UE)  2015/35  della
Commissione,  del  10  ottobre  2014,  che   integra   la   direttiva
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e di riassicurazione; 
    b) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74; 
    c)  «Requisito  patrimoniale  di  solvibilita'»:   il   requisito
calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di  cui  al
titolo III, capo IV-bis, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo,
secondo le disposizioni di cui all'art. 216-ter e seguenti del Codice
e relative disposizioni di attuazione.